Fitofarmaci: ecco il Pan, Piano nazionale per l’utilizzo

La direttiva 2009/128/CE, recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 (attuazione della direttiva 2009/128/CE), contempla diverse azioni ai fini dell’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Assegna inoltre, agli Stati Membri, compreso l’Italia, il compito di garantire l’implementazione di politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall’impiego di prodotti fitosanitari.

La norma ha come obiettivo di assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, di realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente, promuovendo l’uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell’agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari.

La direttiva prevede che gli obiettivi siano perseguiti anche attraverso specifici strumenti economici di sostegno, con la predisposizione di un apposito Piano d’Azione Nazionale, conosciuto come P.a.n.

Relativamente agli strumenti di sostegno, l’articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 prevede che le relative disposizioni applicative siano armonizzate con le politiche, gli strumenti ed i dispositivi della Politica Agricola Comune (PAC).

Pertanto, gli agricoltori, i contoterzista, i consulenti, i rivenditori, o comunque, tutti gli operatori della filiera dei fitofarmaci, d’ora in poi, dovranno conoscere il “Pan” Piano d’azione nazionale per l’utilizzo dei Fitofarmaci e le diverse osservanze previste dal decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012.

 

Cosa cambia con il PAN

 

Il Piano si prefigge di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alle pratiche agronomiche per la prevenzione e/o la soppressione di organismi nocivi, di cui all’allegato III del decreto legislativo n. 150/2012, ma anche in aree extra agricole frequentate dalla popolazione (aree urbane, le strade, le ferrovie, i giardini, le scuole, gli spazi ludici di pubblica, ecc.).

Per l’Italia, molte delle osservanze previste dal dls n. 150/2012, da qualche sono state già adottate, pertanto l’impatto con la nuova normativa risulta, a parte le numerose pastoie burocratiche, molto più leggera.

Per il raggiungimento dei citati obiettivi il Piano, in via prioritaria, si propone di: assicurare una capillare e sistematica azione di formazione sui rischi connessi all’impiego dei prodotti fitosanitari, garantire un’informazione accurata della popolazione circa i potenziali rischi associati all’impiego dei prodotti fitosanitari, assicurare una capillare e sistematica azione di controllo, regolazione e manutenzione delle macchine irroratrici, prevedere il divieto dell’irrorazione aerea, salvo deroghe in casi specifici, prevedere specifiche azioni di protezione in aree ad elevata valenza ambientale e azioni di tutela dell’ambiente acquatico, prevedere che le operazioni di manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti fitosanitari e dei loro contenitori sia correttamente eseguita, prevedere la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari delle colture agrarie, al fine di salvaguardare un alto livello di biodiversità e la protezione delle avversità biotiche delle piante, privilegiando le opportune tecniche agronomiche, prevedere un incremento delle superfici agrarie condotte con il metodo dell’agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (CE) 834/07 e della difesa integrata volontaria (legge n. 4 del 3 febbraio 2011), individuare indicatori utili alla misura dell’efficacia delle azioni poste in essere con il Piano e favorire un’ampia divulgazione dei risultati del relativo monitoraggio. Ma veniamo ai cambiamenti sostanziali.

 

La nuova classificazione dei fitofarmaci

 

Il Regolamento CLP è lo strumento con cui l’Unione europea ha recepito il GHS (Globally Harmonised System for Classification and Labelling of Chemicals), un sistema di classificazione ed etichettatura armonizzato a livello mondiale e introduce importanti cambiamenti per tutta l’industria chimica, compresi i fitofarmaci, sia a livello di principi attivi che di prodotti commerciali.

