ColtureNorme

Canapa, c’è la legge ma manca la filiera

L’approvazione in via definitiva al Senato lo scorso 22 novembre del disegno di legge 2144 «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa», ha creato tra gli operatori agricoli un entusiasmo forse eccessivo.

L’euforia scaturisce dalla reddittività che il sito www.canapaindustriale.it riporta secondo il quale “i costi imputabili a un ettaro si aggirano tra 900 e 1.000 euro e i ricavi della vendita di paglia e semi sarebbero mediamente di 2.400 euro, lasciando quindi all’agricoltore un margine lordo che può arrivare a 1.400 euro”.

Cifre che devono essere presi con cautela, poiché il ricavo così elevato lo si imputa probabilmente, a condizioni pedoclimatiche perfette. Risulta anche indispensabile appropriarsi delle tecniche produttive che i giovani agricoltori non conoscono, poiché la coltivazione è stata abbandonata da qualche decennio. In Italia abbiamo avuto una forte tradizione agro-industriale legata alla canapa se pensiamo che fino agli anni ’30 del secolo scorso eravamo i secondi produttori al mondo per quantità, dietro alla Russia, e i primi per la qualità del prodotto.

Vediamo quali sono le novità introdotte dalla nuova legge:
1. Non è più necessaria alcuna autorizzazione per la semina di varietà di canapa certificate con contenuto di THC (principio attivo delta 9 tetraidrocannabinolo (THC) al massimo dello 0,2%. Quindi significa che la comunicazione alla più vicina stazione forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) tramite un modulo denuncia, non è più necessaria.
Gli unici obblighi per il coltivatore sono quello di conservare i cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi e di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.
2. La percentuale di THC nelle piante analizzate potrà oscillare dallo 0,2% allo 0,6% senza comportare alcun problema per l’agricoltore. Gli eventuali controlli verranno eseguiti da un soggetto unico e sempre in presenza del coltivatore, e gli addetti al controllo sono tenuti a rilasciare un campione prelevato per eventuali contro-verifiche. Nel caso in cui la percentuale di THC dovesse superare la soglia dello 0,6%, l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione della coltivazione, ma anche in questo caso “è esclusa la responsabilità dell’agricoltore“.
3. I controlli sui campi saranno effettuati dal Corpo forestale dello Stato;
4. sarà inoltre destinata annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.
5. Vengono infine, secondo quanto si legge nel ddl, promosse azioni di formazione in favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffondono, attraverso specifici canali informativi, la conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento.

Secondo quanto prevede la legge gli ambiti di utilizzo consentiti per la canapa coltivata sono: alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; materiale destinato alla pratica del sovescio; materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; coltivazioni destinate al florovivaismo.

Tuttavia, la nuova legge ha delle incognite legate essenzialmente ad alcuni aspetti:
• ampliamento delle varietà coltivate attraverso un miglioramento genetico;
• assistenza tecnica capace di divulgare le tecniche produttive e d’utilizzo;
• mezzi per la raccolta e la conservazione;
• mancanza d’impianti di prima trasformazione.
Nonostante questa pianta sia astata demonizzata nell’ultimo secolo e additata semplicemente come droga, in realtà è una pianta straordinaria dalle cento opportunità d’utilizzo.