Pagamenti più rapidi ai produttori agricoli

Tratto da ilsole24ore.com

Pagamenti più rapidi ai produttori agricoli, contratti in forma scritta, divieto di clausole vessatorie, sanzioni da capogiro per chi non rispetta le regole. Sono in vigore da oggi le nuove norme che disciplinano i contratti agroalimentari (articolo 62 legge 27/2012) ed è stato firmato anche il decreto applicativo (ancora non pubblicato nella Gazzetta ufficiale) che ne consentirà l’effettivo utilizzo (ma sono esentati dalla norma i conferimenti dei soci alle cooperative).

Quindi a nulla sono servite le richieste al ministero delle Politiche agricole Mario Catania di slittamento dell’entrata in vigore da parte di Confindustria e Confcommercio. E dal ministero confermano l’entrata in vigore anche se si rassicurano le parti sulla massima disponibilità ad un tavolo di lavoro sulla modifica della legge, tenendo conto delle criticità operative che si dovessero manifestare. In pratica gli aggiustamenti saranno solo in corso d’opera e una volta verificato l’impatto concreto delle norme non essendoci ragioni obiettive in grado di giustificare, secondo il ministero, un rinvio. Anche perché, spiegano dal Mipaf, l’Italia dovrà recepire una normativa comunitaria che sui tempi di pagamento si muove esattamente nel senso della riforma che entra in vigore oggi.

Le novità per gli operatori del settore sono molteplici. Innanzitutto i contratti dovranno avere la forma scritta. Un requisito a pena di nullità ma attenuato grazie al decreto applicativo. Di fatto, la forma scritta è rispettata se ricorrono «situazioni idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto». Il decreto conferma che i documenti di trasporto/consegna e le fatture, se contengono tutti gli elementi previsti in modo obbligatorio dalla nuova norma (e cioè: l’indicazione della durata, delle quantità, delle caratteristiche del prodotto venduto nonché del prezzo e delle modalità di consegna e di pagamento) assolvono gli obblighi della forma scritta anche senza recare alcuna sottoscrizione delle parti, alla condizione che riportino la seguente dicitura: «Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

Altro elemento fondamentale è quello dei pagamento delle merci. Infatti, per le derrate deteriorabili il saldo dovrà avvenire entro 30 giorni, mentre per quelle non deteriorabili o sfuse il termine sarà di 60 giorni, sempre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Si tratta di un punto molto importante ulteriormente precisato nel decreto attuativo. Infatti, al comma 4 dell’articolo 5 del decreto si precisa che nel caso in cui non vi sia certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume, salvo prova contraria, che la medesima coincide con la data di consegna dei prodotti. Da tale norma discendono due principi importanti; anzitutto che per poter fare realmente decorrere il termine per gli interessi di mora dal momento del ricevimento della fattura è necessario poter dimostrare una data certa di ricevimento della stessa (ad esempio con invio a mezzo di raccomandata, di posta elettronica certificata o di impiego del sistema Edi o altro). Nel caso in cui non sia possibile offrire questa garanzia formale della data certa è sempre ammessa la cosiddetta “prova contraria” da parte del destinatario della fattura (ad esempio usando la data contenuta nel timbro postale).

Darà filo da torcere la distinzione tra alimenti deperibili e non, da cui derivano i diversi tempi di pagamento. Ad esempio, il surgelamento è sicuramente «un trattamento atto ad allungare i tempi di durabilità» oltre i 60 giorni ma ciò che dovrebbe valere per le verdure non riguarda le carni e il pesce che restano, anche in caso di surgelamento, “deteriorabili” prevalendo le caratteristiche organolettiche sul tipo di trattamento.