Tali disposizioni sono riportate nel DPR 290/2001 per stoccaggio, vendita/acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari classificati in conformità al Regolamento (CE) 1272/2008, con cui sono state fornite in particolare alcune indicazioni sugli obblighi relativi al patentino derivanti dai seguenti tre provvedimenti:
– DPR 290/01 – autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di    fitofarmaci e relativi coadiuvanti;

– decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 – utilizzo sostenibile dei pesticidi;
– regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) – classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Pertanto, dal 1° giugno 2015 i fitofarmaci sono immessi sul mercato nel rispetto delle nuove classi di pericolo e, quindi, con nuove etichette, con il conseguente aggiornamento delle schede di sicurezza, ai sensi  del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) che ha abrogato la direttiva 1999/45/CE concernente i preparati pericolosi (DPP).

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) ha previsto, inoltre, la deroga per le miscele, inclusi i fitofarmaci, immesse in commercio prima del 1 giugno 2015 che possono essere commercializzate fino al 1° giugno 2017 senza l’obbligo di essere rietichettate conformemente a quanto richiesto dal reg. CLP.

Resta ferma l’obbligatorietà del patentino per gli fitofarmaci classificati come tossici, molto tossici e nocivi (T, T+, Xn), ai sensi della direttiva 1999/45/CE, che si possono ancora trovare in commercio, in relazione alla deroga stabilita dal regolamento CLP per le miscele immesse in commercio prima del 1 giugno 2015 che possono essere commercializzate fino al 1° giugno 2017 senza l’obbligo di essere rietichettate conformemente a quanto richiesto dal reg. CLP.

 

Fitofarmaci per uso professionale e quelli per un uso non professionale

 

Dal 26 novembre 2015 sul mercato si trovano due diversi tipi fitofarmaci: i prodotti per uso professionale e quelli per un uso non professionale; quest’ultimi hanno una specifica dicitura in etichetta e gli utilizzatori potranno acquistarli liberamente.

Per i prodotti per uso professionale invece potranno essere acquistati ed utilizzati solo da persone in possesso di un apposito certificato di abilitazione il “patentino” ottenuto attraverso dei corsi formativi obbligatori.

 

La formazione per l’accesso al conseguimento del patentino per l’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari

 

La formazione obbligatoria per l’accesso al conseguimento del patentino per l’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari prevede dei corsi di base con esame finale. Per gli operatori il cui tesserino è scaduto da un periodo di meno 5 anni, il corso per il rinnovo, è della durata di 12 ore senza esame finale. Viceversa, i corsi per il rilascio del patentino, rivolti ad acquirenti utilizzatori nuovi o con il tesserino scaduto da più di 5 anni, hanno una durata minima di 20 ore con esame finale.

La frequenza non è obbligatoria per i candidati in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie, per i quali è previsto unicamente il superamento dell’esame. Il patentino è valido per cinque anni.

La normativa prevede la possibilità di sospendere o revocare il patentino nei casi in cui il titolare si renda responsabile di comportamenti non conformi a quanto previsto dalle prescrizioni che riguardano l’uso dei prodotti fitosanitari.

Nel caso di violazioni alle prescrizioni previste, vengono applicate le sanzioni previste dal D.lgs 69 del 2014. Le sanzioni, in applicazione del D.Lgs 69 del 2014, variano da 10 a 150 mila €, e nei casi molto gravi come il disastro ambientale è previsto anche l’arresto.

 

Rivenditori e consulenti

 

A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all’ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali. Per i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali il venditore è tenuto a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro uso. La formazione e la relativa valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita valgono anche come formazione e relativa valutazione per il rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari. Le Regioni e le Province autonome possono rilasciare lo specifico certificato anche sotto forma di badge che deve essere mostrato dall’utilizzatore professionale ai fini dell’identificazione. Inoltre, nei punti vendita di prodotti di fitofarmaci dovrà essere sempre presente una persona in possesso dell’apposito patentino ben esposto.

A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla consulenza di cui all’articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all’impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi. Rappresenta, pertanto, un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono tale attività nell’ambito di progetti o di specifiche misure a ciò finalizzati ed incentivati dalle Regioni e Province autonome. L’attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all’interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno instaurato rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate. Sono esclusi, inoltre, ricercatori universitari e di enti di ricerca, nonché i tecnici dei centri di saggio di società non titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.

Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l’attività di consulenza.

