Il superbonus 110% è valido anche per le abitazioni rurali: ruderi, fabbricati fatiscenti e non abitabili
Con la risposta all’interpello numero 326 del 9 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce un aspetto del Superbonus 110%: rientrano nel campo di applicazione della maxi detrazione i lavori sui ruderi, fabbricati fatiscenti e non abitabili, classificati nella categoria catastale F2 “unità collabenti” purché gli interventi rispettano tutti i requisiti richiesti.
In sintesi il proprietario di un’unità immobiliare che rientra nella categoria catastale F2, non abitabile e incapace di produrre reddito, classificati ruderi e più in generale edifici fatiscenti, può usufruire del Superbonus del 110%. Inoltre, se l’immobile è contiguo all’abitazione principale, entrambi rientrerebbero in un programma di ristrutturazione con accorpamento, previo ottenimento di specifico titolo abilitativo.
I lavori riguardanti il Superbonus possono riguardare:
• ristrutturazione con riduzione di due classi di rischio sismico;
• efficientamento energetico tramite l’isolamento termico delle pareti;
• cambio della caldaia e dell’impianto di riscaldamento;
• sostituzione degli infissi;
• installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo.
In primis, sottolinea il documento, la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 spetta nella misura del 110% delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica, compresa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Per l’accesso all’ecobonus, gli edifici collabenti devono essere dotati di impianto di riscaldamento in linea con le caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, anche se non funzionante, che deve trovarsi negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.
Inoltre, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione è fruibile per gli interventi effettuati sia sull’abitazione principale che sul fabbricato da incorporare perché tra le ultime novità introdotte è stato posto il limite di due unità immobiliari in relazione alle quali un medesimo soggetto più fruire della maxi detrazione, ma è decaduta la limitazione sull’applicabilità del superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Limite numerico che comunque non riguarda gli interventi antisismici.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ribadisce le tre modalità previste per la fruizione dell’agevolazione:
• utilizzo diretto della detrazione;
• sconto in fattura;
• cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
In ogni caso sono esclusi dagli interventi gli immobili con categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), nonché con categoria A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) se non aperti al pubblico. L’immobile oggetto degli interventi, quindi, deve essere destinato ad uso abitativo: ciascun contribuente può beneficiare dell’agevolazione per gli interventi eseguiti su non più di 2 immobili (sono quindi comprese le seconde case).
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