Norme

Piccola proprietà contadina, resuscitata la normativa

Per decenni l’acronimo P.P.C. è stato l’elemento ha animato il mercato fondiario siciliano e nazionale. L’art. 9, comma 2, del Dpr. n. 601/73 prevedeva  delle tariffe dell’imposta di registro agevolati per i trasferimenti di fondi rustici prevedendo la formazione o l’arrotondamento.

La norma fu abrogata dal 10 gennaio 2014, ad opera del Dlgs. n. 23/2011, che aveva “riordinato” le tariffe dell’imposta di registro per i trasferimenti immobiliari in genere prevedendo, nella sua prima formulazione, anche l’abrogazione delle normali agevolazioni fiscali per la P.p.c.

In realtà, il legislatore, a fine 2013, escluse dall’abrogazione le agevolazioni P.p.c., che sono quindi rimaste sino ad oggi le uniche applicabili anche nei territori montani. Dal 1° gennaio 2017, quindi, abbiamo due tipi di agevolazioni fiscali per la P.p.c.: quella “normale”, e quella “montana”.

Il comma 47 dell’unico articolo di cui si compone la legge di bilancio per l’anno 2017 resuscita, se ci si passa il termine, le agevolazioni fiscali sui trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani, finalizzati all’arrotondamento o accorpamento della proprietà diretto-coltivatrice, già prevista dall’art. 9, comma 2, del Dpr. n. 601/73.

Ma veniamo alla normativa:

 

Agevolazione “normale”

Nei territori diversi da quelli montani, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 4-bis, del Dl. n. 194/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 25/2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa (200 euro per ciascuna delle due imposte) ed all’imposta catastale nella misura dell’1%, beneficiando, inoltre, della riduzione al 50% degli onorari dei notai per i relativi atti. Da ricordare che l’ultima legge di stabilità ha esteso, dal 1° gennaio 2016, le agevolazioni anche:

al coniuge e ai parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, di soggetti in possesso della qualifica di Cd o Iap e iscritti alla previdenza agricola.

Gli acquisti di terreni agricoli e relative pertinenze con le agevolazioni per la P.p.c., dal 2016 possono essere quindi effettuati anche da soggetti diversi dai Cd e lap iscritti alla previdenza agricola, ma legati a questi ultimi da matrimonio (il coniuge) o da un vincolo di parentela in linea retta. I linea retta si contano fino a 3 gradi di parentela: i genitori e i figli sono parenti di 1° grado; i nonni e i figli dei figli (cioè, i nipoti) sono parenti di 2° grado; i bisnonni e i bisnipoti (cioè i figli dei nipoti da parte dei figli), sono parenti di 3° grado. Tutti i soggetti sopra indicati possono effettuare acquisti con le agevolazioni per la P.p.c., a condizione che: siano coniuge o parenti in linea retta di un Cd o di uno lap iscritto alla previdenza agricola; b) convivano con il soggetto Cd o lap iscritto alla previdenza agricola; c) siano già proprietari di terreni agricoli. Per l’applicabilità dei benefici non è richiesto che i suddetti coniugi e parenti in linea retta.

 

  Agevolazione “montana”

I terreni montani in cui trova applicazione l’agevolazione sono i seguenti:

  1. a) terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
  2. b) terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
  3. c) terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Da ricordare che decadono dalle agevolazioni i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

L’agevolazione è applicabile anche a favore delle cooperative che conducono direttamente terreni.