La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all’attività di consulente valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari. Considerata la sostanziale uniformità dei percorsi formativi, esse valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita. I corsi di formazione propedeutici al rilascio delle abilitazioni devono avere una durata minima di 25 ore per i distributori ed i consulenti.

Aziende agricole e tecnici

 

Le aziende agricole possono utilizzare i fitofarmaci in autonomia, oppure avvalendosi di tecnici di propria fiducia, anche non in possesso del certificato di consulenza. L’obbligo di disporre del consulente è previsto solo nell’ambito di un piano operativo dello OCM o di una misura del PSR che prevedano l’adesione alla difesa integrata volontaria il assistenza tecnica specifica.

 

I Contoterzisti

 

L’utilizzatore di prodotti fitosanitari che agisce per conto terzi (contoterzista) è tenuto ad informare preventivamente il titolare dell’azienda agricola, o dell’Ente presso cui effettua il trattamento, delle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari. Si fa riferimento, in particolare, al rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro, nonché al rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l’ambiente, prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto), e all’eventuale necessità di segnalare l’esecuzione del trattamento a persone esposte ad un rischio derivante dall’applicazione dei prodotti fitosanitari, o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate. Il contoterzista provvede, inoltre, ad annotare sul registro dei trattamenti, conservato presso l’azienda agricola, i trattamenti effettuati o, in alternativa, fornisce al titolare dell’azienda, su apposito modulo da allegare al registro dei trattamenti, le informazioni relative ad ogni trattamento effettuato, come previsto all’articolo 16, commi 3 e 4 del decreto legislativo n.150/2012. Il contoterzista è considerato utilizzatore professionale. Nel caso in cui il contoterzista provveda anche all’acquisto dei prodotti fitosanitari, nella fattura emessa devono essere indicati, oltre al compenso per la propria prestazione, anche il tipo, la quantità di prodotto fitosanitario distribuito ed il relativo costo. In tal caso, il contoterzista deve compilare un registro di carico e di scarico riportante il tipo e la quantità dei singoli prodotti da lui acquistati e successivamente distribuiti presso i diversi clienti. Il deposito dei prodotti fitosanitari del contoterzista deve essere adeguato ed in regola con la normativa vigente. I contoterzisti sono tenuti a compilare il registro di carico e scarico dei prodotti acquistati e distribuiti presso le aziende agricole e devono disporre di un deposito conforme al decreto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Registro di campagna

 

Tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 67 del regolamento (CE) 1107/2009 i distributori di prodotti fitosanitari di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 14.08.2012, n. 150, sono tenuti a compilare un registro nel quale riportare, per ogni prodotto fitosanitario, le quantità vendute ai singoli utilizzatori professionali.

Tale registro può essere compilato anche con l’ausilio di sistemi informatizzati.   I quantitativi venduti per ogni prodotto fitosanitario e per ogni anno solare costituiscono i dati da riportare nella scheda informativa sui dati di vendita da trasmettere annualmente, in via telematica al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) o su supporto magnetico all’Autorità regionale competente, così come previsto al comma 2, lettera b) dell’articolo 16 del decreto legislativo 14.08.2012, n. 150.

Così come il registro dei trattamenti, compilato a cura dell’utilizzatore professionale, questo non è una novità) anche il registro delle quantità di prodotti fitosanitari venduti persegue finalità di verifica nell’ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio. A tale scopo i distributori sono tenuti a compilare anche un registro delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati nel quale riportare, in ordine cronologico, le quantità acquistate di ogni prodotto fitosanitario. Anche tale registro può essere compilato con l’ausilio di sistemi informatizzati.

Per gli ulteriori adempimenti inerenti la compilazione dei suddetti registri si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24, commi 4 e 5 del D.P.R. 290/2001 e s.m.i. A partire dal 26 novembre 2015, in luogo degli estremi della dichiarazione di vendita di cui al comma 6 del sopra citato D.P.R., il distributore è tenuto ad annotare il numero o codice dell’abilitazione di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 150/2012, esibita dall’acquirente.

