Gasolio agricolo, gli agricoltori esonerati dai nuovi obblighi dei depositi
E’ stata emanata il 3 dicembre una circolare 47/2020 da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che esclude i depositi e i distributori di gasolio agricolo dall’obbligo di comunicazione e dal registro di carico e scarico. Tale obbligo sarebbe entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.
La circolare è stata accolta con un sospiro di sollievo da parte degli imprenditori agricoli per quanto riguarda l’esonero per le aziende agricole dei nuovi obblighi in tema di serbatoi per lo stoccaggio del gasolio denaturato per uso agricolo. Dal primo gennaio 2021 scatteranno infatti nuovi obblighi per chi ha un deposito di carburante tra i 5 e i 25mila litri (senza erogatore) o tra i 5 e i 10mila litri (con erogatore). Sarà necessaria una comunicazione e il mantenimento di un registro di carico e scarico. La normativa è contenuta nel decreto legge 124 del 26 ottobre 2019 ma che trovato difficile attuazione a causa del Covid-19.
All’articolo 5, relativo al contrasto alle frodi in materia di accisa, si legge infatti che il limite di 25 metri cubi (pari a 25 mila litri) viene abbassato a 10 metri cubi. Mentre il limite di 10 metri cubi, quello per i serbatoi con erogatore, viene abbassato a 5. Restano esenti dai nuovi obblighi i serbatoi con capacità inferiore ai 5 mila litri.
La circolare dell’Agenzia delle dogane con la sua circolare a livello nazionale viene ribadita l’esclusione dei ‘depositi minori’ di gasolio denaturato per uso agricolo dall’applicazione delle modifiche introdotte dal decreto legge 124/2019 all’art. 25 del Testo unico sulle accise (dlgs 504/1995).
In sintesi, dal 1 .12 2021 gli agricoltori che hanno serbatoi di capacità complessiva compresa fra i 10 e 25 metri cubi e tra 5 e 10 metri cubi nel caso in cui siano provvisti di impianti di distribuzione automatica, non verranno sanzionati.
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