Bandi

Contributi per la ricapitalizzazione delle imprese agricole

L’Assessorato  regionale delle risorse agricole e alimentari, con scadenza 2 ottobre 2012, ha pubblicato le modalità operative per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese agricole socie di cooperative o di società di capitali che deliberano un aumento di capitale sociale non superiore alla misura del 50 per cento da quello sottoscritto e deliberato dai medesimi soci.
L’intervento serve a sostenere il rafforzamento patrimoniale delle cooperative e delle società di capitali mediante contributi in conto capitale. Beneficiari degli interventi agevolativi sono gli imprenditori agricoli soci di società cooperative o di società di capitali, con sede nel territorio della Regione siciliana.
Il contributo massimo, in conto capitale, per ogni socio di impresa agricola, non può essere superiore a 7.500 euro, per le imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli, mentre,  per le imprese del settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per le imprese agrituristiche  il medesimo contributo è di 200mila euro; l’importo massimo del contributo in conto capitale complessivo per tutti i soci imprese agricole di ogni cooperativa o società di capitali non può essere superiore a 500mila euro.
Le richieste vanno presentate al Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura dalle ore 8.00 dell’1 ottobre 2012 e fino alle ore 17.00 del 2 ottobre 2012, utilizzando la posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: serviziosupportoimprese@pec.psrsicilia.it.La domanda in forma cartacea dovrà pervenire (brevi manu, mezzo posta, corriere autorizzato), all’ indirizzo:

Regione siciliana
Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentarDipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura – Servizio III – U.O. n. 32
Viale Regione Siciliana n. 2771 – 90145 Palermo

Di seguito il bando (tratto dalla Gurs sulla quale è possibile trovare anche la modulistica)

 

L’ASSESSORE

PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in

materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e

successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 che reca

disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27 che

approva il bilancio di previsione della Regione siciliana

per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia

n. 856 dell’11 maggio 2012 con il quale, ai fini della gestione

e rendicontazione, le unità previsionali di base sono

ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 “Interventi

per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in

materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni

di bilancio”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana n. 50 del 2 dicembre 2011, S.O. n. 49 ed in

particolare il suo articolo 3, comma 1, lettera a);

Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6

“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno

2009”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana n. 22 del 20 maggio 2009, ed in particolare il suo

articolo 18;

Visto il decreto D.V.B. n. 294 del 22 febbraio 2012 con

il quale è stata riprodotta la somma di € 5.500.000,00 a

valere sul capitolo 542976 del Bilancio della Regione siciliana

per l’esercizio finanziario 2012 – rubrica Assessorato

delle risorse agricole e alimentari, Dipartimento regionale

per gli interventi strutturali in agricoltura;

Vista la convenzione sottoscritta tra il Dipartimento

regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura e

l’Istituto regionale per il credito alla cooperazione

(IRCAC), registrata presso l’Agenzia delle entrate di

Palermo in data 29 marzo 2012 al n. 4696;

Considerato che l’aiuto previsto dall’articolo 18 della

legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e s.m.i. può essere

concesso secondo le modalità previste dai regolamenti in

de minimis – regolamento CE n. 1535/2007 e regolamento

CE n. 1998/2006;

Considerato che ai sensi della lettera a), comma 1,

articolo 3, della legge regionale n. 25/2012 è necessario

disciplinare le modalità e le procedure per la concessione

dei contributi in conto capitale alle imprese agricole socie

di cooperative o di società di capitali;

Richiamato l’atto di indirizzo contenuto nel D.A. n. 11

del 19 aprile 2012, con il quale l’Assessore regionale per le

risorse agricole e alimentari ha impartito le direttive

riguardanti le modalità istruttorie connesse ai procedimenti

amministrativi in attuazione dei Programmi comunitari,

nazionali e regionali, finalizzate alla semplificazione

delle procedure e all’accelerazione della spesa;

Ritenuto di dovere approvare il modello di domanda

di ammissibilità all’aiuto previsto dalla lettera a), comma

1, articolo 3 della legge regionale 24 novembre 201, n. 25

e la relativa modulistica;

A’ termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le disposizioni applicative dell’aiuto

previsto dalla lettera a), comma 1, articolo 3, della legge

regionale 24 novembre 2011, n. 25 , contenute nell’allegato

A – nella formulazione allegata al presente decreto – erogato

secondo le modalità previste dai regolamenti in de

minimis – regolamento CE n. 1535/2007 e regolamento CE

n. 1998/2006.

