Abilitazione alla guida dei trattori, altro balzello da 150 euro per il mondo agricolo

Mancano circa tre settimane per acquisire l’abilitazione alla guida dei mezzi agricoli, che per gli agricoltori si traduce in un nuovo balzello di circa 100-150 €. Denaro che si accumula alle tante imposte che direttamente e indirettamente gravano sul loro magro bilancio.

In molti, giustamente, recriminano che questi corsi potrebbero essere espletati gratuitamente dai Servizi di Assistenza Tecnica della Regione Sicilia, come avveniva per quelli sulla sicurezza sul lavoro.

Da più parti gli agricoltori, hanno fatto appello all’Assessore Cracolici per ottenere una proroga di qualche mese per il conseguimento dell’abilitazione e nel contempo potere espletare i corsi a costo zero.

Sono chiamati a frequentarlo tutti coloro che lavorano nell’ambito di un’azienda agricola (quindi aziende con partita Iva): siano essi titolari, dipendenti o parenti. Per la maggior parte degli agricoltori si tratta di un corso di 4 ore. Sarebbe di 8 ore, ma per coloro che hanno una comprovata esperienza, le ore di frequenza si dimezzano. L’abilitazione è valida per condurre trattori agricoli o forestali gommati e cingolati e ha una durata di 5 anni. Per la guida del trattore agricolo, su strada, serve innanzitutto la patente di guida, è opportuno mettere in evidenza che il patentino non è una patente, è un abilitazione professionale che teoricamente è richiesta durante un controllo sul rispetto delle norme sulla sicurezza aziendale, dei luoghi di lavoro a causa di un infortunio, norme dettate dal d.lgs.

La Circolare – 22/02/2013 – Prot. n. 4857 – Macchine agricole ed operatrici, avente ad oggetto: categorie di patenti richieste per la guida di macchine agricole ed operatrici, emanata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 28 aprile 2011, n. 59, che ha riscritto in gran parte l’articolo 124 del Codice della Strada, relativo alla guida delle macchine agricole e della necessaria patente.

Sotto il primo profilo, per la guida delle macchine agricole (escluse quelle con conducente a terra) o loro complessi, è richiesta almeno la patente di categoria:

  • A1 quando le stesse non superano i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, C.d.S (1,60 m. di larghezza, 4 m. di lunghezza e 2,5 m. di altezza; massa complessiva a pieno carico 2,5 t) e non superino la velocità di 40 Km/h (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria A);
  • B se le stesse superano i limiti su descritti.

Per la guida di macchine operatrici (escluse quelle a vapore), è richiesta almeno la patente di categoria:

B, eccetto quelle di dimensioni eccezionali;

C1 quando le stesse hanno dimensioni eccezionali (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria C).

Sotto il secondo profilo, “La guida di una macchina agricola o di una macchina operatrice senza avere la patente o avendo una patente diversa da quella richiesta non è più oggetto di sanzione amministrativa ma è punita con le sanzioni penali dall’art. 116, comma 15, C.d.S..

Dall’accertamento della violazione conseguono le sanzioni accessorie di cui al comma 17 dell’art. 116 C.d.S.. All’incauto affidamento del veicolo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 116, comma 14, C.d.S..”, la circolare prot. n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25.1.2013 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al punto 6.