Domanda unica di pagamento 2018: ecco le scadenze e tutte le novità

La domanda unica di pagamento per la campagna 2018 si dovrà presentare entro il 15 maggio. Entro il 31 la domanda di modifica. Si possono presentare con un ritardo di 25 giorni “civili” e cioè fino all’11 giugno. Ma oltre quella data le domande sono irricevibili. E’ quanto indicato da una circolare di Agea che presenta diverse novità.

Ci sarano 4 regimi di sostegno: pagamento di base, pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, pagamento per i giovani agricoltori e sostegno accoppiato facoltativo.

Tra le novità della domanda unica di pagamento anche la domanda precompilata creata per agevolare la presentazione evitando gli errori. La domanda si baserà sulle superfici determinate nell’anno precedente e su elementi geospaziali. Per quanto riguarda l’accesso alla riserva nazionale, questo si deve fare nella domanda unica di pagamento.

Viene concesso un aiuto “de minimis” alle imprese agricole che coltivano grano duro. L’Organismo Pagatore AGEA è competente all’erogazione di tale aiuto. D’intesa con gli altri Organismi pagatori, possono essere attuate procedure di delega per la raccolta della richiesta dell’aiuto.

Con riferimento alla diversificazione colturale, l’obbligo di diversificare le colture è posto in capo alle aziende che hanno seminativi per più di 10 ha e non sono interamente investiti a colture sommerse. Su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse e la coltura principale non deve superare il 75% di detti seminativi. Sono specificate però diverse deroghe a questi limiti.

Per quanto riguarda il regime per i piccoli agricoltori, il Regolamento Ue n. 2017/2393 ha introdotto una semplificazione per la presentazione delle domande. In particolare, gli agricoltori che aderiscono al regime in questione non sono obbligati a dichiarare le parcelle agricole per le quali non è stata fatta domanda di pagamento, a meno che tale dichiarazione non sia necessaria ai fini di altre forme di aiuto o sostegno.

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