Art. 2

È approvato il modello di domanda per l’ammissibilità

all’aiuto previsto dalla lettera a), comma 1, articolo 3

della legge regionale 24 novembre 201, n. 25 e la relativa

modulistica, costituenti parti integranti e sostanziali del

presente decreto.

Art. 3

I modelli di delibera assembleare di aumento del capitale

sociale e di procura all’incasso del contributo in conto

capitale ed alla restituzione del contributo erogato in caso

di revoca dell’agevolazione – documentazione necessaria

per la liquidazione del contributo in conto capitale –

saranno approvati con successivo decreto assessoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Regione siciliana, nonché nei siti internet dell’Istituto

regionale per il credito alla cooperazione, all’indirizzo

ww.ircac.it e dell’Assessorato regionale delle risorse agricole

e alimentari, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.

Palermo, 10 agosto 2012.

MODALITÀ E PROCEDURE

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

ALLE IMPRESE AGRICOLE SOCIE DI COOPERATIVE

O DI SOCIETÀ DI CAPITALI

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 – Articolo 18 e s.m.i.

1. Premessa e riferimenti normativi

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 2 dicembre

2011, S.O. n. 49 è stata pubblicata la legge regionale 24 novembre

2011, n. 25 ed in particolare il suo articolo 3, comma 1, lettera a)

che modifica l’art.18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, prevedendo

la concessione di contributi in conto capitale alle imprese

agricole socie di cooperative o di società di capitali che deliberano un

aumento di capitale sociale.

Con le presenti disposizioni sono definite le modalità e le procedure

per gli interventi sopra indicati, da attuare secondo le modalità

previste dal regolamento CE n. 1535/2007 e dal regolamento CE

n. 1998/2006.

2. Scopo

Scopo dell’intervento è di sostenere il rafforzamento patrimoniale

delle cooperative e delle società di capitali attraverso contributi

in conto capitale destinati ai soci delle stesse per consentire

un miglioramento della struttura finanziaria e patrimoniale delle

aziende.

3. Aiuti in “de minimis”

I contributi in conto capitale concessi secondo le presenti disposizioni

ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento CE

n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo

all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de

minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (“regolamento

de minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione

europea L 337 del 21 dicembre 2007 e del regolamento CE

n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione

degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza

minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione

europea L 379 del 28 dicembre 2006.

Il regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre

2007 si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della produzione

dei prodotti agricoli; in quest’ambito rientrano tutti i codici di

attività ATECO 2007, sezione A dal codice A 01.11.10 fino al codice A

01.50.00 compreso (Elenco 1, allegato alle presenti direttive).

Il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre

2006 si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della lavorazione,

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

di cui all’allegato I del trattato CE; in quest’ambito rientrano tutti i

codici di attività ATECO 2007, rientranti nell’allegato Elenco n. 2.

Ai sensi del regolamento CE n. 1535/2007 l’importo complessivo

degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può

superare l’importo di € 7.500,00 nell’arco di tre esercizi fiscali.

Ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006 l’importo complessivo

degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può

superare l’importo di € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.

Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una

base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto

de minimis, occorre ricalcolare l’importo complessivo degli aiuti de

minimis concessi nell’esercizio considerato e nei due esercizi precedenti.

Per il socio impresa agricola della cooperativa o della società di

capitali la capitalizzazione sottoscritta grazie al contributo in conto

capitale della Regione Sicilia costituisce aiuto pubblico rientrante nel

regime de minimis. A tal fine, l’importo dell’aiuto da prendere in considerazione

ai fini dei massimali previsti dai suddetti regolamenti

comunitari è l’importo del contributo in conto capitale che verrà concesso

all’impresa beneficiaria.

I predetti contributi in conto capitale non sono concedibili ad

imprese «in difficoltà», come definite ai sensi del comma 7, art. 1, del

regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 214 del 9

agosto 2008.

