L’oleoturismo rientra nelle attività connesse in agricoltura
Dopo l’enoturismo, anche l’oleoturismo fa parte dell’esercito delle attività connesse in agricoltura. A stabilirlo è la nuova legge di Bilancio 2020 articolo 1 commi 513 e 514.
Le attività connesse sono attività che non rientrano in quelle principali, ma che sono considerate agricole per connessione soggettiva, in quanto esercitate dall’imprenditore agricolo e/o connessione oggettiva, in quanto funzionari all’esercizio dell’attività agricola che deve risultare prevalente. Le attività connesse all’agricoltura, sono le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali (3° comma art. 2135 c.c). Per attività agricole connesse si intendono quelle attività complementari e accessorie alla produzione agricola principale, allo scopo di valorizzare i prodotti propri. L’ attività agricola connessa può essere considerata tale quando si verificano due condizioni:
Requisito soggettivo:
– L’attività connessa deve essere esercitata dallo stesso soggetto che esercita l’ attività agricola principale;
Requisito oggettivo:
– L’attività connessa deve avere coerenza rispetto all’attività agricola principale utilizzando prevalentemente attrezzatura normalmente presente nella gestione dell’attività agricola.
Quindi, dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 502 a 505 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) – relative all’attività di enoturismo si applicano anche alle attività di “oleoturismo”.
La disciplina richiamata prevede:
• la determinazione forfetaria del reddito imponibile, ai fini IRPEF, con un coefficiente di redditività del 25 per cento;
• il regime forfettario dell’IVA che consiste nella riduzione dell’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell’IVA afferente agli acquisti e alle importazioni.
L’entrata dell’oleoturismo tra le attività agricole connesse apre nuove opportunità allo sviluppo e all’integrazione dei due comparti, inoltre dà ossigeno a questo martoriato comparto.
Analogamente all’enoturismo, l’oleoturismo è finalizzato:
• alla conoscenza dell’olio extravergine d’oliva espletata nel luogo di produzione;
• visite nei luoghi di coltura e produzione e nel territorio;
• l’esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo (la creazione di musei dell’olio);
• visite degli oleifici;
• trekking tra gli uliveti;
• attività culturali tra gli uliveti: concerti, presentazione di libri, reading poetico ecc.;
• la degustazione e la vendita di produzione olivicole aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti freddi;
• corsi di analisi sensoriale dell’olio evo;
• realizzazione di manufatti di legno di olivo;
• iniziative a carattere didattico e ricreativo.
Comunque la novità più importante è che il richiamo alla normativa già in vigore per l’enoturismo evita la necessità di dover ricorrere a decreti attuativi che fatto farebbero slittare l’attuazione delle nuova normativa.
I requisiti
Le aziende che vogliono rientrare nella normativa devono osservare:
• l’apertura settimanale o stagionale con un minimo di tre giorni, comprendenti anche i festivi;
• la dotazione di strumenti informatici per le prenotazioni;
• l’adozione di cartellonistica esplicativa dell’attività con l’utilizzo di materiali normativi in almeno tre lingue;
• la presenza di attrazioni turistiche della zona;
• gli ambienti destinati all’accoglienza dei turisti devono essere appositamente attrezzati e i titolari e i dipendenti devono possedere un’adeguata preparazione per l’accoglienza degli ospiti.
• alla degustazione dell’olio si potranno accompagnare prodotti agroalimentari freddi, preparati dall’azienda stessa e pronti per il consumo. Gli alimenti devono appartenere alle produzioni regionali tipiche. Dall’attività di degustazione, tuttavia, deve restare esclusa la ristorazione a meno che l’azienda olivicola non sia già autorizzata all’esercizio dell’attività agrituristica.
La fiscalità
Il decreto sull’enoturismo ricorda che le imprese agricole devono rispettare le disposizioni relative a ciascuna attività svolta (oleoturismo, enoturismo, agriturismo, fattoria didattica). Per queste attività si applica la normativa fiscale dell’agriturismo.
La determinazione del reddito sarà pari al 25 per cento dei ricavi conseguiti.
L’Iva è detraibile nella misura pari alla metà di quella applicata sulle prestazioni. Le prestazioni oleoturistiche sono soggette all’Iva nella misura del 22 per cento.
La detrazione forfettaria si applica soltanto alle imprese che esercitano attività agricola. L’inizio dell’attività non richiede particolari formalità se non la semplice comunicazione al comune di appartenenza attraverso la Scia.
Si tratta di una boccata di ossigeno per i produttori, ma anche per i tanti consumatori appassionati dell’olio evo. In base al regolamento Ue 432/2012 sulle etichette si può infatti riportare la dicitura “i polifenoli dell’olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo” e quest’indicazione deve essere accompagnata dalla seguente frase: “L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 20 g di olio d’oliva”. Questa dicitura discende dal parere positivo dato dall’Efsa circa un anno fa secondo cui solo i polifenoli dell’olio d’oliva hanno “proprietà antiossidanti”.
La letteratura scientifica dice che i polifenoli in grado di svolgere un’azione protettiva sono l’idrossitirosolo e altri derivati tipicamente presenti dell’extravergine, ma l’azione si sviluppa solo quando il contenuto supera un certo livello. In altre parole secondo l’Efsa assumendo ogni giorno 20 g di olio extravergine (che contiene almeno 250 mg/litro di polifenoli) si raggiunge la quota di 5 mg di idrossitirosolo utili all’organismo.