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Domanda unica 2018, Agea: anticipi Pac fino al 70% dell’importo, ecco le regole e gli interessati

Una nuova decisione della Commissione europea, dello scorso 1 ottobre, stabilisce che gli Stati membri possono versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2018, anticipi fino al 70% dei pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno Pac per quanto riguarda le domande presentate nel 2018. L’Agea ha emanato una circolare che stabilisce le regole per questi anticipi.
I settori interessati dagli anticipi sono il regime di pagamento di base (titoli), le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, il pagamento per i giovani agricoltori, il regime dei piccoli agricoltori.

Sono esclusi dal pagamento dell’anticipo tutti i beneficiari per i quali sono rilevate anomalie che non consentono il pagamento del regime degli aiuti diretti.

Tenuto conto del fatto che l’anticipo è fissato al 70% del pagamento di base ed al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi, l’anticipo viene calcolato tenendo conto di quanto disposto dall’art. 19 bis del Reg. (UE) n. 640/2014, che stabilisce sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione, tra l’altro, per il regime di pagamento di base, il regime per i giovani agricoltori e il regime per i piccoli agricoltori. Per il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente si applicano le sanzioni previste dai regolamenti europei.

Non è possibile pagare l’anticipo qualora in una domanda di aiuto vi sia una discordanza superiore al 66% tra la superficie dichiarata e quella determinata. Inoltre, ai fini dei pagamenti della domanda unica il beneficiario deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

L’importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore è ridotto, per un dato anno civile, del 50% per la parte dell’importo al di sopra dei 150.000 euro e, qualora l’importo così ridotto superi 500.000 euro, la parte eccedente è ridotta del 100%. Conseguentemente, in fase di erogazione dell’anticipo, può essere effettuato il pagamento nella misura massima del 70% dell’importo spettante all’agricoltore calcolato sulla base di quanto stabilito e comunque l’anticipo erogato non può eccedere il limite massimo del 70% di 500.000 euro.

Per la determinazione degli importi si potrà tenere conto della detrazione delle spese sostenute nell’anno civile precedente per salari e stipendi legati all’esercizio dell’attività agricola compresi
le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall’imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all’esercizio dell’attivi tà agricola, a condizione che siano stati effettuati i relativi controlli amministrativi.

Clicca qui per leggere il testo integrale delle Istruzioni operative emanate da Agea