Contratti di filiera del grano duro, ecco come ottenere i contributi
Il decreto del 14 novembre 2017 n. 4259 stabilisce la disciplina nazionale per la concessione dell’aiuto in de minimis (massimo 15.000 euro per beneficiario nelle ultime tre annualità) per i contratti di filiera che riguardano la coltivazione di frumento duro.
Con la circolare n. 11 del 1° marzo 2018 Agea ha fornito tutte le istruzioni operative per la presentazione della domanda da parte degli agricoltori interessati.
“Contratto di filiera”
Per “Contratto di filiera” s’intende il contratto tra soggetti della filiera cerealicola, finalizzato a favorire la collaborazione e l’integrazione tra i produttori e le imprese di trasformazione del grano duro, il miglioramento della qualità del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti, sottoscritto dai produttori di grano duro, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione.
Entità Aiuto
L’aiuto è concesso nella misura di 100 euro per ogni ettaro coltivato a grano duro, alle imprese che abbiano sottoscritto direttamente o attraverso cooperative, consorzi agrari e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, Contratti di Filiera di durata almeno triennale, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del D.M. n.11000 del
02/11/2016.
Criteri per la concessione dell’aiuto
L’imprenditore agricolo che intende accedere ai benefici previsti dal D.M. n.11000/2016 è tenuto a presentare Domanda di aiuto, a mezzo della Domanda Unica di pagamento, nel rispetto dei termini previsti dalla specifica normativa. A tal fine, nell’ambito della Domanda Unica di pagamento, l’ imprenditore compila l’apposito quadro GD presente nel modello di domanda.
Costituisce requisito preliminare, alla presentazione della domanda, la stipula di un Contratto di filiera, di durata almeno triennale, che deve essere sottoscritto dai produttori di grano duro, singoli o associati, con i soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione.
In particolare, il Contratto di filiera può essere sottoscritto tra:
- imprenditore agricolo e industria pastaria;
- imprenditore agricolo e industria molitoria che abbia sottoscritto un contratto con
l’industria pastaria;
- cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta e industria pastaria;
- cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta e industria
molitoria che abbia sottoscritto un contratto con l’industria pastaria;
- imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l‘industria pastaria;
- imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase
di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l‘industria molitoria che ha a sua volta sottoscritto un contratto con l’industria pastaria.
Nel caso in cui il Contratto di filiera sia sottoscritto da una cooperativa, un consorzio agrario o un’Organizzazione di Produttori riconosciuta, il Contratto stesso deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di coltivazione e/o di cessione tra la cooperativa, il consorzio agrario o l’Organizzazione di Produttori e l’impresa agricola socia (Soggetto beneficiario). Tale impegno/contratto di coltivazione deve fare riferimento allo specifico Contratto di filiera.
Nel caso di cui al punto e), il Contratto di filiera deve fare riferimento allo specifico/i contratto/i tra il centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione e l’industria pastaria e deve essere sottoscritto successivamente a questo/i ultimo/i.
Nel caso di cui al punto f), il Contratto di filiera deve fare riferimento allo specifico/i contratto/i tra il centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione e l’industria molitoria e al/i contratto/i tra l’industria molitoria e l’industria pastaria e deve essere sottoscritto successivamente a questi ultimi.
Il Contratto di filiera o l‘impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal Soggetto beneficiario
deve indicare almeno:
la superficie a grano duro oggetto del contratto, comunque non eccedente la superficie inserita nel Piano Colturale della Domanda Unica di pagamento del Soggetto beneficiario;
le varietà di grano duro da coltivare, impiegando sementi certificate;
le pratiche colturali funzionali al miglioramento qualitativo delle produzioni.
Il Contratto di filiera può essere costituito da una parte generale di durata triennale che può essere integrato in successivi contratti annuali.
Il Contratto di filiera o l’impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal Soggetto beneficiario
deve essere allegato alla Domanda di aiuto.
Nei casi e) ed f) nei quali l’imprenditore agricolo non sottoscrive il Contratto di filiera direttamente con l’industria pastaria e molitoria, il centro di stoccaggio o altri soggetti della fase di commercializzazione devono rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la relazione causale tra il Contratto di filiera sottoscritto con il produttore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l’industria pastaria e molitoria (allegato A).
Nel Contratto sottoscritto dall’imprenditore agricolo (Contratto di filiera o impegno/contratto di coltivazione) devono essere indicate la/le varietà di sementi certificate impiegate. Le varietà debbono risultare iscritte al Registro nazionale delle varietà o al Catalogo comunitario. La documentazione da allegare alla Domanda di aiuto deve essere integrata da una copia della fattura di acquisto delle sementi certificate. La fattura deve riportare l’indicazione della categoria e del numero di identificazione del lotto. I quantitativi minimi ad ettaro di sementi certificate impiegate devono essere coerenti con la superficie seminata e pari ad almeno 150 kg/ha. La documentazione da conservare a cura dell’imprenditore agricolo e da esibire in caso di controlli è costituita dalla fattura di acquisto delle sementi.
L’aiuto spettante a ciascun Soggetto beneficiario (individuato in premessa al punto “e”) è commisurato alla superficie agricola espressa in ettari con due decimali, coltivata a grano duro nel limite di 50,00 ettari.
L’aiuto è riconosciuto previa verifica, da parte del Soggetto gestore, dell’ammissibilità in base ai
requisiti di cui alla normativa di riferimento.
Limite massimo dell’aiuto
Rispetto al limite massimo di 100 euro ad ettaro, l’importo unitario dell’aiuto, per ciascun ettaro coltivato a grano duro, viene determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie a grano duro ammessa a beneficio. Ciò comporta che in caso di superamento dei fondi annuali disponibili, il Soggetto gestore proceda ad applicare una riduzione dell’aiuto previsto mediante l’adozione del taglio lineare.
In attuazione del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, (aiuti “de minimis” nel settore agricolo), l’aiuto è concesso ai Soggetti beneficiari nel limite dell’importo massimo di 15.000,00 euro, nell’arco di tre esercizi finanziari. Pertanto, se il Soggetto beneficiario ha già ricevuto aiuti ai sensi del regolamento «de minimis» agricolo negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell’aiuto, l’importo da concedere è rideterminato dal Soggetto gestore entro la soglia di 15.000 euro.
Gli aiuti di cui al primo comma, sono concessi nel limite dello stanziamento di 10 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l’anno 2016 e 7 milioni di euro per l’anno 2017, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in ciascuno dei predetti anni e comunque nei limiti delle risorse disponibili al momento dell’autorizzazione alla fruizione dell’agevolazione.
Domanda di aiuto – obblighi del soggetto beneficiario
Il Soggetto beneficiario presenta al Soggetto gestore (AGEA), tramite il proprio Organismo Pagatore regionale se diverso da AGEA, apposita Domanda di aiuto nell’ambito della Domanda Unica di pagamento.
Alla Domanda di aiuto sono allegati i seguenti documenti che vengono conservati in copia nel fascicolo cartaceo della domanda presso il CAA di appartenenza:
- a) Dichiarazione sostitutiva a dell’atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti “de minimis” percepiti dal Soggetto beneficiario negli ultimi tre anni, compreso quello in corso al momento della presentazione della Domanda di aiuto (allegato B).
- b) In funzione del tipo di Contratto di filiera:
– copia del Contratto di filiera sottoscritto dall’imprenditore agricolo con l’industria pastaria nel caso della fattispecie a) dei “CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO”;
– copia del Contratto di filiera sottoscritto dall’imprenditore agricolo con l’industria molitoria con indicazione dei riferimenti al contratto sottoscritto dall’industria molitoria stessa con l’industria pastaria, nel caso della fattispecie b) dei “CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO”;
– copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario o l’Organizzazione di Produttori e l’impresa agricola socia contenente i riferimenti al Contratto di filiera, sottoscritto dall’imprenditore agricolo associato (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori), nel caso delle fattispecie c) e d) dei “CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO”;
copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario o l’Organizzazione di Produttori con l’impresa agricola socia (Soggetto beneficiario)
contenente i riferimenti al Contratto/i di filiera sottoscritto/i dall’imprenditore agricolo associato (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori) con il centro di stoccaggio o con altri soggetti della filiera ovvero nel caso di imprenditore agricolo singolo copia del Contratto di filiera sottoscritto dall’imprenditore agricolo stesso con il centro di stoccaggio o con altri soggetti della fase di commercializzazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal centro di stoccaggio o da altri soggetti della fase di commercializzazione attestante la relazione causale tra il Contratto di filiera sottoscritto con l’imprenditore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l’industria pastaria e molitoria(allegato A), nel caso delle fattispecie e) e f) dei “CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO”.
