Contributi per la ricapitalizzazione delle imprese agricole
L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, con scadenza 2 ottobre 2012, ha pubblicato le modalità operative per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese agricole socie di cooperative o di società di capitali che deliberano un aumento di capitale sociale non superiore alla misura del 50 per cento da quello sottoscritto e deliberato dai medesimi soci.
L’intervento serve a sostenere il rafforzamento patrimoniale delle cooperative e delle società di capitali mediante contributi in conto capitale. Beneficiari degli interventi agevolativi sono gli imprenditori agricoli soci di società cooperative o di società di capitali, con sede nel territorio della Regione siciliana.
Il contributo massimo, in conto capitale, per ogni socio di impresa agricola, non può essere superiore a 7.500 euro, per le imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli, mentre, per le imprese del settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per le imprese agrituristiche il medesimo contributo è di 200mila euro; l’importo massimo del contributo in conto capitale complessivo per tutti i soci imprese agricole di ogni cooperativa o società di capitali non può essere superiore a 500mila euro.
Le richieste vanno presentate al Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura dalle ore 8.00 dell’1 ottobre 2012 e fino alle ore 17.00 del 2 ottobre 2012, utilizzando la posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: serviziosupportoimprese@pec.psrsicilia.it.La domanda in forma cartacea dovrà pervenire (brevi manu, mezzo posta, corriere autorizzato), all’ indirizzo:
Regione siciliana
Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentarDipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura – Servizio III – U.O. n. 32
Viale Regione Siciliana n. 2771 – 90145 Palermo
Di seguito il bando (tratto dalla Gurs sulla quale è possibile trovare anche la modulistica)
L’ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in
materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 che reca
disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27 che
approva il bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 856 dell’11 maggio 2012 con il quale, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono
ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 “Interventi
per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in
materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni
di bilancio”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 50 del 2 dicembre 2011, S.O. n. 49 ed in
particolare il suo articolo 3, comma 1, lettera a);
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2009”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 22 del 20 maggio 2009, ed in particolare il suo
articolo 18;
Visto il decreto D.V.B. n. 294 del 22 febbraio 2012 con
il quale è stata riprodotta la somma di € 5.500.000,00 a
valere sul capitolo 542976 del Bilancio della Regione siciliana
per l’esercizio finanziario 2012 – rubrica Assessorato
delle risorse agricole e alimentari, Dipartimento regionale
per gli interventi strutturali in agricoltura;
Vista la convenzione sottoscritta tra il Dipartimento
regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura e
l’Istituto regionale per il credito alla cooperazione
(IRCAC), registrata presso l’Agenzia delle entrate di
Palermo in data 29 marzo 2012 al n. 4696;
Considerato che l’aiuto previsto dall’articolo 18 della
legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e s.m.i. può essere
concesso secondo le modalità previste dai regolamenti in
de minimis – regolamento CE n. 1535/2007 e regolamento
CE n. 1998/2006;
Considerato che ai sensi della lettera a), comma 1,
articolo 3, della legge regionale n. 25/2012 è necessario
disciplinare le modalità e le procedure per la concessione
dei contributi in conto capitale alle imprese agricole socie
di cooperative o di società di capitali;
Richiamato l’atto di indirizzo contenuto nel D.A. n. 11
del 19 aprile 2012, con il quale l’Assessore regionale per le
risorse agricole e alimentari ha impartito le direttive
riguardanti le modalità istruttorie connesse ai procedimenti
amministrativi in attuazione dei Programmi comunitari,
nazionali e regionali, finalizzate alla semplificazione
delle procedure e all’accelerazione della spesa;
Ritenuto di dovere approvare il modello di domanda
di ammissibilità all’aiuto previsto dalla lettera a), comma
1, articolo 3 della legge regionale 24 novembre 201, n. 25
e la relativa modulistica;
A’ termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1
Sono approvate le disposizioni applicative dell’aiuto
previsto dalla lettera a), comma 1, articolo 3, della legge
regionale 24 novembre 2011, n. 25 , contenute nell’allegato
A – nella formulazione allegata al presente decreto – erogato
secondo le modalità previste dai regolamenti in de
minimis – regolamento CE n. 1535/2007 e regolamento CE
n. 1998/2006.