Per quanto riguarda l’agriturismo, si chiarisce che tale attività,

in base alle definizioni recate dall’art. 2135 del c.c. rientra pienamente

tra le attività agricole ed è assoggettata al regime de minimis di cui

al regolamento CE n. 1998/2006.

4. Limiti e condizioni dell’intervento

I contributi in conto capitale sono destinati ai soci delle cooperative

e delle società di capitali che deliberano un aumento del capitale

sociale e non possono superare la misura del 50 per cento dell’aumento

del capitale sottoscritto e deliberato dagli stessi soci.

L’importo massimo del contributo in conto capitale per ogni

socio impresa agricola non può essere superiore a € 7.500,00 per le

imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli e

€ 200.000,00 per le imprese nel settore della lavorazione, trasformazione

e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I

del trattato CE e per le imprese agrituristiche.

L’importo massimo del contributo in conto capitale complessivo

per tutti i soci imprese agricole di ogni cooperativa o società di capitali

non può essere superiore a 500.000,00 euro.

In caso di recesso o esclusione del socio dalla compagine sociale

della cooperativa o della società di capitali o di riduzione della propria

quota di capitale sociale prima di 3 anni dalla data di erogazione

dell’intero contributo, si procederà alla revoca del contributo erogato

ed il socio sarà tenuto a restituire il contributo in conto capitale.

L’intero aumento del capitale sociale agevolato, per una durata

di almeno 3 anni, non potrà essere destinato a copertura di perdite di

esercizio della cooperativa o della società di capitali.

Il versamento delle quote di capitale sociale sottoscritto dai soci

delle cooperative o delle società di capitali può essere effettuato in un

massimo di tre quote annuali, rispettivamente le prime due del 30%

e la terza del 40% (il periodo massimo di tre anni, superato il quale

vi è la revoca dello stesso contributo, è stabilito a decorrere dalla data

della delibera IRCAC di liquidazione del contributo).

Prima della liquidazione del contributo in conto capitale, la cooperativa

o la società di capitali dovrà produrre la documentazione

attestante il versamento delle quote sociali dei soci che hanno provveduto

alla sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale.

Detto versamento deve avvenire attraverso immissione di nuova

liquidità e non può essere attuato, ad esempio, attraverso compensazioni

con crediti vantati dal socio nei confronti della cooperativa o

della società di capitali o precedenti versamenti in conto aumento

capitale sociale.

L’impresa beneficiaria dell’agevolazione dovrà rilasciare procura

alla cooperativa o alla società di capitali per la riscossione del contributo

concesso alla stessa contenente, altresì, l’impegno solidale ed

indivisibile del mandante e del mandatario a restituire detto contributo

nel caso di revoca dell’agevolazione.

Resta inteso che le provvidenze sono concesse in relazione alle

disponibilità finanziarie recate dagli stanziamenti in bilancio.

5. Dotazione finanziaria

Per l’attuazione della norma è prevista una dotazione finanziaria

di 5,5 milioni di euro, così ripartita:

– € 3.850.000,00 destinati ai coltivatori diretti, imprenditori

agricoli professionali e cooperative che gestiscono e coltivano

terreni confiscati alla mafia (70% della dotazione totale);

– € 1.650.000,00 destinati alle altre figure economiche (30%

della dotazione totale).

Nel caso in cui si verifichino economie, le stesse potranno essere

utilizzate per successivi avvisi.

6. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari degli interventi agevolativi sono gli imprenditori

agricoli soci di società cooperative o di società di capitali, aventi

sede nel territorio della Regione siciliana. Gli imprenditori agricoli,

così come definiti dall’articolo 2135 del codice civile, anche operanti

nel settore dell’agriturismo, devono risultare titolari di imprese

agricole, singole o associate, iscritte presso la Camera di commercio,

industria, artigianato ed agricoltura al Registro delle imprese, aventi

qualsiasi forma giuridica (ditta individuale, impresa familiare, società

agricola semplice, società in accomandita semplice, ecc.) e con

sede in Sicilia. Inoltre, devono aver costituito il fascicolo aziendale

presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

Nell’ambito della dotazione finanziaria disponibile sarà data

priorità ai coltivatori diretti e/o Imprenditori Agricoli Professionali

(I.A.P.), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e

alle cooperative che gestiscono e coltivano terreni confiscati alla

mafia, destinando loro il 70% delle risorse; la rimanente quota è

destinata alle altre figure imprenditoriali.

