Legge di Bilancio 2023 approvata, gli aiuti a disposizione
La Legge di Bilancio dello Stato per il 2023 approvata dal Parlamento e arricchita da norme di programmazione per il triennio 2023-2025, confermano, per il settore agricolo, tutti i contenuti della proposta formulata precedentemente dal Governo.
Presenti tutti gli impegni che il ministro Lollorigida aveva assunto nella sua dichiarazione programmatica e di presentazione della legge per far fronte alle necessità del mondo agricolo. Vengono così confermati la proroga dell’esenzione Irpef, l’azzeramento dei contributi per i giovani imprenditori agricoli, il credito di imposta esteso al primo trimestre 2023 contro il caro energia, le risorse per la sovranità alimentare, il rinvio di plastic tax e sugar tax, l’istituzione del Fondo per l’Innovazione e la Digitalizzazione, l’introduzione dei voucher per le assunzioni temporanee, ecc.
Attività agricola, pesca e agromeccanica: credito d’imposta acquisto carburanti – Acquisto di carburanti (art. 11)
E’ riconosciuto a favore delle imprese esercenti l’attività agricola e della pesca e agromeccanica (codice ATECO 1.61), per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati, un contributo straordinario, sotto la forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta (al netto dell’IVA) effettuato nel primo trimestre dell’anno 2023, purché comprovato dalle fatture di acquisto. Tale beneficio è esteso anche ai carburanti utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati adibiti all’allevamento di animali. Di particolare interesse per le aziende agricole il credito d’imposta: “per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 35% (in luogo del 30%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023; per imprese non gasivore, per l’acquisto di gas naturale in misura pari al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023”.
Manovra finanziaria 2023: esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari – I redditi fondiari e agrari (art. 20)
Viene prorogata all’anno 2023 l’esenzione dall’Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. La norma, già in vigore per il periodo 2017-2022, fa sì che tali redditi non concorrano a formare la base imponibile ai fini dell’Irpef nonché delle addizionali regionale e comunale. “Il credito può essere utilizzato solo in compensazione entro il 31.12.2023, non si applicano i limiti di cui agli artt. 1, comma 53, della l. 24.12.2007, n. 244, e 34 della l. 23.12.2000, n. 388, non concorre a formare il reddito d’impresa e la base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deduzione per gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia, è cumulabile con altre agevolazioni che hanno per oggetto tali costi, ma a condizione che non sia superato il costo sostenuto. Può essere oggetto di cessione, solo per intero e senza facoltà di successiva cessione, eccetto la possibilità di due cessioni ulteriori se effettuate a favore di banche e intermediari autorizzati. È richiesto il visto di conformità. La norma si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato”.
Incentivi all’occupazione nel settore agricolo, legge di bilancio 2023 – Contributi per i giovani agricoltori (art. 57)
Per tutto il 2023 è previsto l’esonero contributivo in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant’anni di cui all’art. 1 del. d.lgs. 29.3.2004, n. 99 che si insediano per la prima volta in agricoltura tra il primo gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023. Fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero contributivo dal versamento del 100% per un periodo di 24 mesi. Inoltre, sono stati stanziati 20 milioni di euro sul 2023 per finanziare i mutui a tasso agevolato per i giovani imprenditori previsti dal Titolo I, capo III, del Decreto Legislativo n. 185 del 2000.
Le prestazioni occasionali (art. 64)
È ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionale nel corso dell’anno civile a condizione che:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivo non deve essere superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi devono essere di importo complessivo non superiore non più a 5.000 euro ma a 10.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese al medesimo utilizzatore devono essere di importo non superiore 2.500 euro;
- per ciascun prestatore, per le attività indicate nel decreto del Ministro dell’interno 8.8.2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla l. 23.3.1981, n. 91, i compensi devono essere di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.
Come regola generale, la misura minima oraria del compenso è di 9 euro, tranne che nel settore agricolo per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata nel contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Secondo le nuove regole “per ogni giornata lavorativa va corrisposto al lavoratore un compenso pattuito per la prestazione in misura pari almeno a quella minima prefissata per la remunerazione di tre ore lavorative prevista per il settore agricoltura”.
È abrogata la norma secondo cui per le prestazioni rese nel settore agricolo il prestatore ha l’obbligo di autocertificare che nell’anno precedente non era iscritto negli elenchi anagrafici del settore agricolo. Di conseguenza è abrogato il divieto posto alle aziende agricole dal comma 14 dell’art. 54-bis del d.l. 24.4.2017, n. 50.
Fondo per la sovranità alimentare (art. 76)
La nuova legge di bilancio prevede inoltre l’istituito di un Fondo per la sovranità alimentare di 100 milioni: 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si tratta di aiuti finalizzati a rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale anche con interventi per valorizzare il cibo italiano di qualità, ridurre i costi di produzione per le imprese agricole, sostenere le filiere e garantire la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari in caso di crisi di mercato.
