I pagamenti diretti della nuova PAC in Italia

Dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la nuova riforma PAC (Politica Agricola Comune). L’impalcatura della Pac prevede i classici due pilastri: nel primo troviamo i Pagamenti diretti (Regolamento (UE) n. 1307/2013) e l’ OCM Organizzazione Comune del Mercato unica (Regolamento (UE) n. 1308/2013), mentre l’altro pilastro riguarda gli aiuti previsti dallo sviluppo rurale Regolamento 1692/2005). I primi due pagamenti vengono finanziati attraverso il fondo FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati, mentre il secondo dal fondo FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) anche quest’ultimo è un fondo strutturale dell’Unione europea, dedicato all’incentivazione delle attività agricole ed aree rurali, attraverso linee di agevolazione specifica per varie categorie di investimenti.

I Pagamenti Diretti

I Pagamenti diretti della PAC, interamente finanziati dalla UE, fin dall’origine sono finalizzati a:

  • sostenere il reddito degli agricoltori;
  • incentivare il mantenimento in buono stato delle superfici agricole;
  • limitatamente ad alcuni settori di particolare importanza socioeconomica che versano in difficoltà;
  • sostenere le produzioni aumentandone la qualità, sostenibilità e competitività.

Piano Strategico Nazionale

La prima novità della PAC è il Piano Strategico Nazionale (PSN) frutto di un lungo negoziato avviato fin dal 2017, che prevede l’autonomia di programmazione 2022-2027 degli Stati membri con l’adozione degli strumenti più adatti alla propria agricoltura per il raggiungimento degli obiettivi comuni, ma eventuali storni di somme tra una Misura e l’altra.

Pac, i pagamenti diretti diventano sei

I Pagamenti diretti da cinque, della vecchia programmazione, vengono modificati a sei. Inoltre, secondo le disposizioni recate dal decreto ministeriale 23 dicembre 2022, dal 2023 in Italia sono disponibili le seguenti tipologie di Pagamento diretto:

  1. Sostegno di base al reddito per la sostenibilità – BISS;
  2. Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità – CRISS;
  3. Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori – CIS YF;
  4. Regimi per il clima, l’ambiente ed il benessere animale (cd. 5 eco-schemi):
          Pagamento per la riduzione della antimicrobico resistenza e il benessere animale
          Inerbimento delle colture arboree
          Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico
          Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

          Misure specifiche per gli impollinatori
  5. Pagamenti accoppiati – CIS:
  6. Sostegno ai giovani agricoltori.

Le scelte italiane sui Diritti all’aiuto (titoli)

Al sostegno di base viene destinato il 48% del plafond nazionale relativo ai pagamenti diretti. In riferimento ai diritti all’aiuto (titoli) l’Italia tra le possibili soluzioni disponibili ha effettuato le
seguenti scelte:

1) Conservare i diritti all’aiuto (titoli) nel periodo 2023-2027.
Nel periodo dal 2023 al 2027 saranno mantenuti i titoli sui quali sarà erogato il «sostegno di base al reddito per la sostenibilità», meglio noto anche come BISS dall’inglese Basic Income Support for Sustainability – già previsto nell’attuale PAC in vigore, pur con alcune significative novità.
Dal 1° gennaio 2023 con effetto già sulla campagna 2023 tutti i titoli saranno “ricalcolati” secondo il meccanismo di convergenza. Il ricalcolo sarà effettuato sul singolo titolo storico che verrà aggiornato solo nel valore mantenendo inalterati tutti gli altri riferimenti (numerazione ecc.). In sintesi coloro che attualmente posseggono i titoli PAC continueranno a mantenerli, per tutti gli altri, rimane ferma la possibilità di accedere alla riserva nazionale con vincoli e ammissibilità che vedremo successivamente.

Pagamenti diretti Pac a confronto

Il «sostegno di base al reddito per la sostenibilità», è attuato a livello nazionale anziché regionale. Il Piano strategico per la PAC 2023-2027 destina per il «sostegno di base al reddito per la sostenibilità» una quota di risorse del plafond nazionale pari al 48%. Un importo che nella passa Programmazione era superiore rispetto a quello attuale 85,08%, e comprendeva il pagamento di base (55,08%) più il greening (30%). Il legislatore ha previsto che il vecchio valore del titolo 85% può essere raggiunto analogamente o anche superarlo attraverso l’applicazione delle altre forme di pagamento diretto previsto dalla PAC, quali il Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità; il Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; il Regimi per il clima, l’ambiente ed il benessere animale (cd. 5 eco-schemi) e i pagamenti accoppiati.