 

Il controllo delle attrezzature

 

Entro il 26 novembre 2016 tutte le attrezzature dovranno essere sottoposte al controllo funzionale delle parti meccaniche ed idrauliche; il controllo andrà ripetuto ogni 5 anni fino al 31 dicembre 2020, successivamente ogni 3 anni.

Gli agricoltori devono sottoporre le proprie attrezzature al controllo funzionale esclusivamente presso i centri di prova autorizzati dalle regioni, al termine delle verifiche ricevono un certificato che attesta la corretta regolazione dei loro macchinari. Gli agricoltori possono eseguire anche la taratura delle proprie attrezzature autonomamente, oppure presso i centri di prova autorizzata, i dati della taratura devono comunque essere registrati film posti da scheda da allegare al quaderno di campagna, in entrambi i casi, i controlli favoriranno una maggiore sicurezza e tutela della salute si dell’uomo che dell’ambiente.

 

Irrorazione aerea (articolo 13 del decreto legislativo n.150/2012)

 

L’irrorazione aerea è vietata e può essere autorizzata, in deroga, per la difesa ordinaria e per contrastare un’emergenza fitosanitaria, solo nei casi in cui non siano praticabili modalità di applicazione alternative dei prodotti fitosanitari oppure quando l’irrorazione aerea presenti evidenti vantaggi in termini di riduzione dell’impatto sulla salute umana e sull’ambiente.

 

 

 

Il Pan definisce due livelli di difesa integrata: una obbligatoria e l’altra volontaria.

 

 

Obiettivo prioritario della difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari è la riduzione del rischio, per l’ambiente, gli operatori, i consumatori, i residenti e gli astanti, derivante dall’impiego dei prodotti fitosanitari, essa si ottiene con: a) strategie di difesa fitosanitaria integrata; b) misure di prevenzione basate su pratiche agronomiche indicate nell’allegato III del decreto legislativo n. 150/2012, comma 1; c) strategie di difesa fitosanitaria previste dal metodo di produzione biologico;

  1. d) sistemi di controllo biologico delle avversità; e) uso di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio definite ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.

Nel contempo, per ridurre l’impatto ambientale delle produzioni agricole, occorre promuovere una graduale riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegati.

 

La difesa integrata obbligatoria

 

La   difesa   integrata   obbligatoria   prevede:

  1. a)   l’applicazione   di   tecniche   di   prevenzione   e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti; b) l’utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti; c)   il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate; d) l’uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l’ambiente tra quelli disponibili per lo stesso scopo (Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012).

 

La Regione Sicilia, così come le altre regioni italiane, su indicazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del Consiglio, e mettono in atto le azioni per l’applicazione della difesa integrata provvedendo a:

  1. attivare e/o potenziare servizi d’informazione e comunicazione per assicurare la diffusione e l’applicazione della difesa integrata da parte degli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari. In particolare assicurano la predisposizione e/o diffusione di materiale informativo sulle tecniche per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nonché sugli obblighi definiti dal Piano;

 

  1. assicurare una rete di monitoraggio sullo sviluppo delle principali avversità e l’applicazione, ove possibile, dei sistemi di previsione e avvertimento di cui al precedente paragrafo A.7.2.1, punti 4 e 5, al fine di garantire agli utilizzatori finali di prodotti fitosanitari la disponibilità di: previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità;bollettini che, sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio, forniscono informazioni sull’applicazione della difesa integrata. Tali bollettini devono avere le seguenti caratteristiche: cadenza periodica in base alle esigenze di difesa fitosanitaria delle principali colture nei riguardi delle principali avversità; valenza territoriale;

riportare informazioni sull’andamento meteorologico; riportare indicazioni operative sulle principali colture, relativamente a: fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili; o riportare orientamenti operativi, sulle principali colture, relativamente all’adozione dei principi generali di difesa integrata, richiamati nell’allegato III del decreto legislativo n. 150/2012; promuovere l’assistenza tecnica e la consulenza agli utilizzatori professionali sulla difesa fitosanitaria integrata, anche attraverso l’eventuale attivazione di apposite strutture territoriali di coordinamento.