Fondo per l’innovazione in agricoltura 2023 (Art. 77)
Vengono messe a disposizione delle aziende un budget di 225 milioni per progetti di innovazione, dalla robotica alle piattaforme e infrastrutture 4.0 per l’agricoltura. In questo caso lo stanziamento è di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Questi denari potranno essere anche utilizzati da Ismea per favorire operazioni innovative mediante iniziative di venture capital. L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione per incrementare la produttività nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura attraverso la diffusione di migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzazione di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica, piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua, la riduzione di sostanze chimiche e l’utilizzo di sottoprodotti. Viene anche istituito un Fondo di 500 milioni per il solo anno 2023 per sostenere gli acquisti di prodotti alimentari di prima necessità destinato ai soggetti con Isee non superiore a 15mila euro. Si tratta di una misura prevista per sostenere indirettamente i settori in crisi, ove si presentino cali dei prezzi di mercato su livelli non remunerativi per le aziende.
Contro danni e catastrofi 13,5 milioni in più
Viene ulteriormente incrementato di 9,5 milioni di euro, per il 2023, il “Fondo Mutualistico Nazionale per la Copertura dei Danni Catastrofali Meteoclimatici alle Produzioni Agricole Causati da Alluvione, Gelo o Brina e Siccità” istituito presso il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste dalla Legge di Bilancio 2022, al fine di garantire l’avvio dell’operatività del Fondo e della sua gestione, compresi il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all’implementazione delle procedure finanziarie. Al Fondo di Solidarietà Nazionale vanno invece 4 milioni in più in quota rifinanziamento.
Lavoro, voucher confermati
Vengono inoltre ripristinati i tanti discussi voucher per il lavoro agricolo, confermando il limite temporale, non oltre 45 giornate lavorative anno per questa forma di lavoro a tempo determinato, ma con l’obbligo per l’imprenditore agricolo di trasformare il rapporto temporaneo in contratto di lavoro a tempo indeterminato in caso di superamento delle 45 giornate lavorative.
Un Fondo per la Biodiversità
Presente anche nuovi fondi per la tutela della biodiversità. È prevista l’istituzione, di un Fondo con una dotazione di 500mila euro per l’anno 2023, al fine di realizzare interventi volti alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto dell’Osservatorio Nazionale sul Paesaggio Rurale.
Plastic tax e sugar tax
Sono stati rinviate al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore dell’imposta sui manufatti in plastica monouso, la cosiddetta plastic tax e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche, la sugar tax.
Credito d’imposta garantito della nuova Legge Sabatini
Ai Contoterzisti e imprenditori innovativi viene riconosciuta una proroga al 30 settembre 2023 per documentare l’acquisizione dei beni d’investimento nuovi comprati in previsione dell’utilizzo del credito d’imposta garantito della nuova Legge Sabatini. La proroga scatta per i beni ordinati nel 2022, e per i quali era stato pagato comunque un acconto.
Mal secco degli agrumi
A favore della ricerca contro il mal secco degli agrumi sono stati previsti 9 milioni di euro, nello specifico è stato istituito, nello stato di previsione del Masaf, un Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione del cosiddetto mal secco degli agrumi, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Fondo dovrà sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell’organismo nocivo Phoma tracheiphila, detto mal secco degli agrumi, al fine di contrastarne la diffusione specificatamente alle cultivar Igp.
Rideterminazione del valore dei terreni con destinazione agricola – Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (art. 26)
“Vengono riaperti, ancora una volta, i termini per rideterminare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni in società. È possibile rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.1.2023.
Entro il 30.6.2023 deve essere redatta la perizia ed effettuato il giuramento. L’imposta sostitutiva del 14% deve essere versata entro il 30.6.2023, ovvero è possibile ripartirla in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima entro il 30.6.2023 e le altre, maggiorate con gli interessi annui del 3%, entro il 30.6.2024 e il 30.6.2025.
È possibile rideterminare il costo o valore di acquisto di titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati posseduti al 1.1.2023 al valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente. La novità è rappresentata dal fatto che la rideterminazione è estesa a titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi unilaterali di negoziazione posseduti alla data del 1.1.2023 assumendo il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. a), del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, con riferimento al mese di dicembre 2022, assoggettando il valore a imposta sostitutiva. Per la perizia giurata, l’imposta e il pagamento si applicano le regole indicate per i terreni, fermo restando la diversità del perito”.
Misure interessanti valide anche per l’agricoltura – L’IMU sugli immobili occupati (art. 21)
E’ disposta l’esenzione dall’IMU (art. 1, comma 759, della l. 21.12.2019, n. 160) per gli immobili non utilizzati né disponibili per i quali è stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, comma 2 (occupazione clandestina) o 633 (invasione di edifici) del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
I mezzi di pagamento (art. 69)
Il divieto di pagamento per contanti è elevato da 1.000 a 5.000 euro. L’esercente può rifiutare il pagamento mediate POS per importi fino a 60 euro (e non più “per qualsiasi importo”). Va sottolineato che tali questioni sono oggetto di discussione per cui i limiti suddetti verranno definiti esattamente con l’approvazione della legge.