Sono esclusi i soggetti:

– che non si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti,

essendo sottoposti a procedure concorsuali e ad amministrazione

controllata;

– che hanno dei procedimenti pendenti per le misure di prevenzione

previste dal decreto legislativo n. 159/2011 o nei cui confronti

sussistano cause di divieto, di sospensione o di decadenza

ai sensi dell’art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011

– che si trovino in “difficoltà”, secondo la definizione contenuta

nel comma 7, art. 1, del regolamento CE n. 800/2008 della

Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale dell’Unione europea n. 214 del 9 agosto 2008.

Per potere presentare richiesta collettiva, così come previsto dall’articolo

3, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 25/2011 la

cooperativa o la società di capitali deve essere “società agricola” –

ossia società che abbia come oggetto sociale l’esclusivo esercizio di

attività agricole di cui all’art. 2135 C.C. e tale indicazione deve risultare

dalla ragione o dalla denominazione sociale (comma 1, art. 2 del

decreto legislativo n. 99/2004).

7. Procedure

Dovendo rispettare la priorità prevista dal comma 2 dell’art. 18

della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed

integrazioni – coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e

cooperative che gestiscono e coltivano terreni confiscati alla mafia –

la procedura per la concessione dei contributi in conto capitale prevede

diverse fasi procedurali:

– Ammissibilità e concessione del contributo in conto capitale

(Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura);

– Liquidazione del contributo in conto capitale (I.R.C.A.C.);

– Controlli (Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura).

7.1. Ammissibilità al contributo in conto capitale

7.1.1. Presentazione delle richieste di ammissibilità

Le richieste di ammissibilità, redatte su apposita modulistica,

vanno presentate al Dipartimento regionale degli interventi strutturali

per l’agricoltura dalle ore 8.00 dell’1 ottobre 2012 e fino alle ore

17.00 del 2 ottobre 2012.

Al fine di assicurare il rispetto cronologico le istanze dovranno

essere presentate utilizzando la PEC (posta elettronica certificata) al

seguente indirizzo serviziosupportoimprese@pec.psrsicilia.it; a tale

scopo farà fede la data e l’ora di ricezione della posta elettronica certificata.

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le richieste inviate

da una casella di posta elettronica certificata, sottoscritte nell’originale,

scansite con firma e trasmesse, con una fotocopia del documento

di identità, in formato pdf/a.

7.1.2. Presentazione della documentazione

Nei siti internet dell’Istituto regionale per il credito alle cooperative,

all’indirizzo ww.ircac.it e dell’Assessorato regionale delle risorse

agricole e alimentari, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste

saranno pubblicate le due graduatorie delle imprese che

potranno usufruire delle agevolazioni previste, rispettando le priorità

stabilite dalla norma e seguendo l’ordine cronologico di arrivo.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie

sui siti dell’IRCAC e dell’Assessorato regionale delle risorse

agricole e alimentari, le cooperative o le società di capitali – per conto

dei soci che intendono procedere all’aumento del capitale sociale –

dovranno inoltrare la documentazione cartacea prevista al punto

7.1.3, a pena di esclusione.

La documentazione dovrà pervenire, brevi manu, mezzo posta,

corriere autorizzato, al seguente indirizzo:

REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari

Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura

Servizio III – U.O. n. 32

Viale Regione Siciliana n. 2771

90145 PALERMO

Il plico contenente la documentazione cartacea deve riportare

sull’esterno la seguente dicitura: Capitalizzazione di cooperative e

società di capitali.

7.1.3. Documentazione a corredo della domanda

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

Per la cooperativa o la società di capitali:

– Copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente

normativa;

– Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla competente

CCIAA, nonchè dichiarazione sostitutiva di atto notorio

riguardante l’insussistenza di procedimenti pendenti per le

misure di prevenzione previste dal decreto legislativo n.