 

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e le aziende agricole

 

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria di cui all’allegato III del decreto legislativo n. 150/2012.

A tal fine essi devono conoscere, disporre direttamente o avere accesso a:

  1. a) dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete;
  2. b) dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento descritti nei paragrafi A.7.2.1 e A.7.2.2;
  3. c) bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture;
  4. d) materiale informativo e/o manuali per l’applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti.

I dati previsti nei punti su elencati possono essere inseriti in un unico bollettino territoriale al fine di semplificare l’informazione e la sua divulgazione.

 

La difesa integrata volontaria

 

La difesa integrata volontaria per le finalità indicate all’art 20 del decreto legislativo n. 150/2012 è un sistema realizzato attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti.

La difesa integrata volontaria prevede il rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata, definiti secondo le modalità previste dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, e dai sistemi di certificazione regionali, tenendo conto dei criteri generali definiti nell’Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012 e degli orientamenti del regolamento (CE) 1107/2009, con particolare riferimento all’Allegato II, paragrafi 3.6, 3.7, 3.8 e 4, per la scelta delle sostanze attive.

L’obiettivo che si intende raggiungere con la difesa integrata volontaria, nei cinque anni di validità del Piano, è l’incremento dell’adesione al corrispondente disciplinare nazionale con riferimento alle principali produzioni agricole.

Prioritariamente ci si prefigge, nel corso dei cinque anni di validità del Piano, una riduzione dell’impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione, secondo quanto riportato nei paragrafi su citati dell’Allegato II del regolamento (CE) 1107/09. La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e inserita nel Piano mediante atto integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della nuova PAC (2014- 2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.

 

Le aziende agricole e la difesa integrata volontaria

 

Le aziende agricole che attuano la difesa integrata volontaria sono tenute a:

  1. a) rispettare le norme contenute nei disciplinari di produzione integrata volontaria definiti dalle Regioni e dalle Province autonome, secondo la procedura richiamata al punto 2 del paragrafo A.7.3.2;
  2. b) effettuare la regolazione o taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari presso i Centri Prova autorizzati, secondo le modalità previste al paragrafo A.3.7.

 

L’agricoltura biologica

 

L’agricoltura biologica basa la difesa fitosanitaria delle colture, prioritariamente sull’adozione di modelli aziendali e sistemi colturali che garantiscono una elevata resilienza e sui principi dell’ecologia agraria. La gestione del sistema produttivo è, pertanto, finalizzata a garantire un alto livello di biodiversità, la creazione e il mantenimento di infrastrutture ecologiche e la salvaguardia degli organismi utili per il controllo delle specie nocive.

Il Regolamento CE 834/2007, che stabilisce le norme obbligatorie per gli agricoltori biologici, prevede, infatti, il ricorso all’uso di un numero limitato di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive comunque non di sintesi chimica, elencate nell’Allegato II del Regolamento CE n. 889/2008, e solo in caso di un dimostrato grave rischio per la coltura.

L’obiettivo che si intende raggiungere con la progressiva applicazione del Piano è l’incremento della SAU nazionale condotta con il metodo biologico, con riferimento alle principali produzioni agricole.

La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e inserita nel Piano mediante atto integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della nuova PAC (2014-2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.

Secondo l’Istituto superiore della sanità (Istisan) nel 2011, il consumo annuo di prodotti fitosanitari in Italia ammonta a circa 140.000 tonnellate, che comprendono circa 350 diverse sostanze; di queste, circa i due terzi sono fungicidi (circa 87.000 t), il rimanente è diviso tra erbicidi (circa 15.000 t), insetticidi e acaricidi (circa 18.000 t) e sostanze diverse (circa 20.000 t), il P.A.N. è l’unica opportunità per riorganizzare e dare impulso ad una corretta gestione fitosanitaria delle nostre colture e salvaguardare la salute umana e dell’intero globo.