Nuovo decreto del Governo: la Mozzarella di Bufala Campana Dop è salva. Recepite le richieste del Consorzio di Tutela: “Si apre ora una nuova fase”

La Mozzarella di Bufala Campana Dop è salva. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi il decreto del ministro delle Politiche agricole, Mario Catania, con cui il Governo ha sostanzialmente recepito le richieste del Consorzio di Tutela, emanando nuove norme di attuazione della legge 205/2008.

Il provvedimento contiene novità fondamentali: per tutti coloro che fanno parte del sistema Dop sarà infatti possibile continuare sempre a produrre nello stesso stabilimento mozzarella Dop e altre tipologie (ricotte e mozzarelle non Dop), ma, come richiesto dal Consorzio di Tutela già 18 mesi fa, si obbligano i produttori ad acquistare esclusivamente latte di bufala proveniente dall’area Dop, per qualunque prodotto intendano realizzare.

“Così il Governo dice sì alla nostra proposta sulla provenienza esclusiva del latte dal territorio della Dop, contenuta nella bozza di modifiche al disciplinare che da un anno e mezzo attende l’approvazione delle istituzioni interessate”, commenta il presidente del Consorzio di Tutela, Domenico Raimondo e aggiunge: “Siamo molto soddisfatti del provvedimento. In questo modo si rafforza il marchio Dop, s’innalza la qualità del prodotto, si assicura la tracciabilità totale e non si costringono i nostri allevatori a morire. Ringraziamo il Governo e il ministro delle Politiche agricole, Mario Catania, per aver compreso appieno il nostro appello”.

Per il direttore del Consorzio di Tutela, Antonio Lucisano, “ora si apre una nuova fase per la Mozzarella di Bufala Campana Dop” e spiega: “Con le nuove regole siamo di fronte a innovativi scenari di produzione e di mercato. Con l’obbligo di utilizzare solo latte di area Dop, il nostro auspicio è ora che tutto il latte Dop possa essere trasformato in mozzarella Dop, con prospettive di crescita, dunque, ancora tutte da esplorare.

Sul mercato i consumatori avranno un quadro più semplice e chiaro, potranno scegliere solo tra tre tipi di prodotto: la Mozzarella di Bufala Campana Dop; la mozzarella di bufala non Dop ma realizzata comunque con latte di area Dop dai produttori aderenti al Consorzio; e infine il prodotto non certificato, realizzato da tutti gli altri con latte e semilavorati bufalini qualsiasi, proveniente da ogni dove”.

Le nuove norme sono anche il frutto della mobilitazione lanciata dal Consorzio, dal titolo “Salviamo la Mozzarella di Bufala Campana DOP”, “che ha coinvolto chef, giornalisti, foodies e cittadini, uniti dalla passione per questo prodotto unico”, fa sapere Lucisano: “A ciascuno di loro – conclude – va il nostro grazie di cuore, ci hanno sostenuto e aiutato a produrre ogni sforzo per non far scomparire il più importante marchio Dop del centro-sud Italia. Insieme ce l’abbiamo fatta”.

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 aprile 2013

Modalita’ per l’attuazione della separazione  degli  stabilimenti  di
produzione della DOP Mozzarella di Bufala Campana. (13A03475)

(GU n.96 del 24-4-2013)

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/1996  della  Commissione  del  12
giugno 1996, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita’
Europee L. 148 del 21 giugno 1996, con il quale e’  stata  registrata
la denominazione d’origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;
Visto il D.L. 3 novembre 2008, n. 171 recante misure urgenti per il
rilancio competitivo del settore agroalimentare, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, Legge  30  dicembre  2008  n.
205;
Visto in particolare l’articolo 4-quinquiesdecies del  citato  D.L.
171/2008, come convertito dalla legge 205/2008,  che  dispone  che  a
decorrere dal 1° gennaio  2013  la  produzione  della  Mozzarella  di
Bufala Campana DOP sia effettuata in stabilimenti separati da  quelli
in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi  o  preparati
alimentari;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  ed  in
particolare l’art. 1, comma 388, che  fissa  al  30  giugno  2013  il
termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella
tabella 2 allegata alla legge stessa  tra  i  quali  e’  previsto  il
termine del 1° gennaio 2013 previsto dall’articolo  4-quinquiesdecies
del citato D.L. 171/2008, come convertito dalla legge 205/2008;
Visto che il  citato  articolo  4-quinquiesdecies  prevede  che  il
Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali  provveda,
con  decreto,  a  definire  le  modalita’  per   l’attuazione   della
separazione degli stabilimenti di produzione della DOP Mozzarella  di
Bufala Campana dagli stabilimenti in cui si producono altri  tipi  di
formaggi o preparati alimentari;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2013 recante disposizioni per
la produzione della Mozzarella di Bufala Campana  DOP  in  attuazione
dell’art. 4-quinquiesdecies Legge 205/2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 21 marzo 2013;
Considerato che il citato DM 6 marzo 2013  non  tiene  conto  della
inevitabile  produzione  di  sottoprodotti  o  derivati   del   latte
proveniente da allevamenti inseriti nel sistema  di  controllo  della
DOP Mozzarella di Bufala Campana, inclusa la ricotta;
Ritenuto necessario includere la lavorazione  dei  sottoprodotti  o
derivati del latte provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di
controllo della DOP Mozzarella di Bufala  Campana  all’interno  degli
stabilimenti che producono Mozzarella di Bufala Campana DOP.

Decreta:

Art. 1

Separazione degli stabilimenti
di produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP

1.  A  decorrere  dal  30  giugno  2013,  in  attuazione  dell’art.
4-quinquiesdecies del D.L. 171/2008, come convertito dalla  legge  n.
205/2008, gli operatori inseriti nel sistema di controllo  della  DOP
Mozzarella di Bufala Campana producono  il  formaggio  Mozzarella  di
Bufala Campana  nonche’  i  sottoprodotti  o  derivati  della  stessa
materia prima, inclusa la  ricotta,  in  stabilimenti  esclusivamente
dedicati  a  tali  produzioni.  E’  vietata  la  produzione  in  tali
stabilimenti di altri tipi di formaggi o preparati alimentari .
2. All’interno degli stabilimenti che lavorano Mozzarella di Bufala
Campana DOP e’ vietata la detenzione e lo stoccaggio di materie prime
e  cagliate  diverse  da  latte  e  cagliate  bufaline  idonee   alle
lavorazioni di cui al precedente comma 1  e  ad  esse  esclusivamente
dedicate.
3. I  produttori  inseriti  nel  sistema  di  controllo  della  DOP
comunicano all’organismo di controllo della DOP Mozzarella di  Bufala
Campana DOP ed all’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari gli  stabilimenti
esclusivamente dedicati alle produzioni di cui al precedente comma  1
entro il 30 giugno 2013.

Art. 2

Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 6 marzo 2013 recante disposizioni per la
produzione della Mozzarella  di  Bufala  Campana  DOP  in  attuazione
dell’art. 4-quinquiesdecies Legge 205/2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  n.  68  del  21  marzo  2013  e’
abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale de della Repubblica italiana.
Il presente decreto e’ pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2013