159/2011 e di cause di divieto, di sospensione o di decadenza

ai sensi dell’art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011,redatta

su apposita modulistica, allegata al presente (Mod_B

Dichiarazione cooperativa/società);

– Dichiarazioni sostitutive di atto notorio riguardanti l’insussistenza

di procedimenti pendenti per le misure di prevenzione

previste dal decreto legislativo n. 159/2011 e di cause di divieto,

di sospensione o di decadenza ai sensi dell’art. 67 del decreto

legislativo n. 159/2011, redatte su apposita modulistica,

allegata al presente (Mod_C Dichiarazione sostitutiva della

“Comunicazione Antimafia”- Amministratori);

Copia conforme all’originale della delibera dell’Organo di

Amministrazione con la quale si autorizza il legale rappresentante

a richiedere il contributo in conto capitale, per conto dei

soci, che hanno presentato istanza di aumento della quota di

capitale sociale alla cooperativa o alla società di capitali, ed a

compiere tutti gli atti per il suo perfezionamento; detta delibera

dovrà contenere, inoltre, l’autorizzazione al legale rappresentante

a sottoscrivere l’impegno alla restituzione del contributo

in conto capitale concesso ai soci nell’ipotesi di revoca

dell’agevolazione;

– Copia dell’ultimo bilancio, con le relazioni di rito, la delibera

di approvazione ed i visti di deposito;

– Copia del libro soci;

– Consenso al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo

30 giugno 2003 n. 196 “codice in materia di protezione di

dati personali” rilasciato su apposita modulistica, allegata al

presente;

– Copia dell’attestato di revisione (per le cooperative).

Per i soci Imprese individuali:

– Scheda di validazione del Fascicolo aziendale;

– Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla competente

CCIAA, nonchè dichiarazione sostitutiva di atto notorio

riguardante l’insussistenza di procedimenti pendenti per le

misure di prevenzione previste dal decreto legislativo n.

159/2011 e di cause di divieto, di sospensione o di decadenza

ai sensi dell’art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011, redatta

su apposita modulistica, allegata al presente (Mod_A

Dichiarazione ditta individuale);

– Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare di

impresa, attestante l’iscrizione alla gestione previdenziale coltivatori

diretti dell’INPS o il riconoscimento della qualifica di

IAP (Mod_CD/IAP);

– Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare di

impresa, attestante che l’impresa non ha mai beneficiato di

agevolazioni a titolo di “de minimis”; in caso contrario la

dichiarazione dovrà specificarne la data di concessione, la

normativa di riferimento, la natura, l’oggetto e l’importo;

– Consenso al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo

30 giugno 2003 n.196 “codice in materia di protezione di

dati personali” rilasciato su apposita modulistica, allegata al

presente;

– Copia di un valido documento di riconoscimento;

Per i soci Imprese associate, cooperative e società:

Oltre alla documentazione di cui alle imprese individuali, qualora

pertinente

– Copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente

normativa;

– Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla competente

CCIAA, nonchè dichiarazione sostitutiva di atto notorio

riguardante l’insussistenza di procedimenti pendenti per le

misure di prevenzione previste dal decreto legislativo n.

159/2011 e di cause di divieto, di sospensione o di decadenza

ai sensi dell’art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011, redatta

su apposita modulistica, allegata al presente (Mod_B

Dichiarazione cooperativa/società);

– Dichiarazioni sostitutive di atto notorio riguardanti l’insussistenza

di procedimenti pendenti per le misure di prevenzione

previste dal decreto legislativo n. 159/2011 e di cause di divieto,

di sospensione o di decadenza ai sensi dell’art. 67 del decreto

legislativo n. 159/2011, redatte su apposita modulistica,

allegata al presente (Mod_C Dichiarazione sostitutiva della

“Comunicazione Antimafia”- Amministratori);

– Copia della delibera dell’organo competente con la quale è

stata assunta la decisione di chiedere il contributo in conto

capitale e di aumentare la propria quota di capitale sociale

nella cooperativa o nella società di capitali e si è autorizzato il

legale rappresentante a conferire alla stessa procura per la

riscossione del contributo concesso e per la restituzione di

detto contributo nel caso di revoca dell’agevolazione;

– Copia dell’ultimo bilancio, con le relazioni di rito, la delibera

di approvazione ed i visti di deposito;

–         Copia dell’attestato di revisione (per le cooperative).