- c) Quadro “GD” debitamente compilato (allegato C).
- d) Fatture di acquisto delle sementi certificate riportanti l’indicazione della/e varietà, l’indicazione della categoria e del numero di identificazione del lotto per un quantitativo di sementi ad ettaro coerente con la superficie seminata (almeno 150 kg/ha); le varietà impiegate devono risultare iscritte nel Registro nazionale delle varietà o nel Catalogo comunitario.
Il Soggetto beneficiario è tenuto a conservare la fattura di acquisto delle sementi che deve essere esibita in caso di controlli.
Modalità di trasmissione delle domande
La Domanda di aiuto viene presentata entro la scadenza e secondo le modalità previste
dall’Organismo Pagatore AGEA, per la Domanda Unica di pagamento.
Per le domande riferite a fascicoli di competenza di altri Organismi pagatori, la comunicazione dei dati viene effettuata mediante servizi di sincronizzazione/ interscambio.
Istruttoria delle domande
Le domande pervenute direttamente all’Organismo Pagatore AGEA o per il tramite di altri Organismi pagatori, vengono istruite dal Soggetto gestore (AGEA), che dispone i controlli propedeutici alla concessione dell’aiuto individuale in regime “de minimis” avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti. Di seguito i principali controlli istruttori:
- Il Soggetto gestore (AGEA), una volta verificata la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili (D.L. n. 113 del 24 giugno 2016), l’ammontare dell’aiuto concedibile a ciascun Soggetto beneficiario.
- In caso di conformità dell’istruttoria, il Soggetto gestore (AGEA) registra l’importo dell’aiuto
individuale concesso a ciascun Soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al Soggetto beneficiario il riconoscimento dell’aiuto e l’importo effettivamente spettante.
- Il Soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero l’elenco dei Soggetti beneficiari
con l’indicazione della superficie coltivata a grano duro e dell’importo concesso.
- In caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell’aiuto, il Soggetto gestore provvede a comunicare al Soggetto beneficiario i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10/bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
Cumulo
Il Soggetto gestore concede nuovi aiuti “de minimis” al Soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale di cui all’art. 3, parag. 2 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ed al limite nazionale di cui alle risorse del Fondo citato in premessa.
Liquidazione delle domande di aiuto
Il pagamento dell’aiuto viene corrisposto, in esito all’applicazione dei controlli istruttori, secondo i
termini previsti dalla normativa unionale per la Domanda Unica di pagamento.
Il Soggetto gestore effettua i controlli ex-post in base al piano dei controlli, già previsto per la gestione dei pagamenti diretti PAC.
Certificato antimafia
La normativa nazionale in vigore prevede che affinché l’AGEA – Ufficio Domanda Unica e OCM – possa erogare l’aiuto a favore dei beneficiari non esenti dalla certificazione antimafia in esame, ai sensi dell’art. 83 comma 3 punto “e” del D.L. n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i., che nell’arco dell’anno abbiano richiesto pagamenti per un ammontare complessivo superiore a 150.000,00 euro, debba essere rilasciato all’Ufficio Domanda Unica e OCM di AGEA stessa, dalla Prefettura di competenza, un certificato antimafia avente data di rilascio non antecedente a 12 mesi rispetto alla data di erogazione dell’aiuto. Questa documentazione, pertanto, è necessaria ai fini dell’erogazione dell’aiuto e non in sede di presentazione della Domanda di aiuto.
Disposizioni finali
Nell’ipotesi che gli aiuti concessi risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziate, i criteri e le modalità di ripartizione dei fondi residui per le medesime finalità, sono stabiliti con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.