2) Limite massimo al valore unitario del titolo di 2.000 euro dal 2023.
Argomento dibattuto tra gli agricoltori è stato da sempre la differenza, a volte anche sostanziale dei titoli. Il legislatore vendo incontro agli agricoltori ha ritenuto la distribuzione dei fondi Pac basata sui Titoli sostanzialmente iniqua, in quanto avvantaggia alcune aziende agricole a discapito di altre. Ci sono oggi agricoltori che non arrivano a 100 euro ad ettaro, mentre altri ne prendono più di qualche migliaio. Per ovviare a tutto ciò la Commissione ha pensato ad un meccanismo che riduca questo divario, ma in maniera graduale.
La nuova Pac, infatti, prevede che entro il 2026 vi sia una convergenza del valore unitario dei titoli all’85% del valore unitario medio (pari a 167 euro).

Come si ottiene il Pagamento di Base medio

ParametriUMDATI
Plafond pagamento di baseeuro1.678.190.000
Superficie ammissibile assegnati ai titoli ItaliaEttari associati ai titolo10.037.416
Pagamento medio nazionaleEuro/ettaro167 €.

Il valore negli anni ha subito dei cambiamenti. I Titoli subiranno dunque quest’anno un ricalcolo, sulla base del valore del 2022, e saranno successivamente alzati progressivamente fino ad arrivare a 142 euro (che è l’85% di 167 euro). Nessun titolo potrà avere un valore unitario/ettaro superiore a 2.000 euro già dal 2023. Si aggiunga, poi, che dal 2023, il valore dei titoli conoscerà un processo di convergenza interna che importerà una riduzione dei titoli di valore elevato ed un aumento per i titoli di valore basso sulla base di tre criteri:
1. una convergenza per avvicinare il valore dei titoli di basso importo all’85% del valore medio nazionale nel 2026;
2. un tetto ai titoli di € 2.000,00 dal 2023;
3. una riduzione dei titoli di valore più elevato, mediante un c.d. stop loss del 30%.
Lo scopo finale del nuovo modello di sostegno è quello di uniformare i valore dei pagamenti diretti ad ettaro. Entro l’anno 2026 nessun titolo dovrà avere un valore unitario/ettaro inferiore all’85% del valore unitario medio nazionale. Il valore unitario medio nazionale previsto nel Piano Strategico è 167,19 €/ha e pertanto l’85% del valore medio nazionale è 142,11 €/ha. Quindi al termine del periodo non esisteranno più titoli con importo inferiore a quest’ultimo.
I titoli con convergenza in discesa possono subire una riduzione massima del 30%.
La convergenza sarà applicata negli anni dal 2023 al 2026 con una percentuale costante pari al 25%. L’aumento di valore dei titoli con valore basso (convergenza in salita) viene finanziato con la
riduzione dei titoli con valore superiore al 100% del valore medio (convergenza in discesa).
Nel caso in cui il fabbisogno finanziario dei titoli con convergenza in salita (verso l’85%) non fosse colmato dai titoli con convergenza in discesa (verso il 100%), verrà effettuata una riduzione lineare proporzionale su tutti i titoli. Il nuovo sostegno di base (titoli) della PAC 2023-2027 andrà a sostituire il titolo della PAC 2015-2022 e il pagamento per il greening (che non sarà più presente). Di conseguenza un titolo 2022 con superficie di 1 ettaro e valore di 200 euro subendo una convergenza.

La condizionalità rafforzata

Tra gli impegni della nuova Pac 2023-2027 gli agricoltori europei devono rispettare una serie di impegni al fine di assicurarsi il percepimento del nuovo pagamento di base. Gli impegni ambientali riguardano le buone condizioni agronomiche e ambientali che passano da 7 a 9, inoltre i criteri di gestione obbligatori diventano 11. La condizionalità rafforzata è la conseguenza della soppressione del greening, che è stato abolito come pagamento, ma i cui impegni sono stati inglobati nella nuova condizionalità che incrementa gli impegni da rispettare per ricevere il pagamento di base.

Le norme che gli agricoltori devono rispettare

Tra le norme che gli agricoltori devono rispettare figurano:

  • criteri di gestione obbligatori, si applicano a tutti gli agricoltori, che ricevano o meno sostegno nel quadro della politica agricola comune (PAC);
  • buone condizioni agronomiche e ambientali, si applicano solo agli agricoltori che ricevono sostegno nel quadro della PAC.

