Economia e Lavoro

Agronomi e Agrotecnici “non sono sovrapponibili”


La sentenza del Consiglio di Stato evidenzia, per l’ennesima volta, che gli agronomi hanno competenze che gli agrotecnici non hanno.

Per l’ennesima volta il Consiglio di Stato si è trovato costretto a confermare l’ovvio, ciò che è scritto in modo inequivocabile nella normativa vigente: le mansioni rientranti nella categoria professionale dell’agronomo e del forestale (art. 2 della Legge nr. 3/1976) e quelle previste per la categoria dell’agrotecnico (art. 11 della Legge nr. 251/1986) non possono ritenersi sovrapponibili.

La sentenza del Consiglio di Stato a seguito del ricorso che ha bloccato l’attività dell’amministrazione comunale di Cuneo e impegnato prima il TAR fin dal 2020 conferma le valutazioni fatte in primo grado dal giudice amministrativo. Anche il Consiglio di Stato, infatti, ribadisce la diversa capacità operativa tra gli iscritti all’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali rispetto a quelli iscritti nel collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati, contraddicendo le deduzioni del ricorrente sulla sostanziale equivalenza del percorso di studio dell’agronomo e di quello dell’agrotecnico.

Plaudiamo all’intervento del comune di Cuneo – afferma Davide Mondino, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Cuneo – perché ha saputo mettere a punto un bando all’altezza della situazione e ha mantenuto la posizione motivando in maniera precisa e qualificata le proprie scelte legate all’integrazione del personale, che deve essere competente e qualificato in qualsiasi mansione.

È importante che il Comune di Cuneo abbia previsto nel proprio bando il requisito dell’abilitazione professionale: è un indice di qualità a garanzia di mansioni future di alto profilo nel campo del verde urbano, della pianificazione e della sua gestione. Nella sentenza, poi, il giudice conferma che la specifica attribuzione della materia della pianificazione territoriale e forestale è di specifica competenza dei soli agronomi e dei forestali e non è citata dalla normativa relativa agli agrotecnici e agrotecnici laureati. E si tratta solo di una delle competenze esclusive di agronomi e forestali che la norma ci attribuisce.” – dichiara Daniele Gambetti, consigliere nazionale CONAF

Il giudice ribadisce la corretta interpretazione degli uffici comunali di Cuneo: essi avevano indicato tra i requisiti per l’ammissione al concorso il possesso della ‘abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore Agronomo o Dottore Forestale’. Una scelta giustificata perché il raffronto tra le norme denota un ambito di competenze più esteso per la categoria dei dottori agronomi e dottori forestali, rispetto a quella degli agrotecnici.” – sottolinea Giovanni Greco, consigliere nazionale CONAF

Auspico che l’ormai consolidata giurisprudenza sull’argomento, garantisca un’applicazione della norma in modo univoco, poiché questi ricorsi comportano enormi dispendi di energie umane e di risorse finanziarie a carico della collettività.” – afferma Mauro Uniformi, presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

La sentenza

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