Patente e abilitazione per circolare con i mezzi agricoli

A partire dal 1 gennaio 2016 è opportuno in sede di circolazione stradale disporre, ai fini di eventuali controlli, non solo della patente di guida ma anche dell’abilitazione all’uso del trattore che può essere sostituita dall’autocertificazione in caso di possesso di esperienza biennale nell’uso del trattore, in attesa di frequentare il corso di aggiornamento entro il 13 marzo 2017.

Per la guida del trattore agricolo, su strada, serve innanzitutto la patente di guida, è opportuno mettere in evidenza che il patentino non è una patente, è un abilitazione professionale che teoricamente è richiesta durante un controllo sul rispetto delle norme sulla sicurezza aziendale, dei luoghi di lavoro a causa di un infortunio, norme dettate dal d.lgs.

La Circolare – 22/02/2013 – Prot. n. 4857 – Macchine agricole ed operatrici, avente ad oggetto: categorie di patenti richieste per la guida di macchine agricole ed operatrici, emanata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 28 aprile 2011, n. 59, che ha riscritto in gran parte l’articolo 124 del Codice della Strada, relativo alla guida delle macchine agricole e della necessaria patente.

Sotto il primo profilo, per la guida delle macchine agricole (escluse quelle con conducente a terra) o loro complessi, è richiesta almeno la patente di categoria:
• A1 quando le stesse non superano i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, C.d.S (1,60 m. di larghezza, 4 m. di lunghezza e 2,5 m. di altezza; massa complessiva a pieno carico 2,5 t) e non superino la velocità di 40 Km/h (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria A);
• B se le stesse superano i limiti su descritti.
Per la guida di macchine operatrici (escluse quelle a vapore), è richiesta almeno la patente di categoria:
B, eccetto quelle di dimensioni eccezionali;
C1 quando le stesse hanno dimensioni eccezionali (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria C).
Sotto il secondo profilo, “La guida di una macchina agricola o di una macchina operatrice senza avere la patente o avendo una patente diversa da quella richiesta non è più oggetto di sanzione amministrativa ma è punita con le sanzioni penali dall’art. 116, comma 15, C.d.S..
Dall’accertamento della violazione conseguono le sanzioni accessorie di cui al comma 17 dell’art. 116 C.d.S.. All’incauto affidamento del veicolo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 116, comma 14, C.d.S..”, la circolare prot. n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25.1.2013 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al punto 6.