Gli agricoltori che violano il diritto dell’UE in materia di ambiente, salute pubblica e degli animali, benessere degli animali o gestione dei terreni si vedranno ridurre il sostegno dell’UE e potrebbero incorrere in altre sanzioni. La condizionalità è disciplinata da: norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune(regolamento UE n. 1306/2013, regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, regolamento delegato (UE) n. 640/2014.
Buone condizioni agronomiche e ambientali
Oltre ai criteri di gestione obbligatori, gli agricoltori che ricevono il sostegno della PAC devono rispettare le norme UE in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).
Tali norme hanno come finalità:

• prevenire l’erosione del suolo definendo la copertura minima del suolo e le pratiche minime di gestione del suolo;
• mantenere la componente organica del suolo e la struttura del suolo;
• mantenere i prati permanenti;
• proteggere la biodiversità e garantire la conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, ad esempio mediante il divieto di potare le siepi e gli alberi durante la stagione di riproduzione e di allevamento degli uccelli;
• proteggere e gestire l’acqua attraverso l’introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua, l’autorizzazione all’uso dell’acqua per l’irrigazione e la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento;
• Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante;
• Protezione di zone umide e torbiere;
• Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse. La rotazione consiste nel cambio di coltura almeno una volta l’anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio interessa anche le colture secondarie, adeguatamente gestite, completandone cioè il ciclo produttivo.
Le successioni nei seguenti casi (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta e farro) è considerata come mono successione dello stesso cereale. In altre parole la successione di due colture (mais – mais, grano tenero – grano duro) non rispetta la condizionalità.
• Percentuale minima del 4% di aree ecologiche La Bcaa 8 prevede una percentuale minima di almeno il 4% dei seminativi, a livello di azienda agricola, destinata ad aree ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, attraverso un triplice obbligo:

  • una percentuale minima del 4% dei seminativi destinata a superfici o elementi non produttivi;
  • il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
  • il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.
    La percentuale minima al 4% dei seminativi deve essere destinata ad aree ed elementi non produttivi, raggiungibile anche mediante il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio. Quindi sono escluse le colture azotofissatrici per soddisfare la Bcaa.
    Di seguito si riporta l’elenco delle Buone condizioni agronomiche e ambientali e criteri di gestione obbligatori predisposto dalla rivista “Terra&Vita.

Chi è esentato dell’obbligo della Condizionalità

Sono esentate le aziende:

  1. con una superficie di seminativi fino a 10 ettari.
  2. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
  3. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

Inoltre, ultima novità, sono esentate parzialmente le zone vocate all’ aridocoltura come quelle meridionali, compresa la Sicilia, dove la deroga consente il ringrano della superficie fino al 65%.
L’inizio di questa nuova misura avrà inizio con l’annata agraria 2024.

Sanzioni per inosservanza delle norme

Nell’ambito del regime della condizionalità gli agricoltori che non rispettano le norme dell’UE possono vedersi ridurre i seguenti tipi di sostegno:

  • pagamenti diretti (disaccoppiati o accoppiati);
  • la maggior parte dei pagamenti per lo sviluppo rurale: pagamenti basati sulla superficie, comprese le misure agroambientali, le zone soggette a vincoli naturali, le misure NATURA 2000Cerca le traduzioni disponibili del link precedente, le misure di imboschimento, i pagamenti per l’ambiente forestale, l’agroforestazione, l’agricoltura biologica;
  • pagamenti per il settore vitivinicolo: ristrutturazione e riconversione dei vigneti e vendemmia “verde”.

Documentazione consultata:

  • Salute pubblica, degli animali e delle piante
  • Legislazione alimentare generale (regolamento (UE) n. 178/2002)
  • Direttiva sull’impiego degli ormoni (direttiva 96/22/CE del Consiglio)
  • Norme in materia di identificazione e registrazione dei suini, dei bovini, degli ovini e caprini (regolamento ( UE) n. 1760/2000, direttiva 2008/71/CE del Consiglio, regolamento (UE) n. 21/2004)
  • Regolamento sulla prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (regolamento (UE) n. 999/2001)
  • Regolamento sui prodotti fitosanitari (regolamento (UE) n. 1107/2009)
  • Benessere degli animali
  • Direttive concernenti la protezione dei vitelli, dei suini e degli animali negli allevamenti (direttiva 2008/119/CE del Consiglio, direttiva 2008/120/CE del Consiglio, direttiva 98/58/CE del Consiglio).
  • Ambiente
  • Direttiva sull’impiego dei nitrati (direttiva 91/676/CE del Consiglio)
  • Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (direttiva 2009/147/CE)
  • Direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva 92/43/CEE del Consiglio)
  • Angelo Frascarelli Università di Perugia, coordinamento del Comitato tecnico scientifico di Edagricole
  • La base giuridica della politica agricola comune è stabilita nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
  • I seguenti quattro regolamenti fissano i diversi elementi delle attività della PAC:
  • regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori
  • il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
  • https://giovanimpresa.coldiretti.it/wp-content/uploads/2022/03/LA-NUOVA-PAC-2023-2027-il-PSN-dellItalia.pdf
  • https://www.cia.it/news/notizie/online-sul-sito-cia-la-guida-del-caa-dedicata-alla-nuova-pac/
  • https://www.youtube.com/watch?v=gkOAnJN5FwA&t=1483s
  • https://www.youtube.com/watch?v=PLBSs1MEIak&t=162s