Pac

Il primo pilastro della PAC: l’Organizzazione comune dei mercati (OCM) dei prodotti agricoli

L’ Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (OCM) si occupa delle misure di mercato previste nell’ambito della PAC (Articoli da 38 a 44 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio e direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio).

Una serie di riforme hanno portato alla fusione, nel 2007, di 21 OCM in una OCM unica relativa a tutti i prodotti agricoli.

Parallelamente, le revisioni della PAC hanno gradualmente orientata l’Ocm sempre più verso i mercati e hanno ridotto la portata degli strumenti di intervento, che sono ora considerati «reti di sicurezza», da utilizzare soltanto in caso di crisi.

Gli strumenti di intervento sono considerati come «reti di sicurezza», ossia sono applicati soltanto in caso di crisi legate ai prezzi o a turbative considerevoli sui mercati. Per quanto riguarda le misure di sostegno dei prezzi, sono stati mantenuti solo i prezzi d’intervento (prezzo garantito al di sotto del quale un organismo d’intervento designato dagli Stati membri acquista le quantità prodotte e le immagazzina). L’intervento è stato notevolmente ridotto (cfr. in appresso il paragrafo sul finanziamento dell’OCM).

L’OCM è finanziata dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Nel 2019, l’insieme delle misure connesse agli interventi sui mercati ha rappresentato circa 3,47 miliardi di EUR, ossia il 5,5% del totale delle spese del FEAGA.

A differenza degli aiuti diretti e dello sviluppo rurale, le misure di mercato non sono oggetto di dotazioni di bilancio nazionali assegnate in anticipo. Per il periodo 2014-2020, i fondi disponibili per la politica dei mercati dell’UE dovrebbero rappresentare, inclusa la riserva per le crisi, circa il 4% (17,5 miliardi di EUR) del bilancio totale della PAC.

OCM nella nuova PAC 2023/2027

L’OCM afferisce al primo pilastro della PAC 2023/2027. Pur mantenendo gli obiettivi prefissati dettati dai vari regolamenti comunitari, nella nuova Programmazione (PSN – Piano Strategico Nazionale) gli Stati membri devono/possono includere i seguenti interventi:

  • settore ortofrutticolo obbligatorio);
  • settore dei prodotti dell’apicoltura (obbligatorio);
  • settore vitivinicolo (obbligatorio per alcuni Stati membri);
  • settore del luppolo (facoltativo);
  • settore dell’olio d’oliva e olive da tavola (facoltativo);
  • altri settori (facoltativi): cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati, sementi, luppolo (in caso non si applichi l’intervento precedente), olio d’oliva e olive da tavola, lino e canapa, banane, piante ornamentali e fiori, carni bovine, suine, ovi-caprine, pollame, uova, latte e prodotti lattiero-caseari e bachi da seta e i settori dei prodotti elencati nell’allegato VI del regolamento che, tra gli altri, include anche le patate fresche e surgelate.

L’aiuto finanziario dell’UE è concesso con specifiche dotazioni finanziarie nazionali o con importi limitati da massimali in relazione alla specificità dell’intervento e per facilitare la programmazione degli interventi diversi dal settore ortofrutticolo in cui non sono applicati limiti finanziari, in linea con l’approccio attuale. L’aiuto finanziario dell’UE a favore dei tipi di interventi in altri settori può essere concesso dallo Stato membro utilizzando fino al 3% della dotazione per pagamenti diretti per garantire la neutralità in termini di bilancio.

I programmi operativi per gli interventi settoriali possono definire azioni per il miglioramento delle condizioni di impiego, degli obblighi dei datori di lavoro in materia di salute e sicurezza in conformità di specifiche direttive.

Settore ortofrutticolo

Gli obiettivi e gli interventi nel settore ortofrutticolo sono attuati attraverso programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori (OP) o associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) riconosciute, che hanno una durata minima di tre anni e massima di sette. Almeno il 15% degli interventi previsti nei programmi operativi deve essere a favore di ambiente e clima, con azioni a garanzia delle condizioni di lavoro. L’assistenza finanziaria dell’UE è concessa per l’importo dei contributi dei membri versati per il fondo di esercizio, fino al 50% della spesa sostenuta e nel rispetto dei seguenti limiti:

a) 4,1% del valore della produzione commercializzata di ciascuna OP;

b) 4,5% del valore della produzione commercializzata di ciascuna AOP;

c) 5% del valore della produzione commercializzata di ciascuna OP o AOP transnazionale.

Il limite del 50% della spesa è portato all’80% per spese legate all’obiettivo “ricerca e metodi di produzione sostenibili”, e al 100% per ritiri dal mercato di ortofrutticoli per distribuzione gratuita di beneficenza, istituti penitenziari, scuole e ospedali pubblici.

Settore dell’apicoltura

Gli Stati membri stabiliscono uno o più tipi di intervento a favore del settore dell’apicoltura perseguendo obiettivi specifici e stabilendone il relativo finanziamento. L’aiuto finanziario totale (risorse UE e Stato membro) non può superare le spese sostenute dal beneficiario. A tal scopo, gli Stati membri devono comunicare annualmente alla Commissione il numero di alveari presenti nel loro territorio. L’importo dell’aiuto finanziario UE per l’Italia è pari a 5,17 milioni di euro.

