Norme

Legge di stabilità per l’anno 2013, a pagare anche l’agricoltura

Non ha niente d’incoraggiante il regalo natalizio del passato governo indicata come legge  n. 228 del  24 dicembre 2012 resasi famosa come – legge di stabilità per l’anno 2013-. La norma contiene numerose disposizioni in materia fiscale, alcune delle quali interessano direttamente il settore agricolo. Di seguito si riepilogano le principali novità.

  1. 1.      Rivalutazione del reddito dominicale ed agrario
    Per il triennio 2013–2015, ai fini delle imposte dirette, il reddito dominicale e il reddito agrario sono rivalutati nella misura del 15%. L’incremento deve essere applicato sull’importo risultante dalla precedente rivalutazione dell’80% per il reddito dominicale e del 70% per quello agrario.

    Esempio:
    reddito dominicale  = 1.750  +  80%  =  3.150  +  15%  =  3.622,5
    reddito agrario         = 1.200  +  70%   = 2.040  +  15%  =  2.346
    Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola la rivalutazione è limitata al 5%.

  2. 2.      Società agricole
    La legge finanziaria per l’anno 2007 aveva introdotto due disposizioni molto favorevoli riguardanti le società agricole.
    Con la prima, si consentiva a tutte le società di persone e alle società a responsabilità limitata, aventi la qualifica di “società agricole”, di optare per la determinazione del reddito su base catastale (come per le persone fisiche) in luogo della determinazione a bilancio.
    Con la seconda, riguardante le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite tra imprenditori agricoli – che esercitano esclusivamente attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci – era stato introdotto un regime forfettario in base al quale il reddito poteva essere determinato nella misura del 25% dei ricavi.
    Ambedue le disposizioni sono state soppresse e cesseranno di avere efficacia dall’anno 2015.
    A partire da tale anno, quindi, non si potrà più optare per la determinazione del reddito su base catastale.
  3. 3.      Rivalutazione dei terreni
    E’ prevista la riapertura dei termini per effettuare la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni, sia agricoli che edificabili, posseduti alla data del 1° gennaio 2013.
    La rivalutazione assume particolare rilevanza soprattutto in riferimento ai terreni edificabili, in quanto la loro cessione genera sempre una plusvalenza tassabile, determinata dalla differenza tra il costo di acquisto ed il corrispettivo della cessione.
    Pertanto, rivalutando il costo di acquisto si riduce la plusvalenza tassabile.
    Per accedere alla rivalutazione è necessario la redazione di una apposita perizia giurata da parte di un professionista abilitato e versare l’imposta sostitutiva, nella misura del 4% del valore periziato, entro il 30 giugno 2013.
    Si ricorda che, se il contribuente ha provveduto alla precedente rivalutazione sullo stesso terreno, l’amministrazione finanziaria ha consentito di versare soltanto la differenza con l’importo dell’attuale rivalutazione.

    Aliquote Iva
    Dal 1° luglio p.v. l’aliquota Iva ordinaria sarà incrementata dal 21% al 22%.
    L’incremento non riguarda le percentuali di compensazione che applicano i produttori agricoli per determinare la detrazione forfettaria in relazione alla cessione dei prodotti agricoli.

    Altre disposizioni di carattere generale

    Si elencano, sinteticamente, le altre disposizioni di carattere generale:
    – sono state introdotte nuove regole per l’emissione della fattura Iva;
    – in materia di Imu sono previste nuove regole per la ripartizione del gettito tra Stato e Comuni;
    – entra in vigore il nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), in sostituzione della Tarsu;
    – sono aumentate le detrazioni per i figli fiscalmente a carico;
    – sono aumentate alcune deduzioni ai fini Irap, con particolare riferimento al cosiddetto “cuneo fiscale”.