Cessione di bovini e suini vivi, col Sostegni Bis aumenta la compensazione
Novità per gli allevatori nel Decreto Sostegni Bis. È stata infatti aumentata la percentuale di compensazione per la cessione di bovini e suini vivi.
Decreto Sostegni Bis, quasi due punti percentuale in più per cessioni di animali vivi
Se originariamente la compensazione per animali di specie bovina era del 7,65% e per i suini del 7,95%, adesso è salita ulteriormente. Solo per l’anno 2021 la percentuale sale al 9,5%. Tutto questo per venire incontro ai produttori in difficoltà a causa del covid. Si tratta di un provvedimento decisamente conveniente per gli allevatori, che pagheranno dunque lo 0,5% di IVA totale. Questo perché l’IVA prevista per le cessioni di animali vivi è del 10%. Così questa riduzione potrà essere considerata per le cessioni già fatte a partire dall’1 gennaio 2021, con scadenza prevista per il 31 dicembre dello stesso anno. Per le dichiarazioni già fatte dalle aziende, dunque, sarà loro compito rettificare quelle effettuate prima del 24 luglio 2021 in modo tale da ricevere la corretta compensazione in sede di dichiarazione annuale Iva.
Quale data ha valore per ricevere la compensazione
È anche vero, però, che le date a far fede per ricevere la compensazione non sono necessariamente quelle aspettate. Bisogna infatti considerare che alcune cessioni potrebbero risultare risalenti all’anno 2020. Per capire meglio quali transazioni siano valide bisogna dunque prendere in esame diversi fattori.
Nel caso dei conferimenti da parte di produttori applicanti regime speciale agli organismi associativi o le cooperative di cui fanno parte, fa fede la data del pagamento del prezzo all’associato. Questo non è però valido nel caso di acconti o emissioni anticipate di fattura.
Per la somministrazione, il giorno valido è sempre quello del pagamento, e non quello di consegna. Per quel che riguarda le cessioni, invece, nel caso in cui la fattura sia immediata a far fede è la data di consegna o spedizione, mentre se è presente un documento di trasporto si guarda il momento di emissione della fattura.
A chi è destinata la compensazione
Il provvedimento riguarda i piccoli produttori agricoli per come sono riconosciuti all’interno dell’articolo 34 del decreto Iva:
a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane.
b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione Europea concernenti l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
c) le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.
Si tratta inoltre delle aliquote Iva da considerare anche per cessioni dai soci alla loro cooperativa (a patto che siano entrambi a regime speciale) e per gli enti che provvedono (anche per mezzo di trasformazione) alla vendita per conto dei loro soci. È valido, inoltre, per gli agricoltori con un volume d’affari non superiore a 7mila euro, che usufruiscono del regime di esonero dall’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale. In questo caso dev’essere l’acquirente ad emettere un’autofattura elettronica applicando la percentuale di compensazione.