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Imu agricola, esenti i coltivatori e gli imprenditori già in pensione

Il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale anche se è pensionato è esente dal pagamento dell’Imu agricola, purché sia iscritto alla previdenza agricola. Questo indipendentemente dall’ubicazione dei terreni che devono però essere considerati non fabbricabili ma devono avere un utilizzo agro-silvo-pastorale con l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
Lo chiarisce il Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Secondo il Dipartimento per godere del trattamento agevolato per l’Imu agricola riservato ai soggetti in pensione occorre verificare che esistano tutti i requisiti, in particolare:
1. il possesso del fondo;
2. la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo stesso;
3. la qualifica soggettiva di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP)
4. l’iscrizione nella previdenza agricola.

Nello specifico, secondo la legge per coltivatore diretto si intende quel soggetto che coltiva il fondo “col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia” e lo inquadra nella categoria dei piccoli imprenditori. Il soggetto deve dedicarsi direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, e la sua forza lavorativa non deve essere inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.

L’imprenditore agricolo professionale, invece, è colui che dedica alle attività agricole direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava da queste attività almeno il 50% del reddito globale da lavoro. Dal reddito globale di lavoro sono escluse le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo. La qualifia può essere riconosciuta anche a un titolare di trattamento pensionistico

Quindi la legge non richiede che il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo traggano dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito. Inoltre, la legge prevede l’obbligo per coloro che sono qualificati come coltivatori diretti o imprenditore agricolo professionale di iscriversi nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, purché svolgano tale attività con abitualità e prevalenza. L’obbligo di iscrizione non viene, quindi, meno a causa della percezione di un trattamento pensionistico. A conferma di ciò, la normativa previdenziale stabilisce che i lavoratori che versano i contributi successivamente alla data di decorrenza della pensione possono percepire un supplemento. Inoltre, prevede che i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell’INPS e con più di 65 anni di età, possano esercitare la facoltà di chiedere la riduzione del 50 per cento del contributo previdenziale, se già pensionati.

Tenuto conto quindi di tutte le leggi del settore emerge che la disciplina che regola l’Imu agricola contempla espressamente l’ipotesi in cui il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo professionale che siano pensionati continuino a svolgere la loro attività in agricoltura, dal momento che è possibile essere iscritti nella previdenza agricola anche nel caso in cui il soggetto sia già pensionato e continui a svolgere effettivamente l’attività agricola. Quindi per questo è anche possibile ottenere l’esenzione e le agevolazioni per l’Imu agricola.

Clicca per legge la nota integrale del Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze