Normativa sui fitofarmaci, si cambia: entra in vigore il registro dei trattamenti
Il comma 3 dell’articolo 42 del D.p.r. 290/01 prevede l’entrata in vigore la nuova normativa sui fitofarmaci con il cosiddetto “registro dei trattamenti” (quaderno di campagna) per gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari (T+, T, Xn, Xi, NC). Registro che deve essere utilizzato anche per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo di canali, sedi ferroviarie, ecc.). La Direttiva 128/2009 sull’uso sostenibile dei fitofarmaci, recepita con il decreto Legislativo del 14 Agosto 2012 n° 150 (Gazzetta Ufficiale n.202 del 30/08/2012), ha previsto delle sostanziali novità.
L’art.24 comma 13 del decreto obbliga l’acquirente e l’utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall’articolo 16, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell’autorizzazione.
Fino ad oggi, invece, chi non possedeva o non aggiornava il Quaderno di Campagna non veniva colpito da alcuna sanzione, la quale è retroattiva e vengono applicate dal 14 settembre 2012.