Aumento di frutta solo nelle bevande analcoliche e non nei succhi

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in merito ad alcune notizie e dichiarazioni riportate dalla stampa sull’emendamento al DDL 1864 – Legge europea 2013 bis, relativo all’aumento di frutta nelle bevande, precisa che la norma non è riferita ai “succhi di frutta”, altrimenti regolamentati, bensì alle bevande analcoliche (per esempio il limoncino o le aranciate gassose), e solo a quelle prodotte in Italia.

Il parere già espresso dal precedente Governo in Commissione agricoltura sulla questione era diretto ad evitare il rischio di far incorrere l’Italia in una nuova procedura d’infrazione, in quanto la Commissione europea ha evidenziato, tra l’altro, che l’aumento dal 12% al 20% del tenore di succo “naturale” nelle bevande analcoliche non è stato supportato da adeguate giustificazioni scientifiche e che la norma non è conforme con il principio della libera circolazione delle merci.
Il Ministero precisa inoltre che le ricostruzioni dei fatti che attribuiscono al Ministro, Maurizio Martina, l’espressione di un parere negativo, non corrispondono alla realtà. Il Ministro ha condiviso la scelta del Governo, rappresentata dal Sottosegretario Gozi, di rimettersi al parere della Commissione Politiche dell’Unione europea a causa dei numerosi e delicati rilievi mossi sulla praticabilità dell’emendamento stesso. Il Ministero continuerà a lavorare e sostenere tutte le iniziative compatibili con il quadro europeo volte a sostegno di un comparto così importante come per l’intero settore agricolo e agroalimentare.