Gasolio agricolo, nuove modalità di richiesta

Il decreto n. 3077 del 22 aprile 2016 modifica ed integra il decreto del Dirigente Generale n. 5332 del 29/11/2013, relativamente alle istruzioni applicative per l’assegnazione di prodotti petroliferi destinati all’impiego agevolato in agricoltura.
Questo provvedimento completa il decreto ministeriale recepito e riordina le quantità da assegnare alle aziende agricole; è stata anche approvata la relativa modulistica inerente sia il nuovo modello di istanza annuale (Mod 25), sia l’allegato F, riguardante le maggiorazioni.
In sintesi per le aziende agricole cambia ben poco, le stesse, potranno dichiarare le maggiorazioni con una semplice dichiarazione sostitutiva.

L’utente dovrà dichiarare:

a. il comune dove insiste la base della propria azienda e gli eventuali altri corpi aziendali con i rispettivi comuni, fogli di mappa e la contrada; per ogni lavorazione ordinaria è previsto 6 litri/ha.
b.per quanto attiene alla tessitura e strutturazione e del terreno dovranno indicare: la superficie, il tipo di coltivazione, il comune e la contrada con la seguente percentuale di assegnazione di maggiorazione: medio impasto, 50%; tenace 80%. Le aziende che all’atto della verifica del 5% delle richieste di cui al DDG n. 2457 del 5 aprile 2016, dovranno produrre agli uffici istruttori apposita relazione agronomica firmata da un tecnico agrario abilitato.
c. E’ prevista anche una maggiorazione del 20% per quei terreni agricoli, che hanno la pendenza maggiore o uguale al 10%.
d. L’ultimo punto della dichiarazione riguarda la classificazione di territori “Montani”, cioè con altitudine superiore ai 600 metri sul livello del mare, ai quali andrà una maggiorazione del 20%.
Le attribuzione di maggiorazione non possono superare il valore complessivo del 100% spettante.
Nelle more di determinare e/o rideterminare, ai sensi dell’art. 1 del D.A. 30 dicembre 2015, i valori medi di prodotti petroliferi da ammettere all’impiego agevolato in agricoltura, anche per assegnazioni derivanti da particolari operazioni colturali e/o situazioni non previste dall’Allegato 1 del suindicato D.M., si autorizzano eventuali assegnazioni di prodotti petroliferi già effettuate per le operazioni che seguono: – “Antibrina con ventilatore” con l’applicazione del parametro consumi “di litri 0,19/Cv/h, fermo restando che il richiedente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con dichiarate le ore di utilizzo nonché, l’attestazione di efficienza macchina rilasciata da ditta specializzata; – “Formazione di terreno agrario” con l’applicazione del parametro di litri/ha 1200.
Riguardo le coltivazioni sotto serra, comprese le fungaie, ogni Ufficio Servizio Agricoltura determinerà il numero dei mesi ammessi al riscaldamento con l’impiego di prodotti petroliferi agevolati in base alle esigenze colturali e territoriali, per un massimo di 4 mesi. Per la produzione sotto serra di piantine orto-floricole ed ornamentali e per la camera di forzatura per la facilitazione della saldatura dell’innesto, il parametro consumi del riscaldamento serra è di 0,55 litri/mc/mese, da autorizzare, per ciclo di forzatura nel caso delle camere di forzatura, e ogni qual volta le esigenze tecniche e/o climatiche lo rendano necessario e per un massimo di quattro mesi, nel caso della produzione di piantine.
Per le macchine alimentate a benzina i parametri consumi non sono soggetti alle maggiorazioni e restano invariati: Decespugliatore meccanico e motosega 1/litro ora;
Motofalciatrici e falciatura 12 litri/ha; Motocoltivatore, fresatura e erpicatura 30/lavorazione/ha;
Per le operazioni di zappatura e/o sarchiatura effettuate con motozappe e/o motocoltivatori potranno essere assegnati massimo 500 litri/macchina esclusivamente per una sola macchina dichiarata nel fascicolo aziendale.
Per il nomadismo apistico e la movimentazione delle arnie i consumi di prodotti petroliferi agevolati di cui al punto 43 dell’allegato 1 del D.M. 30 dicembre 2015, sono da intendersi, in quanto riferiti all’utilizzo di trattrice e rimorchio agricolo, per una percorrenza stradale di non oltre 25 Km.
Per i consumi relativi alla produzione di fiori recisi e piante ornamentali in pieno campo si terrà conto di quanto riportato al punto 29 dell’allegato 1 del D.M. 30 dicembre 2015. Riguardo i consumi relativi alla produzione di frutta a guscio, il parametro di cui al punto 20.11 dell’allegato 1 del D.M. 30 dicembre 2015 potrà essere applicato anche per l’essiccazione di mandorle e pistacchi.

Chi può fare la richiesta?
• Le aziende agricole
• Le cooperative agricole
• Le aziende agricole delle istituzioni pubbliche
• I consorzi di bonifica e di irrigazione
• Le imprese agromeccaniche
I soggetti sopra elencati per poter richiedere le agevolazioni fiscali, al momento della compilazione domanda devono risultare iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio ed aver costituito e/o aggiornato il proprio fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA), inoltre devono:
1. esercitare attività agricola;
2. possedere o usare macchine agricole;
3. possedere o condurre terreni o essere titolare di una impresa agromeccanica;
4. svolgere attività connesse come cooperative di imprese singole, parimenti iscritte al registro delle imprese.

2 pensieri riguardo “Gasolio agricolo, nuove modalità di richiesta

  • 20 Maggio 2016 in 16:07
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    Bravo Sebastiano e grazie x le tue pubblicazioni.

  • 16 Settembre 2016 in 9:55
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    Nessuno parla invece della concessione di gasolio agricolo per le attivita di trasformazione di ortaggi, che è stata concessa in misura ridicola. Giusto per fare un esempio per trasformare 1000 kg di pomodoro mediamente un’azienda consuma circa 180/200 lt di gasolio per il funzionamento delle caldaie per la produzione del vapore che serve per la cottura del pomodoro, per la pastorizzazione, etc… la concessione di gasolio agevolato per questa attività e per questa quantità di materia prima è di 30 lt ovvero 3lt per ogni Q.le di materia prima trasformata.

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