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Enoturismo come l’agriturismo ai fini fiscali: a dirlo la Legge di stabilità 2018

La Legge di Bilancio 2018 ai commi 502-505 dell’articolo unico prevede che all’attività di enoturismo si applichino le disposizioni fiscali di favore previste per l’agriturismo (art. 5 L. 413/1991), definita come

L’insieme delle attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione: le visite nei luoghi di coltura, di produzione e di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine.

In particolare, il regime forfettario dell’Iva, previsto all’art. 5 comma 2 della L. 413/1991, si applica solo per i produttori agricoli di cui agli artt. 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2016.

Con un successivo decreto saranno definite le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica.

Attenzione: si ricorda che l’attività enoturistica è esercitata previa presentazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).