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E-commerce in agricoltura, credito di imposta per le aziende agricole

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso alle imprese agricole il credito di imposta per il sostegno al made in Italy per il potenziamento dell’e-commerce anche in agricoltura. Pertanto, l’e-commerce delle imprese agricole potrà essere potenziato grazie al credito di imposta del 40% già previsto per il sostegno al made in Italy.

A chi spetta il credito di imposta per l’e-commerce in agricoltura

Nello specifico, la Legge di bilancio 2021 ha previsto che il credito di imposta del 40% spetta per i periodi di imposta dal 2021 al 2023: alle reti di imprese agricole e agroalimentari anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Gli interventi devono essere rivolti:

• al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti residenti fuori del territorio nazionale;
• alla creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri;
• a favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni.

La norma specifica che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dall’entrata  in vigore della legge in esame, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa.

Si stabilisce inoltre che agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della norma si provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Attività di vendita agricola

Alla vendita al dettaglio dei prodotti agricoli non si applicano le norme sul commercio quando si rimane entro determinate soglie quantitativi, ovvero quando i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sono superiori a 160.000 euro per gli imprenditori individuali o a 4 milioni di euro per le società.

L’attività di vendita si qualifica come agricola solo se chi la svolge è lo stesso soggetto che produce in quanto imprenditore agricolo a titolo principale per la coltivazione del fondo, l’allevamento di animali o la selvicoltura ed è soddisfatto il requisito di provenienza prevalente dall’azienda agricola dei prodotti soggetti ad attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione.

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