La nuova legge di bilancio porta i distretti del cibo

Nella nuova legge di bilancio 2018 sono stati previsti la costituzione dei “Distretti del cibo”, un nuovo strumento per garantire ulteriori risorse e opportunità per la crescita e il rilancio a livello nazionale di filiere e territori.
All’evento sono state presentate le linee di azione per i nuovi distretti e alcuni esempi di realtà già operative. In questa prospettiva vengono definiti come Distretti del cibo:
• distretti rurali e agroalimentari di qualità;
• distretti localizzati in aree urbane o periurbane con una significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
• distretti con integrazione fra attività agricole e prossimità;
• distretti biologici.

Per garantire lo sviluppo di tutto il territorio e non solo delle singole filiere, i nuovi Distretti opereranno attraverso programmi di progettazione integrata territoriale.
Il riconoscimento dei Distretti viene affidato alle Regioni e alle Province autonome che provvedono a comunicarlo al Mipaaf.

Il Decreto legislativo n. 228 del 2001 demanda alle Regioni il compito di individuare i distretti rurali, così come i distretti agro-alimentari di qualità.

Per la “rete rurale” le Regioni che hanno emanato una specifica normativa per il riconoscimento dei distretti rurali e agro-alimentari di qualità sono17: Calabria, Lazio, Piemonte e Veneto hanno recepito a pieno le disposizioni del decreto legislativo 228/01, prevedendo sia distretti rurali, sia distretti agro-alimentari di qualità. La Liguria si è limitata all’individuazione dei distretti con legge regionale facendo riferimento diretto al decreto legislativo nazionale. La regione Basilicata, invece, ha esteso, con DGR n. 1931/03, la preesistente normativa per il riconoscimento e l’istituzione dei distretti industriali al settore primario, affermando un concetto essenzialmente produttivistico delle realtà distrettuali agricole, diversamente dalle altre regioni che, sposando la disciplina nazionale, hanno di fatto legato il concetto, soprattutto quello di distretto rurale, alle vocazioni dei territori piuttosto che alla realtà produttiva e ai rapporti tra imprese nelle aree. La normativa di Abruzzo e Toscana prevede solo il riconoscimento dei distretti rurali, mentre quella siciliana riconosce esclusivamente distretti agro-alimentari.
L’unica eccezione è rappresentata dalla regione Sicilia che, nella legge di istituzione dei distretti agro-alimentari, ha definito precisi criteri come il quantitativo per il riconoscimento del distretto: almeno 150 imprese, 300 addetti e una capacità di commercializzazione pari al 15% dell’intera produzione regionale del comparto di riferimento.
L’identificazione del distretto rurale è meno omogenea.

Per Calabria, Piemonte, e Basilicata, infatti, gli elementi peculiari del riconoscimento sono maggiormente legati alle dinamiche produttive del territorio e al sistema di governance dei processi di sviluppo locale che possono emergere dall’istituzione di un distretto rurale. Il distretto rurale o agro-alimentare non può essere concepito come uno strumento da applicare su di interi territori, ma come una nuova opportunità di programmazione per aree fortemente specializzate. La zonizzazione risulta un elemento indispensabile per l’impostazione di un piano di sviluppo, anzi strategica poiché condiziona le scelte e ne determina i percorsi; facilita, inoltre, nella fase di diagnosi e nella fase di programmazione la relativa valutazione. È innegabile che solo legando la zonizzazione alla programmazione è possibile prevedere prima, e valutare poi, i risultati attesi.

Il distretto rurale o agro-alimentare è un sistema su cui basare nel tempo la programmazione territoriale, nel contempo capace di captare tutte le risorse disponibili sia endogene che esogene puntando ad una sua specializzazione per divenire punto di riferimento e di attrazione per altre forze umane ed economiche.