Norme

Caviale e bava di lumache, la loro produzione rientra tra le attività “connesse” per l’Agenzia delle Entrate

Il decreto legislativo n. 228/2001 ha modificato l’articolo 2135 del codice civile, fornendo una nuova definizione dell’imprenditore agricolo e delle attività agricole: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

In sintesi, l’attività agricola può essere suddivisa in due categorie:
a) attività agricole principali, rappresentate dalla coltivazione del fondo, dalla silvicoltura e dall’allevamento degli animali;

b) attività agricole connesse, rappresentate da quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività agricole principali.

L’imprenditore agricolo ai fini dello svolgimento delle attività connesse deve possedere:

a) requisito soggettivo: l’attività connessa deve essere esercitata dallo stesso soggetto che esercita l’attività agricola principale;

b) requisito oggettivo: l’attività connessa deve avere coerenza rispetto all’attività agricola principale utilizzando prevalentemente attrezzatura normalmente presente nella gestione dell’attività agricola.

Tra le attività connesse di cui all’art. 2135 del codice civile rientra l’elicicoltura, in quanto riconducibile nella definizione di “allevamento di animali”.

Di recente l’Agenzia delle entrate è entrata nel merito circa il corretto inquadramento della commercializzazione dei prodotti di tale attività, in particolare ai fini IRPEF come dovevano essere considerate le attività dirette alla produzione e alla commercializzazione di caviale di lumache, bava di lumache, lumache lessate, prodotti derivati dalla produzione di lumache.

Al riguardo, L’Agenzia delle Entrate ha precisato che nell’ambito della descrizione del CODICE ATECO 10.20.0 risulta esservi inclusa anche “la produzione di prodotti a base di pesce, crostacei e molluschi: filetti di pesce, uova, caviale, succedanei del caviale, etc”. Pertanto, secondo l’Agenzia, essendo le lumache degli animali invertebrati appartenenti al phylum dei molluschi, la produzione e commercializzazione di caviale di lumache, bava di lumache e lumache lessate rientra tra le attività agricole connesse di cui all’art. 2135, comma 3 del codice civile e, come tale, assoggettabili al regime fiscale di cui all’art. 32, comma 2, lettera c) del TUIR.