Pac

Psr 2021-2027: ecco come sarà

Mentre prosegue l’iter legislativo e burocratico della nuova Pac 2021 -2027, l’altra gamba riguardante l’assetto della politica comunitaria, meglio nota come Sviluppo rurale (Psr 2021-2027), incomincia a delineare il suo nuovo scenario.

Secondo la proposta della Commissione europea la politica di svi­luppo rurale mantiene un posto di rilievo, dal punto di vista strategico. Le proposte di regolamento, pubblicate il 1° giugno 2018 dalla Commissione europea, stabiliscono per l’Italia una dotazione com­plessiva del Feasr (Fondo europeo agrico­lo di sviluppo rurale), il fondo che finanzia la politica di sviluppo rurale, di 8.9 miliardi di euro per il prossimo settennio 2021 – 2027, contro i 10,4 miliardi di euro del settennio 2014-2020.

Si evidenzia subito che la dotazioni del Feasr, per l’Italia, subirà un taglio consistente del 14,7%. E’ data facoltà agli Stati membri la possibilità di trasferire, entro il 1° di Agosto del 2020, fino al 15% degli importi del loro massimale per i pagamenti diretti alla loro dotazione per lo sviluppo rurale (Feasr) e viceversa. In termini pratici l’Italia potrebbe decidere di impinguare le dotazioni dello sviluppo rurale, trasferendo risorse dai pagamenti diretti.

Tre obiettivi generali e nove obiettivi specifici

Gli obiettivi saranno tre, mentre le attuali venti misure e circa 70 sotto-misure della programmazione 2014-2020, saranno ridotte nella nuova programmazione 2021-2027 a 8 gruppi di interventi.
Le proposte presentate dalla Commissione prevedono che la politica di sviluppo rurale sia imperniata su 3 obiettivi generali e 9 obiettivi specifici integrati con il primo pilastro. L’attuale programmazione 2014-2020 era imperniata su 6 Priorità e 18 Focus Area.

I 3 obiettivi generali sono:

1. promuovere un’agricoltura intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare;
2. rafforzare la protezione ambientale e l’azione per il clima che contribuisce agli obiettivi ambientali e climatici dell’U.E.;
3. rinvigorire il tessuto socioeconomico delle zone rurali.

A loro volta, i 3 obiettivi generali sono declinati in 9 obiettivi specifici, che focalizzano l’attenzione sui seguenti aspetti:

1. sostenere reddito e resilenza sostenibile su tutto il territorio dell’Unione Europea (a sostegno della sicurezza alimentare);
2. migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa una maggiore attenzione sulla ricerca, tecnologia e digitalizzazione;
3. migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera;
4. contribuire alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici nonché alle energie sostenibili;
5. promuove lo sviluppo sostenibile una gestione efficiente delle risorse naturali quali acqua suolo è aria;
6. proteggere la biodiversità e migliorare i servizi ecosistemici e preservare habitat e paesaggi;
7. attrarre nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo di attività nelle aree rurali;
8. promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale lo sviluppo locale nelle aree rurali ( è inclusa la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile);
9. migliorare la risposta dell’agricoltore alle esigenze della società sul cibo e salute tra cui elementi sicuri cibi sostenibili e nutrienti rifiuti alimentari e benessere animale.

Gruppi di interventi della politica europea 2020 – 2027:

I gruppi di interventi sono l’impalcatura della politica europea e dovrebbero essere le nuove misure sulle quali dovranno essere inseriti gli aiuti comunitari. Le future misure sono state ridotte dalle attuali 20 a 8, questo per snellire l’impalcatura normativa spostando l’attenzione invece sui risultati e sull’efficacia.

8 gruppi di interventi 2027:
1. pagamenti per impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione;
2. pagamenti per vincoli naturali o altri vincoli regionali specifici;
3. pagamenti per svantaggi regionali specifici causa di determinati requisiti obbligatori;
4. investimenti;
5. insediamento giovani agricoltori e avvio di imprese rurali;
6. strumenti di gestione del rischio;
7. cooperazione;
8. scambio di conoscenza informazioni.

