Interviene la magistratura italiana sul panel test dell’olio di oliva

Teatro Naturale del 16 gennaio 2022 a firma di Alberto Grimelli riporta “un interessante articolo riguardante il dettato giurisprudenziale sull’oggettività dell’analisi organolettica con un’interpretazione della normativa europea e del Coi e la sentenza del Tar Umbria”.

Grimelli fa notare giustamente che: “La sentenza del Tar Umbria – Prima Sezione, pubblicata l’11 gennaio 2022, rappresenta, seppur si tratti di un giudizio amministrativo di primo grado, un precedente giurisprudenziale importante, non solo perché ribadisce la centralità del panel, la sua oggettività, ma anche perché interpreta il dettato della normativa del Coi e dell’Unione europea, affermando che il giudizio del panel estero, ovvero di quello da dove l’olio proviene, non è indispensabile nel caso di miscele di più origini diverse”.

Il giudizio dei Magistrati, in un momento di grande dibattito sulla validità di qualche organismo internazionale sul giudizio dei panel dell’olio, diventa di fondamentale importanza, non solo sotto l’aspetto giuridico, ma anche sotto l’aspetto tecnico.

Ma leggiamo quello che scrive Alberto Grimelli. “L’azienda Pietro Coricelli Spa ha contestato i risultati delle analisi del panel test condotte dal Laboratorio Chimico di Roma 1 dell’Agenzia delle Dogane e anche delle controanalisi svolte in un’altra struttura accreditata che nel 2018 avevano declassato un loro olio da extra vergine a vergine di oliva. I cinque motivi a fondamento del ricorso dell’azienda sono stati respinti in quanto infondati. Di particole interesse due passaggi del collegio giudicante per respingere le motivazioni dell’azienda:

Quanto alla dedotta inaffidabilità del panel test effettuato sui campioni di olio prelevati, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la procedura di valutazione organolettica, è disciplinata in modo tale da ridurre tendenzialmente quelle variabili legati alla soggettività della rilevazione e farle assumere valenza di analisi scientifica, essendo effettuata in “doppio cieco”, da un panel di assaggiatori formato da 8 a 12 giudici, secondo le modalità riportate al punto 5.2, V comma dell’All. XII del Reg. 640/2008, le cui risultanze e parametri rilevati vengono disaggregati e definiti sotto i vari profili organolettici medianti appositi indici statistici da parte del direttore del panel.

E inoltre:

Quanto alla mancata assegnazione di un panel riconosciuto dalla Spagna in quanto paese da cui proviene l’81,3% dell’olio oggetto di declassamento, è sufficiente osservare che non essendo il prodotto campionato e miscelato interamente di origine spagnola, è venuta meno la condizione per la quale almeno una delle due controanalisi deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo stato membro di produzione dell’olio”.

In conclusione appare sempre più evidente che la linea guida della magistratura italiana in tema di panel test si sta indirizzando non solo verso un completo riconoscimento dell’analisi organolettica ma anche della sua oggettività, qualora sussistano i requisiti di cui al regolamento europeo 2568/91 e seguenti, respingendo così definitivamente le tesi di chi contesta il metodo sulla base della sua soggettività. Seguendo lo sviluppo giurisprudenziale si nota pure un giro di vite sulle contestazioni basate su motivi procedurali, arrivando la corte a interpretare, in senso molto restrittivo, anche una norma di diritto internazionale.

Si tratta certamente di un percorso scarsamente auspicato da chi ritiene non solo che il panel test sia soggettivo e dia risultati equivoci e spinge per un suo ridimensionamento.
La scelta di percorrere la via giudiziaria, quindi, si è rivelata un’arma a doppio taglio, o se volete un boomerang che sta stringendo le maglie ancor più di quanto si potessero augurare i fautori stessi del panel test per l’olio di oliva.

Per guadagnare la fiducia accordata dalla magistratura italiana, però, il panel test va ora rafforzato, in una costante spinta di aggiornamento e riforma che mantenga la centralità dell’uomo, come “strumento analitico” a salvaguardia della qualità di un pilastro della dieta mediterranea e della salute”.

Non resta che ringraziare il collega Grimelli per la chiarezza di esposizione e l’approfondimento e le osservazioni riportate.