7.1.4. Procedura per l’istruttoria delle domande di ammissione

alle agevolazioni

Al fine di assicurare la priorità alle figure previste dal comma 2

dell’art. 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive

modifiche ed integrazioni – coltivatori diretti, imprenditori agricoli

professionali e cooperative che gestiscono e coltivano terreni confiscati

alla mafia – si dispone che tale priorità sarà assicurata a livello

finanziario, destinando il 70% delle risorse al finanziamento dei soggetti

di cui alla norma e la rimanente quota alle altre figure imprenditoriali.

I due elenchi verranno redatti in ordine cronologico, eventuali

economie potranno essere utilizzate per finanziare gli elenchi in

deroga alle predette percentuali.

L’attività istruttoria verificherà la corretta compilazione della

domanda, la completezza della documentazione e la sussistenza dei

requisiti di ammissibilità, nonché accerterà il rispetto dei requisiti e

delle limitazioni previsti dalla normativa degli aiuti “de minimis”.

7.2. Concessione del contributo in conto capitale – Graduatoria

Il Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura,

accertati i requisiti di ammissibilità, provvederà ad emettere

il decreto contenente la graduatoria delle imprese agricole e gli

importi di contributo in conto capitale ammessi all’agevolazione e

provvederà a trasmettere tutta la documentazione all’IRCAC per la

liquidazione.

7.3. Liquidazione contributo in conto capitale

L’IRCAC provvederà ad adottare la delibera per la liquidazione

dei contributi in conto capitale in favore delle imprese agricole socie

delle cooperative e delle società di capitali previa acquisizione e verifica

della seguente documentazione:

– Copia conforme all’originale della delibera assembleare,

redatta secondo apposita modulistica, di aumento del capitale

sociale della cooperativa o della società di capitali, contenente

l’obbligo dei soci sottoscrittori a versare il 50 per cento

dell’aumento a carico degli stessi prima della liquidazione del

contributo in conto capitale, nonché l’obbligo a mantenere la

propria partecipazione nel capitale sociale della cooperativa o

della società di capitali e di non ridurre la propria quota di

capitale sociale prima di 3 anni dalla data di erogazione dell’intero

contributo. La delibera dovrà, inoltre, contenere, l’autorizzazione

al legale rappresentante per la restituzione del

contributo stesso, nell’ipotesi di recesso o esclusione del socio

dalla compagine sociale della cooperativa o della società di

capitali o di riduzione della propria quota di capitale sociale

prima di 3 anni dalla data di erogazione dell’intero contributo.

– Copia conforme all’originale del libro soci da cui risulti la sottoscrizione

delle quote di aumento di capitale sociale dei singoli

soci;

– Procura rilasciata dall’impresa beneficiaria dell’agevolazione

alla cooperativa o alla società di capitali per la riscossione del

contributo in conto capitale concesso alla stessa contenente,

altresì, l’impegno solidale ed indivisibile del mandante e del

mandatario a restituire detto contributo nel caso di revoca dell’agevolazione

nelle ipotesi previste dal punto 4., redatta

secondo apposita modulistica.

La liquidazione dei contributi in conto capitale avverrà, da parte

dell’IRCAC, previa acquisizione e verifica delle seguente documentazione:

– Copia conforme all’originale del libro soci da cui risulti il versamento

della quota sociale sottoscritta dai soci;

– Copia del bonifici bancari relativi al versamento della quota

sociale sottoscritta dal socio della cooperativa o della società

di capitali.

7.4. Controlli

Per la durata di 3 anni, dalla data di erogazione dell’intero contributo,

le cooperative o le società di capitali dovranno produrre agli

Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura, competenti per provincia, la

documentazione attestante il mantenimento delle condizioni di cui al

punto 4.

In particolare, dovranno produrre, ogni 12 mesi, copia conforme

all’originale del libro soci da cui si evinca la permanenza nella compagine

sociale dei soci che hanno provveduto all’aumento del capitale

sociale ed il possesso delle quote sociali degli stessi, come risultanti

all’atto dell’erogazione dell’agevolazione. Dovranno, inoltre, produrre

i bilanci relativi ai 3 esercizi sociali successivi all’erogazione da

cui si evinca che l’aumento del capitale sociale non è stato destinato

a copertura di eventuali perdite di esercizio