Settore vitivinicolo

Il sostegno finanziario dell’UE viene concesso dagli Stati membri (produttori di vino) al settore vitivinicolo perseguendo uno o più dei diversi obiettivi prestabiliti a livello UE con i seguenti tipi di intervento:

a) azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti (riconversioni varietali, riallocazione, reimpianto per ragioni sanitarie, miglioramento tecniche di gestione);

b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali in sistemi colturali viticoli;

c) vendemmia verde azzerare la resa (totale distruzione o eliminazione grappoli);

d) assicurazione del raccolto perdite di reddito causa avversità atmosferiche, danni animali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi;

e) investimenti materiali e immateriali nell’innovazione, in particolare per contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici;

f) servizi di consulenza, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro;

g) distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

h) azioni di informazione consumo responsabile di vino e di promozione per le IG;

i) azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali per il turismo;

j) azioni di organizzazioni interprofessionali per migliorare la conoscenza dei mercati;

k) promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi (diverse azioni);

l) aiuti a copertura delle spese amministrative fondi di mutualizzazione;

m) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali per la sostenibilità.

Gli Stati membri garantiscono che almeno il 5 % della spesa sia destinato a protezione dell’ambiente, adattamento ai cambiamenti climatici, miglioramento della sostenibilità della produzione, riduzione dell’impatto ambientale del settore vitivinicolo, risparmio energetico e miglioramento dell’efficienza energetica globale nel settore vitivinicolo. L’importo dell’aiuto finanziario UE per l’Italia è pari a 323,883 milioni di euro.

Settore olio d’oliva e olive da tavola

L’Italia (come la Grecia e la Francia) può perseguire nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola uno o più obiettivi stabiliti a livello UE, attraverso i seguenti tipi di intervento, mediante programmi operativi approvati di OP o di AOP riconosciute:

a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, metodi di ricerca e produzione sperimentale e innovativa e altre azioni;

b) servizi di consulenza e assistenza tecnica;

c) formazione, compresi l’orientamento e lo scambio di buone pratiche;

d) produzione biologica o integrata;

e) azioni per aumentare la sostenibilità e l’efficienza del trasporto e stoccaggio prodotti;

f) promozione, comunicazione e commercializzazione;

g) attuazione di regimi di qualità dell’Unione e nazionali;

h) attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione;

i) azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e a adattarsi ai medesimi.

L’aiuto finanziario dell’UE per ogni OP o AOP prevede le seguenti aliquote annuali sul valore della produzione commercializzata: 30% nel 2023 e 2024, 15% nel 2025 e 2026 e 10% a partire dal 2027. I nuovi limiti apportano un miglioramento rispetto al 5% attuale.

L’importo dell’aiuto finanziario UE per l’Italia è pari a 34,590 milioni di euro.

Lo Stato membro ha anche la possibilità di trasferire tali risorse finanziarie alla dotazione dei pagamenti diretti; la decisione non può essere oggetto di riesame per cui, in seguito a tale trasferimento, le risorse non saranno più disponibili per il settore olio d‘oliva e olive da tavola.

Tipi di intervento in altri settori

Gli Stati membri possono decidere di attuare tipi di intervento per altri prodotti elencati nell’allegato VI del regolamento (tra cui le patate fresche e congelate) specificando, per ciascun settore scelto, l’elenco dei prodotti che vi rientrano. Il sostegno può avvenire mediante programmi operativi redatti da OP e loro AOP riconosciute o da cooperative, nonché altre forme di cooperazione tra produttori classificate come gruppi di produttori dall’autorità competente dello Stato membro.

Lo Stato membro può disporre risorse finanziarie da dedicare agli interventi in altri settori fino al 3% della propria dotazione per i pagamenti diretti; aumentabile fino al 5% sottraendo tale incremento dalle risorse per il sostegno accoppiato.

Cosa permette di fare?

Il bando OCM vino Paesi Terzi, permette di finanziare con un contributo a fondo perduto che va dal 50% all’80%

Spese finanziabili

  • spese di viaggio;
  • partecipazione a fiere, le spese per ospitare i potenziali acquirenti o giornalisti presso le proprie cantine (incoming) con la copertura di spese di viaggio, vitto e pernottamento.
  • Le spese per le attività internet;
  • I costi (entro un 4%) del personale interno adibito all’export;
  • le spese per il vino utilizzato nelle degustazioni;
  • spese di pubblicità.

In sintesi il Bando è una misura completa che copre tutte le spese necessarie per sostenere l’export del proprio prodotto, con un limite di una spesa massima per azienda pari al massimo al 20% del fatturato dell’anno precedente proprio o dell’Ati.

Ocm e Pac – Fonti:

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/108/il-primo-pilastro-della-pac-i-l-organizzazione-comune-dei-mercati-ocm-dei-prodotti

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac/organizzazione%20comune%20di%20mercato%20%28Ocm%29

https://giovanimpresa.coldiretti.it/wp-content/uploads/2023/02/Dove-sta-andando-la-PAC_feb_23.pdf

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/378