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Dal 1 gennaio 2019 scatta l’obbligo della fattura elettronica

Dal 1 gennaio 2019 scatta l’obbligo della fatturazione elettronica. Un provvedimento che doveva partire dal 1° luglio e che per motivi legati al ritardo nell’adeguamento tecnologico di gran parte delle oltre 20mila pompe di benzina sparse nel territorio italiano si è postergato di ulteriori sei mesi.
La fatturazione elettronica riguarda gli acquisti, prestazioni, ecc. anche di tutti gli agricoltori compresi quelli esonerati o in regime speciale di iva.

Che cos’è la fatturazione elettronica?
La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione. Non si tratta quindi di scansionare un prodotto cartaceo, ma di produrre, con un apposito programma, un file digitale chiamato Xml: questo file contiene tutte le informazioni e i dati della fattura verificabili ai fini dei controlli previsti dalla legge.

Chi deve emettere la fattura elettronica?
L’emissione della fattura elettronica è obbligatoria (legge di Bilancio n. 205/2017, art. 1, commi 909 e ss,) per tutte le imprese quando effettuano:
a) cessioni di beni e/o prestazioni di servizi verso la Pubblica amministrazione: manutengono parchi e giardini, forniscono il servizio di pulizia dei fossi e di spalatura neve, ecc.;
b) nei confronti del Gse da parte degli agricoltori che cedono l’energia elettrica prodotta in azienda;
c) per le cessioni di bene e prestazioni di servizi verso i privati, siano questi titolari di partita Iva o semplici consumatori finali;
d) gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’Iva devono essere documentati con la fattura elettronica, con esclusione (c. 921) dei rifornimenti effettuati a privati consumatori. Inoltre, il titolare di p. Iva che acquista il carburante dovrà pagare con “moneta elettronica” (esclusi, quindi, i pagamenti in contanti) sia per poter dedurre il costo in sede di denuncia dei redditi (c. 922), sia per poter detrarre l’Iva (c. 923), cosa che già avviene dal 1 di luglio.
Strumenti di pagamento
Dallo scorso 4 aprile scorso l’agenzia delle Entrate ha stabilito che il pagamento potrà avvenire attraverso:
• bonifico bancario o postale;
• assegni, addebito diretto in conto corrente;
• carte di credito;
• bancomat;
• carte prepagate.

Modalità di acquisto
Tutte le volte che un’impresa, anche agricola, acquista carburante presso un qualsiasi distributore per un mezzo aziendale, deve informare il rivenditore (il benzinaio) che l’acquisto è eseguito nell’esercizio della propria attività. Il rivenditore, entro la giornata dell’acquisto, dovrà emettere la fattura esclusivamente in formato elettronico. In tutti gli altri casi di acquisti di carburante per uso privato, il rivenditore dovrà trasmettere comunque i dati degli acquisti alle Entrate, ma come corrispettivo elettronico.
La procedura da seguire
Il provvedimento si applica anche con i rapporti tra privati. Il soggetto che emette la fattura deve apporre la firma elettronica qualificata, necessaria per garantire, oltre alla propria identità, l’integrità delle informazioni.
Il certificato di firma qualificata deve essere richiesto dal soggetto interessato a uno certificatori indicati nell’elenco dei certificatori autorizzati pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale (www.agid.gov.it). Il Sistema di interscambio (Sdi) è l’infrastruttura gestita dalle Entrate che permette la trasmissione delle fatture elettroniche che, quindi, vanno inviate attraverso lo Sdi (Pec; via web; Web service; Protocollo Ftp; Porta di dominio). Per la trasmissione via Pec e l’invio via web non è necessario accreditarsi presso il Sistema di interscambio: è sufficiente possedere una casella di posta elettronica certificata, disporre di una Carta nazionale dei Servizi, o essere registrati ai canali Entratel e Fisconline per l’accesso ai servizi delle Entrate. Il fornitore può emettere e trasmettere la fattura elettronica autonomamente, o servirsi degli intermediari autorizzati: organizzazioni professionali, banche, Poste, commercialisti, imprese del settore Ict, che possono provvedere anche all’archiviazione sostitutiva (entro 15 gg deve essere completato il processo di conservazione sostitutiva con firma digitale e marca temporale).