Art. 2
È approvato il modello di domanda per l’ammissibilità
all’aiuto previsto dalla lettera a), comma 1, articolo 3
della legge regionale 24 novembre 201, n. 25 e la relativa
modulistica, costituenti parti integranti e sostanziali del
presente decreto.
Art. 3
I modelli di delibera assembleare di aumento del capitale
sociale e di procura all’incasso del contributo in conto
capitale ed alla restituzione del contributo erogato in caso
di revoca dell’agevolazione – documentazione necessaria
per la liquidazione del contributo in conto capitale –
saranno approvati con successivo decreto assessoriale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, nonché nei siti internet dell’Istituto
regionale per il credito alla cooperazione, all’indirizzo
ww.ircac.it e dell’Assessorato regionale delle risorse agricole
e alimentari, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.
Palermo, 10 agosto 2012.
MODALITÀ E PROCEDURE
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
ALLE IMPRESE AGRICOLE SOCIE DI COOPERATIVE
O DI SOCIETÀ DI CAPITALI
Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 – Articolo 18 e s.m.i.
1. Premessa e riferimenti normativi
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 2 dicembre
2011, S.O. n. 49 è stata pubblicata la legge regionale 24 novembre
2011, n. 25 ed in particolare il suo articolo 3, comma 1, lettera a)
che modifica l’art.18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, prevedendo
la concessione di contributi in conto capitale alle imprese
agricole socie di cooperative o di società di capitali che deliberano un
aumento di capitale sociale.
Con le presenti disposizioni sono definite le modalità e le procedure
per gli interventi sopra indicati, da attuare secondo le modalità
previste dal regolamento CE n. 1535/2007 e dal regolamento CE
n. 1998/2006.
2. Scopo
Scopo dell’intervento è di sostenere il rafforzamento patrimoniale
delle cooperative e delle società di capitali attraverso contributi
in conto capitale destinati ai soci delle stesse per consentire
un miglioramento della struttura finanziaria e patrimoniale delle
aziende.
3. Aiuti in “de minimis”
I contributi in conto capitale concessi secondo le presenti disposizioni
ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento CE
n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de
minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (“regolamento
de minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea L 337 del 21 dicembre 2007 e del regolamento CE
n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza
minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea L 379 del 28 dicembre 2006.
Il regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre
2007 si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della produzione
dei prodotti agricoli; in quest’ambito rientrano tutti i codici di
attività ATECO 2007, sezione A dal codice A 01.11.10 fino al codice A
01.50.00 compreso (Elenco 1, allegato alle presenti direttive).
Il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre
2006 si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della lavorazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
di cui all’allegato I del trattato CE; in quest’ambito rientrano tutti i
codici di attività ATECO 2007, rientranti nell’allegato Elenco n. 2.
Ai sensi del regolamento CE n. 1535/2007 l’importo complessivo
degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può
superare l’importo di € 7.500,00 nell’arco di tre esercizi fiscali.
Ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006 l’importo complessivo
degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può
superare l’importo di € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una
base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto
de minimis, occorre ricalcolare l’importo complessivo degli aiuti de
minimis concessi nell’esercizio considerato e nei due esercizi precedenti.
Per il socio impresa agricola della cooperativa o della società di
capitali la capitalizzazione sottoscritta grazie al contributo in conto
capitale della Regione Sicilia costituisce aiuto pubblico rientrante nel
regime de minimis. A tal fine, l’importo dell’aiuto da prendere in considerazione
ai fini dei massimali previsti dai suddetti regolamenti
comunitari è l’importo del contributo in conto capitale che verrà concesso
all’impresa beneficiaria.
I predetti contributi in conto capitale non sono concedibili ad
imprese «in difficoltà», come definite ai sensi del comma 7, art. 1, del
regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 214 del 9
agosto 2008.
Per quanto riguarda l’agriturismo, si chiarisce che tale attività,
in base alle definizioni recate dall’art. 2135 del c.c. rientra pienamente
tra le attività agricole ed è assoggettata al regime de minimis di cui
al regolamento CE n. 1998/2006.