I pagamenti per impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione restano sempre i capisaldi con impegni che variano dai 5 ai 7 anni. Gli Stati membri dovranno destinare almeno il 30% delle risorse Feasr ad interventi relativi obiettivi climatici-ambientali.
Resta il sostegno per i pagamenti per vincoli naturali o altri vincoli regionali specifici, verranno salvaguardati le zone montane, le aree soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane e le aree soggette a vincoli specifici.
Per quanto riguarda i pagamenti per svantaggi territoriali specifici derivanti da requisiti obbligatori così come riportato da Terraèvita n. 7/2019 sono concessi agli agricoltori nelle aree derivanti dall’attuazione delle direttive in materia ambientale le zone agricole e forestali Natura 2000 designate a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/149/CE, altre aree di protezione naturale delimitate con restrizioni ambientali applicabili all’agricoltura o alle foreste, a condizione che tali aree non superino il 5% delle zone Natura 2000 di ciascun Piano strategico della Pac e quelli della Direttiva 2000/60/CE relativa alle zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici.
Gli Stati membri possono sostenere investimenti, materiali e/o immateriali, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici della Pac, quali: insediamento giovani agricoltori e avvio di imprese rurali, intervento a favore dei giovani agricoltori, con alcune varianti; il sostegno che può essere concesso fino ad un massimo di 100 mila euro sotto forma di importi forfettari e che può essere combinato con strumenti finanziari, nell’attuale programmazione il contributo massimo che può essere concesso è pari a 70 mila euro sotto forma di contributo a fondo perduto.
Sempre Terraèvita evidenzia che: Oltre al supporto per l’insediamento di giovani agricoltori, gli Stati membri possono concedere un sostegno per: l’avvio di attività collegate all’agricoltura, alla silvicoltura o alla diversificazione del reddito agricolo; l’avvio di attività non agricole nelle aree rurali che sono parte di una strategia di sviluppo locale.
Per quanto attiene gli strumenti di gestione del rischio, gli Stati membri, possono concedere un sostegno al fine di promuovere strumenti che aiutino gli agricoltori a gestire i rischi di produzione e di mercato connessi alla loro attività agricola, sotto forma di: contributi finanziari per premi di assicurazione; contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione, compresi i costi amministrativi di costituzione. In linea con le novità introdotte dal Regolamento Omnibus, il sostegno è stabilito ad un tasso massimo del 70% dei costi ammissibili ed è garantito per la copertura di perdite superiori al 20% della media di produzione (nel caso di assicurazioni) o del reddito (per i fondi di mutualizzazione).
Fa parte anche della nuova programmazione la “Cooperazione”. Gli Stati membri possono concedere sostegno alla cooperazione per lo sviluppo ed attuazione di progetti dei Gruppi operativi (Go) per il Partenariato europeo per l’innovazione, produttività e sostenibilità in agricoltura (Pei), Strategie di sviluppo locale partecipativo (Leader) e per promuovere Regimi di qualità, Organizzazioni di produttori, Gruppi di produttori o altre forme di cooperazione.
La nuova programmazione 2021-2027 darà più importanza al tema della consulenza aziendale. L’obiettivo è di potenziare gli strumenti di conoscenza ed informazione anche attraverso la costituzione di un Sistema di Consulenza in Agricoltura.
Il sostegno del Feasr finanzia le azioni volte a promuovere l’innovazione, l’accesso alla formazione e consulenza e scambio e disseminazione di conoscenze ed informazioni finalizzate al raggiungimento degli obietti specifici della Pac.
L’intensità dell’aiuto massima è pari al 75% dei costi ammissibili, mentre, per l’avvio di servizi di consulenza aziendale è definito un importo fisso massimo di 200.000 euro.

Tre regolamenti
La proposta della Commissione europea del 1° giugno 2018 si articola in tre regolamenti:
• regolamento del piano PAC;
• regolazione orizzontale;
• regolamento che modifica l’OCM.

1. Il primo regolamento riunisce in un’unica cornice legislativa tre precedenti atti normativi:
• l’attuale regolamento sui pagamenti diretti (Reg. 1307/2013);
• le misure settoriali, contenute attualmente nell’OCM (Reg, 1308/2013);
• l’attuale regolamento sullo sviluppo rurale (Reg. 1305/2013).

2. Il secondo regolamento è la rivisitazione dell’attuale regolamento orizzontale (Reg. 1306/2013).

3. Il terzo regolamento mantiene l’architettura e le caratteristiche principali del Reg. 1308/2013, modificando un numero limitato di disposizioni, ma soprattutto elimina le disposizioni relative agli interventi settoriali che in futuro saranno disciplinati dal primo regolamento e faranno parte degli Stati membri al fine di garantire una migliore coerenza degli interventi della Pac.