Norme

L’oleoturismo rientra nelle attività connesse in agricoltura

Dopo l’enoturismo, anche l’oleoturismo fa parte dell’esercito delle attività connesse in agricoltura. A stabilirlo è la nuova legge di Bilancio 2020 articolo 1 commi 513 e 514.
Le attività connesse sono attività che non rientrano in quelle principali, ma che sono considerate agricole per connessione soggettiva, in quanto esercitate dall’imprenditore agricolo e/o connessione oggettiva, in quanto funzionari all’esercizio dell’attività agricola che deve risultare prevalente. Le attività connesse all’agricoltura, sono le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali (3° comma art. 2135 c.c). Per attività agricole connesse si intendono quelle attività complementari e accessorie alla produzione agricola principale, allo scopo di valorizzare i prodotti propri. L’ attività agricola connessa può essere considerata tale quando si verificano due condizioni:
Requisito soggettivo:
– L’attività connessa deve essere esercitata dallo stesso soggetto che esercita l’ attività agricola principale;
Requisito oggettivo:
– L’attività connessa deve avere coerenza rispetto all’attività agricola principale utilizzando prevalentemente attrezzatura normalmente presente nella gestione dell’attività agricola.

Quindi, dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 502 a 505 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) – relative all’attività di enoturismo  si applicano anche alle attività di “oleoturismo”.
La disciplina richiamata prevede:
• la determinazione forfetaria del reddito imponibile, ai fini IRPEF, con un coefficiente di redditività del 25 per cento;
• il regime forfettario dell’IVA che consiste nella riduzione dell’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell’IVA afferente agli acquisti e alle importazioni.
L’entrata dell’oleoturismo tra le attivi­tà agricole connesse apre nuove opportunità allo svi­luppo e all’integrazione dei due comparti, inoltre dà ossigeno a questo martoriato comparto.
Analogamente all’enoturismo, l’oleoturismo è finalizzato:
• alla conoscenza dell’olio extravergine d’oliva espletata nel luogo di produzione;
• visite nei luo­ghi di coltura e produzione e nel territorio;
• l’esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’uli­vo (la creazione di musei dell’olio);
• visite degli oleifici;
• trekking tra gli uliveti;
• attività culturali tra gli uliveti: concerti, presentazione di libri, reading poetico ecc.;
• la degu­stazione e la vendita di pro­duzione olivicole aziendali, anche in abbinamento ad al­tri alimenti freddi;
• corsi di analisi sensoriale dell’olio evo;
• realizzazione di manufatti di legno di olivo;
• inizia­tive a carattere didattico e ri­creativo.
Comunque la novità più importan­te è che il richiamo alla nor­mativa già in vigore per l’enoturismo evita la necessi­tà di dover ricorrere a decreti attuativi che fatto farebbero slittare l’attuazione delle nuova normativa.

I requisiti

Le aziende che vo­gliono rientrare nella norma­tiva devono osservare:
• l’aper­tura settimanale o stagionale con un minimo di tre giorni, comprendenti anche i festivi;
• la dota­zione di strumenti informati­ci per le prenotazioni;
• l’ado­zione di cartellonistica espli­cativa dell’attività con l’utiliz­zo di materiali normativi in almeno tre lingue;
• la presenza di attrazioni tu­ristiche della zona;
• gli am­bienti destinati all’accoglien­za dei turisti devono essere appositamente attrezzati e i titolari e i dipendenti devono possedere un’adeguata pre­parazione per l’accoglienza degli ospiti.
• alla degustazio­ne dell’olio si potranno ac­compagnare prodotti agroa­limentari freddi, preparati dall’azienda stessa e pronti per il consumo. Gli alimenti devono appartenere alle pro­duzioni regionali tipiche. Dall’attività di degustazione, tuttavia, deve restare esclusa la ristorazione a meno che l’azienda olivicola non sia già autorizzata all’esercizio del­l’attività agrituristica.

La fiscalità

Il decreto sull’enoturismo ri­corda che le imprese agricole devono rispettare le disposi­zioni relative a ciascuna atti­vità svolta (oleoturismo, enoturismo, agriturismo, fattoria didattica). Per queste attività si applica la normativa fisca­le dell’agriturismo.
La deter­minazione del reddito sarà pari al 25 per cento dei ricavi conseguiti.
L’Iva è detraibile nella misura pari alla metà di quella applicata sulle presta­zioni. Le prestazioni oleoturistiche sono soggette all’Iva nella misura del 22 per cento.
La detrazione forfettaria si applica soltanto alle imprese che esercitano attività agrico­la. L’inizio dell’attività non richiede particolari formalità se non la semplice comuni­cazione al comune di appartenenza attraverso la Scia.

Si tratta di una boccata di ossigeno per i produttori, ma anche per i tanti consumatori appassionati dell’olio evo. In base al regolamento Ue 432/2012 sulle etichette si può infatti riportare la dicitura “i polifenoli dell’olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo” e quest’indicazione deve essere accompagnata dalla seguente frase: “L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 20 g di olio d’oliva”. Questa dicitura discende dal parere positivo dato dall’Efsa circa un anno fa secondo cui solo i polifenoli dell’olio d’oliva hanno “proprietà antiossidanti”.

La letteratura scientifica dice che i polifenoli in grado di svolgere un’azione protettiva sono l’idrossitirosolo e altri derivati tipicamente presenti dell’extravergine, ma l’azione si sviluppa solo quando il contenuto supera un certo livello. In altre parole secondo l’Efsa assumendo ogni giorno 20 g di olio extravergine (che contiene almeno 250 mg/litro di polifenoli) si raggiunge la quota di 5 mg di idrossitirosolo utili all’organismo.