4. Limiti e condizioni dell’intervento
I contributi in conto capitale sono destinati ai soci delle cooperative
e delle società di capitali che deliberano un aumento del capitale
sociale e non possono superare la misura del 50 per cento dell’aumento
del capitale sottoscritto e deliberato dagli stessi soci.
L’importo massimo del contributo in conto capitale per ogni
socio impresa agricola non può essere superiore a € 7.500,00 per le
imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli e
€ 200.000,00 per le imprese nel settore della lavorazione, trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I
del trattato CE e per le imprese agrituristiche.
L’importo massimo del contributo in conto capitale complessivo
per tutti i soci imprese agricole di ogni cooperativa o società di capitali
non può essere superiore a 500.000,00 euro.
In caso di recesso o esclusione del socio dalla compagine sociale
della cooperativa o della società di capitali o di riduzione della propria
quota di capitale sociale prima di 3 anni dalla data di erogazione
dell’intero contributo, si procederà alla revoca del contributo erogato
ed il socio sarà tenuto a restituire il contributo in conto capitale.
L’intero aumento del capitale sociale agevolato, per una durata
di almeno 3 anni, non potrà essere destinato a copertura di perdite di
esercizio della cooperativa o della società di capitali.
Il versamento delle quote di capitale sociale sottoscritto dai soci
delle cooperative o delle società di capitali può essere effettuato in un
massimo di tre quote annuali, rispettivamente le prime due del 30%
e la terza del 40% (il periodo massimo di tre anni, superato il quale
vi è la revoca dello stesso contributo, è stabilito a decorrere dalla data
della delibera IRCAC di liquidazione del contributo).
Prima della liquidazione del contributo in conto capitale, la cooperativa
o la società di capitali dovrà produrre la documentazione
attestante il versamento delle quote sociali dei soci che hanno provveduto
alla sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale.
Detto versamento deve avvenire attraverso immissione di nuova
liquidità e non può essere attuato, ad esempio, attraverso compensazioni
con crediti vantati dal socio nei confronti della cooperativa o
della società di capitali o precedenti versamenti in conto aumento
capitale sociale.
L’impresa beneficiaria dell’agevolazione dovrà rilasciare procura
alla cooperativa o alla società di capitali per la riscossione del contributo
concesso alla stessa contenente, altresì, l’impegno solidale ed
indivisibile del mandante e del mandatario a restituire detto contributo
nel caso di revoca dell’agevolazione.
Resta inteso che le provvidenze sono concesse in relazione alle
disponibilità finanziarie recate dagli stanziamenti in bilancio.
5. Dotazione finanziaria
Per l’attuazione della norma è prevista una dotazione finanziaria
di 5,5 milioni di euro, così ripartita:
– € 3.850.000,00 destinati ai coltivatori diretti, imprenditori
agricoli professionali e cooperative che gestiscono e coltivano
terreni confiscati alla mafia (70% della dotazione totale);
– € 1.650.000,00 destinati alle altre figure economiche (30%
della dotazione totale).
Nel caso in cui si verifichino economie, le stesse potranno essere
utilizzate per successivi avvisi.
6. Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari degli interventi agevolativi sono gli imprenditori
agricoli soci di società cooperative o di società di capitali, aventi
sede nel territorio della Regione siciliana. Gli imprenditori agricoli,
così come definiti dall’articolo 2135 del codice civile, anche operanti
nel settore dell’agriturismo, devono risultare titolari di imprese
agricole, singole o associate, iscritte presso la Camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura al Registro delle imprese, aventi
qualsiasi forma giuridica (ditta individuale, impresa familiare, società
agricola semplice, società in accomandita semplice, ecc.) e con
sede in Sicilia. Inoltre, devono aver costituito il fascicolo aziendale
presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).
Nell’ambito della dotazione finanziaria disponibile sarà data
priorità ai coltivatori diretti e/o Imprenditori Agricoli Professionali
(I.A.P.), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e
alle cooperative che gestiscono e coltivano terreni confiscati alla
mafia, destinando loro il 70% delle risorse; la rimanente quota è
destinata alle altre figure imprenditoriali.
