Norme

Nuove regole per la compravendita di prodotti agricoli e alimentari

Si è parlato delle nuove regole per la vendita di prodotti agricoli e alimentari durante il convegno “Art. 62 – transazioni commerciali della filiera agroalimentare” (promosso da ConsulenzaAgricola.it s.r.l.) che si è svolto durante la prima giornata di MACFRUT, la rassegna internazionale dedicata all’ortofrutticoltura in corso a Cesena fino al 28 settembre. Dal prossimo 24 ottobre, la compravendita di produzioni agroalimentari varierà sotto due aspetti fondamentali: il contratto di vendita dovrà essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità; e vigerà l’obbligo di rispettare specifici termini di pagamento. L’ambito di applicazione riguarda le cessioni di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio dello Stato Italiano. Non è prevista alcuna franchigia, pertanto le forniture di prodotti agricoli e alimentari di qualsiasi importo, anche minimo, dovranno essere sottoposte alle nuove regole. Modifiche, queste, che – dice Gian Paolo Tosoni, esperto in questioni fiscali del settore agricolo – “risultano favorevoli al settore agricolo che potrà riscuotere i pagamenti delle cessioni di prodotti agricoli entro termini ragionevoli, ma il settore agricolo e zootecnico deve anche considerare che a sua volta è acquirente di prodotti agricoli (mangimi, foraggi, etc.) che dovrà pagare entro i termini di 30 o 60 giorni”. A tutto questo va ad aggiungersi il rispetto assoluto dei termini di legge, poiché se fornitore e cliente dovessero decidere di concordare un termine di pagamento diverso l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato potrebbe comunicare l’illecito alla Guardia di Finanza che, a sua volta, potrebbe applicare una sanzione da 500 a 500 mila euro. Esistono, comunque, tre casi in cui le norme non si applicano: i conferimenti di prodotti agricoli e ittici alle società cooperative agricole, comprese le organizzazioni dei produttori di cui il produttore è socio; le cessioni istantanee, vale a dire quelle per cui il pagamento è contestuale alla consegna; e le cessioni nei confronti di privati consumatori. Per quanto riguarda il contratto, esso deve contenere: la durata; la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto; il prezzo; le modalità di consegna e di pagamento. Il documento potrà essere trasmesso in qualsiasi modo, anche in forma elettronica o via fax. L’inosservanza di tali disposizioni prevede una sanzione che può variare tra i 516 e i 20.000 euro. Sarà vietato qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e sarà considerata pratica commerciale sleale anche la previsione, nel contratto, di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura. I termini di pagamento decorreranno dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura e sarà vietato imporre un termine minimo per l’emissione della fattura stessa, che dovrà essere emessa separatamente per i prodotti deteriorabili rispetto agli altri. Il termine di 30 giorni riguarderà le merci deteriorabili mentre per tutte le altre merci il termine da rispettare sarà di 60 giorni. La norma dispone che sono da considerarsi deteriorabili i prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni. Sono considerati, inoltre, deteriorabili i prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi; non è chiaro se una partita di animali vivi o di cereali provenienti dall’azienda agricola siano da considerarsi deteriorabili. Si attendono, in merito, chiarimenti ufficiali. Gli interessi di mora decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. E’ importante, dunque, che la data di ricevimento della fattura sia certa. Questa può essere certificata dall’invio mediante raccomandata a.r., via posta elettronica, con consegna a mano (farà fede la data della fattura) oppure con la fatturazione elettronica. Gli interessi, inoltre, sono pari al tasso di riferimento stabilito dalla BCE maggiorato di due punti e sono inderogabili. Al momento il tasso complessivo ammonta al 10% ma è possibile concordare un tasso diverso. Per adeguare i contratti in corso alle nuove norme, è stato stabilito il termine del 31 dicembre 2012. Le disposizioni relative ai termini di pagamento e alle clausole sleali, invece, si applicano a tutti contratti a partire dal 24 ottobre prossimo.