Sono esclusi i soggetti:
– che non si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti,
essendo sottoposti a procedure concorsuali e ad amministrazione
controllata;
– che hanno dei procedimenti pendenti per le misure di prevenzione
previste dal decreto legislativo n. 159/2011 o nei cui confronti
sussistano cause di divieto, di sospensione o di decadenza
ai sensi dell’art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011
– che si trovino in “difficoltà”, secondo la definizione contenuta
nel comma 7, art. 1, del regolamento CE n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea n. 214 del 9 agosto 2008.
Per potere presentare richiesta collettiva, così come previsto dall’articolo
3, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 25/2011 la
cooperativa o la società di capitali deve essere “società agricola” –
ossia società che abbia come oggetto sociale l’esclusivo esercizio di
attività agricole di cui all’art. 2135 C.C. e tale indicazione deve risultare
dalla ragione o dalla denominazione sociale (comma 1, art. 2 del
decreto legislativo n. 99/2004).
7. Procedure
Dovendo rispettare la priorità prevista dal comma 2 dell’art. 18
della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed
integrazioni – coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e
cooperative che gestiscono e coltivano terreni confiscati alla mafia –
la procedura per la concessione dei contributi in conto capitale prevede
diverse fasi procedurali:
– Ammissibilità e concessione del contributo in conto capitale
(Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura);
– Liquidazione del contributo in conto capitale (I.R.C.A.C.);
– Controlli (Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura).
7.1. Ammissibilità al contributo in conto capitale
7.1.1. Presentazione delle richieste di ammissibilità
Le richieste di ammissibilità, redatte su apposita modulistica,
vanno presentate al Dipartimento regionale degli interventi strutturali
per l’agricoltura dalle ore 8.00 dell’1 ottobre 2012 e fino alle ore
17.00 del 2 ottobre 2012.
Al fine di assicurare il rispetto cronologico le istanze dovranno
essere presentate utilizzando la PEC (posta elettronica certificata) al
seguente indirizzo serviziosupportoimprese@pec.psrsicilia.it; a tale
scopo farà fede la data e l’ora di ricezione della posta elettronica certificata.
Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le richieste inviate
da una casella di posta elettronica certificata, sottoscritte nell’originale,
scansite con firma e trasmesse, con una fotocopia del documento
di identità, in formato pdf/a.
7.1.2. Presentazione della documentazione
Nei siti internet dell’Istituto regionale per il credito alle cooperative,
all’indirizzo ww.ircac.it e dell’Assessorato regionale delle risorse
agricole e alimentari, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste
saranno pubblicate le due graduatorie delle imprese che
potranno usufruire delle agevolazioni previste, rispettando le priorità
stabilite dalla norma e seguendo l’ordine cronologico di arrivo.
Entro quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie
sui siti dell’IRCAC e dell’Assessorato regionale delle risorse
agricole e alimentari, le cooperative o le società di capitali – per conto
dei soci che intendono procedere all’aumento del capitale sociale –
dovranno inoltrare la documentazione cartacea prevista al punto
7.1.3, a pena di esclusione.
La documentazione dovrà pervenire, brevi manu, mezzo posta,
corriere autorizzato, al seguente indirizzo:
REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura
Servizio III – U.O. n. 32
Viale Regione Siciliana n. 2771
90145 PALERMO
Il plico contenente la documentazione cartacea deve riportare
sull’esterno la seguente dicitura: Capitalizzazione di cooperative e
società di capitali.
7.1.3. Documentazione a corredo della domanda
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
Per la cooperativa o la società di capitali:
– Copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente
normativa;
– Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla competente
CCIAA, nonchè dichiarazione sostitutiva di atto notorio
riguardante l’insussistenza di procedimenti pendenti per le
misure di prevenzione previste dal decreto legislativo n.
159/2011 e di cause di divieto, di sospensione o di decadenza
ai sensi dell’art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011,redatta
su apposita modulistica, allegata al presente (Mod_B
Dichiarazione cooperativa/società);
– Dichiarazioni sostitutive di atto notorio riguardanti l’insussistenza
di procedimenti pendenti per le misure di prevenzione
previste dal decreto legislativo n. 159/2011 e di cause di divieto,
di sospensione o di decadenza ai sensi dell’art. 67 del decreto
legislativo n. 159/2011, redatte su apposita modulistica,
allegata al presente (Mod_C Dichiarazione sostitutiva della
“Comunicazione Antimafia”- Amministratori);
Copia conforme all’originale della delibera dell’Organo di
Amministrazione con la quale si autorizza il legale rappresentante
a richiedere il contributo in conto capitale, per conto dei
soci, che hanno presentato istanza di aumento della quota di
capitale sociale alla cooperativa o alla società di capitali, ed a
compiere tutti gli atti per il suo perfezionamento; detta delibera
dovrà contenere, inoltre, l’autorizzazione al legale rappresentante
a sottoscrivere l’impegno alla restituzione del contributo
in conto capitale concesso ai soci nell’ipotesi di revoca
dell’agevolazione;
– Copia dell’ultimo bilancio, con le relazioni di rito, la delibera
di approvazione ed i visti di deposito;
– Copia del libro soci;
– Consenso al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196 “codice in materia di protezione di
dati personali” rilasciato su apposita modulistica, allegata al
presente;
– Copia dell’attestato di revisione (per le cooperative).
Per i soci Imprese individuali:
– Scheda di validazione del Fascicolo aziendale;
– Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla competente
CCIAA, nonchè dichiarazione sostitutiva di atto notorio
riguardante l’insussistenza di procedimenti pendenti per le
misure di prevenzione previste dal decreto legislativo n.
159/2011 e di cause di divieto, di sospensione o di decadenza
ai sensi dell’art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011, redatta
su apposita modulistica, allegata al presente (Mod_A
Dichiarazione ditta individuale);
– Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare di
impresa, attestante l’iscrizione alla gestione previdenziale coltivatori
diretti dell’INPS o il riconoscimento della qualifica di
IAP (Mod_CD/IAP);
– Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare di
impresa, attestante che l’impresa non ha mai beneficiato di
agevolazioni a titolo di “de minimis”; in caso contrario la
dichiarazione dovrà specificarne la data di concessione, la
normativa di riferimento, la natura, l’oggetto e l’importo;
– Consenso al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003 n.196 “codice in materia di protezione di
dati personali” rilasciato su apposita modulistica, allegata al
presente;
– Copia di un valido documento di riconoscimento;
Per i soci Imprese associate, cooperative e società:
Oltre alla documentazione di cui alle imprese individuali, qualora
pertinente
– Copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente
normativa;
– Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla competente
CCIAA, nonchè dichiarazione sostitutiva di atto notorio
riguardante l’insussistenza di procedimenti pendenti per le
misure di prevenzione previste dal decreto legislativo n.
159/2011 e di cause di divieto, di sospensione o di decadenza
ai sensi dell’art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011, redatta
su apposita modulistica, allegata al presente (Mod_B
Dichiarazione cooperativa/società);
– Dichiarazioni sostitutive di atto notorio riguardanti l’insussistenza
di procedimenti pendenti per le misure di prevenzione
previste dal decreto legislativo n. 159/2011 e di cause di divieto,
di sospensione o di decadenza ai sensi dell’art. 67 del decreto
legislativo n. 159/2011, redatte su apposita modulistica,
allegata al presente (Mod_C Dichiarazione sostitutiva della
“Comunicazione Antimafia”- Amministratori);
– Copia della delibera dell’organo competente con la quale è
stata assunta la decisione di chiedere il contributo in conto
capitale e di aumentare la propria quota di capitale sociale
nella cooperativa o nella società di capitali e si è autorizzato il
legale rappresentante a conferire alla stessa procura per la
riscossione del contributo concesso e per la restituzione di
detto contributo nel caso di revoca dell’agevolazione;
– Copia dell’ultimo bilancio, con le relazioni di rito, la delibera
di approvazione ed i visti di deposito;
– Copia dell’attestato di revisione (per le cooperative).
7.1.4. Procedura per l’istruttoria delle domande di ammissione
alle agevolazioni
Al fine di assicurare la priorità alle figure previste dal comma 2
dell’art. 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive
modifiche ed integrazioni – coltivatori diretti, imprenditori agricoli
professionali e cooperative che gestiscono e coltivano terreni confiscati
alla mafia – si dispone che tale priorità sarà assicurata a livello
finanziario, destinando il 70% delle risorse al finanziamento dei soggetti
di cui alla norma e la rimanente quota alle altre figure imprenditoriali.
I due elenchi verranno redatti in ordine cronologico, eventuali
economie potranno essere utilizzate per finanziare gli elenchi in
deroga alle predette percentuali.
L’attività istruttoria verificherà la corretta compilazione della
domanda, la completezza della documentazione e la sussistenza dei
requisiti di ammissibilità, nonché accerterà il rispetto dei requisiti e
delle limitazioni previsti dalla normativa degli aiuti “de minimis”.
7.2. Concessione del contributo in conto capitale – Graduatoria
Il Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura,
accertati i requisiti di ammissibilità, provvederà ad emettere
il decreto contenente la graduatoria delle imprese agricole e gli
importi di contributo in conto capitale ammessi all’agevolazione e
provvederà a trasmettere tutta la documentazione all’IRCAC per la
liquidazione.
7.3. Liquidazione contributo in conto capitale
L’IRCAC provvederà ad adottare la delibera per la liquidazione
dei contributi in conto capitale in favore delle imprese agricole socie
delle cooperative e delle società di capitali previa acquisizione e verifica
della seguente documentazione:
– Copia conforme all’originale della delibera assembleare,
redatta secondo apposita modulistica, di aumento del capitale
sociale della cooperativa o della società di capitali, contenente
l’obbligo dei soci sottoscrittori a versare il 50 per cento
dell’aumento a carico degli stessi prima della liquidazione del
contributo in conto capitale, nonché l’obbligo a mantenere la
propria partecipazione nel capitale sociale della cooperativa o
della società di capitali e di non ridurre la propria quota di
capitale sociale prima di 3 anni dalla data di erogazione dell’intero
contributo. La delibera dovrà, inoltre, contenere, l’autorizzazione
al legale rappresentante per la restituzione del
contributo stesso, nell’ipotesi di recesso o esclusione del socio
dalla compagine sociale della cooperativa o della società di
capitali o di riduzione della propria quota di capitale sociale
prima di 3 anni dalla data di erogazione dell’intero contributo.
– Copia conforme all’originale del libro soci da cui risulti la sottoscrizione
delle quote di aumento di capitale sociale dei singoli
soci;
– Procura rilasciata dall’impresa beneficiaria dell’agevolazione
alla cooperativa o alla società di capitali per la riscossione del
contributo in conto capitale concesso alla stessa contenente,
altresì, l’impegno solidale ed indivisibile del mandante e del
mandatario a restituire detto contributo nel caso di revoca dell’agevolazione
nelle ipotesi previste dal punto 4., redatta
secondo apposita modulistica.
La liquidazione dei contributi in conto capitale avverrà, da parte
dell’IRCAC, previa acquisizione e verifica delle seguente documentazione:
– Copia conforme all’originale del libro soci da cui risulti il versamento
della quota sociale sottoscritta dai soci;
– Copia del bonifici bancari relativi al versamento della quota
sociale sottoscritta dal socio della cooperativa o della società
di capitali.
7.4. Controlli
Per la durata di 3 anni, dalla data di erogazione dell’intero contributo,
le cooperative o le società di capitali dovranno produrre agli
Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura, competenti per provincia, la
documentazione attestante il mantenimento delle condizioni di cui al
punto 4.
In particolare, dovranno produrre, ogni 12 mesi, copia conforme
all’originale del libro soci da cui si evinca la permanenza nella compagine
sociale dei soci che hanno provveduto all’aumento del capitale
sociale ed il possesso delle quote sociali degli stessi, come risultanti
all’atto dell’erogazione dell’agevolazione. Dovranno, inoltre, produrre
i bilanci relativi ai 3 esercizi sociali successivi all’erogazione da
cui si evinca che l’aumento del capitale sociale non è stato destinato
a copertura di eventuali perdite di esercizio