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Street food agricolo: vendita e consumo di cibo in azienda: come fare?

Quali sono le modalità per attivare lo “street food agricolo”, il consumo di alimenti e bevande nelle proprie aziende agricole? Premettiamo che il riferimento legislativo al riguardo è il D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 – Orientamento e modernizzazione del settore agricolo -, n. 57 Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O. e successive modificazioni e integrazioni.

Street food agricolo: la normativa

L’articolo 4 del medesimo D.lgs, disciplina le diverse forme di svolgimento dell’attività di vendita degli imprenditori agricoli, con la possibilità del consumo sul posto dei medesimi prodotti: “Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”.

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con l’art. 30 bis) ha parzialmente modificato il predetto art. 4 sostituendo il secondo periodo del comma 2 con la seguente disposizione: “Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività”.

Successivamente, con l’articolo 30-bis, comma 1, lettera c), D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013, è stato introdotto il comma 8-bis con il quale viene previsto che “nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario”.

Tale disposizione, come è evidente, è analoga a quella per gli esercizi di vicinato, (cioè il commercio al dettaglio su aree private, di esercizi la cui superficie di vendita non supera i 150 mq, nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, e i 250 mq, nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti), prevista dal DL 223/2006, convertito con la legge 248/2006, quindi senza servizio assistito e con l’utilizzo di piatti e stoviglie monouso.

“Dalla normativa evidenziata, senza aprire un circolo privato con i vostri amici soci, potete comunque preparare e far consumare “a tutti” nell’azienda agricola i prodotti agricoli che sono oggetto di vendita, evitando la somministrazione assistita, facendo salvi i requisiti igienico sanitari e previa presentazione al Comune della registrazione sanitaria (Scia sanitaria), che dovrà essere trasmessa all’ASL competente.

E’ possibile inoltre aprire un circolo privato con soci, utilizzando i locali dell’azienda agricola, o privata abitazione, in quanto tale sede è compatibile con qualsiasi destinazione d’uso, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, come stabilito dalla legge 383/2000, art. 32, comma 4”.

La sede, quindi, non deve necessariamente avere destinazione commerciale; per i locali è, comunque, richiesto il requisito dell’agibilità tecnica ex art. 24 D.P.R. 380/2001.
Per somministrare bevande, anche alcoliche, ed alimenti devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1- presentare registrazione sanitaria, mediante deposito di Scia (Scia sanitaria) presso il Comune ove è posta la sede dell’associazione, che dovrà poi trasmetterla all’Asl competente. Nella Scia sarà dichiarata l’igienicità dei locali e delle attrezzature, con allegata planimetria dei locali e relazione da parte di tecnico abilitato.

2- l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore dei soli soci presso la sede del circolo può essere espletata, ai sensi del D.P.R. 235/2001, se l’associazione è aderente ad ente organizzazione nazionale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno, previa presentazione al comune della Scia (diversa da quella sanitaria), nella quale il presidente del sodalizio dichiara:

• l’ente nazionale al quale l’associazione aderisce;
• il tipo di somministrazione che si intende effettuare;
• l’ubicazione e la superficie dei locali destinati alla somministrazione;
• il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme in materia edilizia, igienico sanitaria e sicurezza;
• l’associazione si trova nelle condizioni previste dall’art. 148 (ex art. 111) del Tuir (Testo unico imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, da ultimo modificato dal D. Lgs. 344/2003).

Alla Scia deve essere allegata copia dell’atto costitutivo o dello statuto dell’associazione. Se tale attività è affidata a terzi non soci è richiesto il possesso del solo requisito morale e non più di quello professionale a seguito della nuova formulazione dell’art. 71, comma 6, D. Lgs. 59/2010, modificato dall’art. 8, comma 1, lett. e) D. Lgs. 147/2012.

3- inizialmente si doveva presentare, una comunicazione al Questore, a sensi del nuovo comma 2 dell’art. 86 del Tulps; il Ministero dell’Interno, con circolare del 14.12.2012, ha precisato che la citata comunicazione al Questore è una competenza che deve essere assolta dall’Amministrazione comunale, che ha ricevuto la Scia.

In conformità a quanto dispone l’art. 4 del Decreto del Ministero dell’Interno 564/92, e s. m., relativo ai criteri di sorvegliabilità per i locali dei circoli privati ove si effettua somministrazione di alimenti e bevande, si possono utilizzare tavoli e sedie nell’area dell’azienda a condizione che l’attività di somministrazione non sia visibile, ne accessibile dalla pubblica via.

Attività di vendita

Riguardo l’ esercizio dell’attività di vendita per lo street food agricolo, così come ribadito precedentemente: gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e¨ soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s’intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione (6).

La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.

Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

Qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell’impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli (street food agricolo) ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

L’attività di “street food agricolo”

L’attività di “street food agricolo” può essere svolta congiuntamente a quella di somministrazione non assistita dei prodotti venduti utilizzando gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo. Al fine di meglio circoscrivere i confini della predetta somministrazione è opportuno rinviare alla recente risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 59196 del 9 febbraio 2018 laddove si chiarisce che “non può escludersi l’utilizzo di posate di metallo, di bicchieri di vetro, nonché di tovaglioli di stoffa quando questi sono posti a disposizione della clientela con modalità che non implicano un’attività di somministrazione, ossia quando non si tratti di “apparecchiare” la tavola con le modalità proprie della ristorazione, ma solo mettere bicchieri, piatti, posate e tovaglioli puliti a disposizione della clientela per un loro uso autonomo e diretto”.

Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) con risoluzione nr. 59196 del 09 febbraio 2018 dice: “Una diversa interpretazione, infatti, sarebbe certamente sproporzionata rispetto alla necessaria distinzione fra attività di consumo sul posto ed attività di ristorazione in senso stretto ed in evidente contrasto anche con l‘esigenza di un consumo consapevole, ecologico e di qualità e con i più elementari principi di tutela dell’ambiente e di riduzione della massa dei rifiuti non riciclabili”.

Enoturismo e olioturismo

L’enoturismo è una attività agricola connessa e può beneficiare del regime forfettario previsto per l’agriturismo. A dirlo è la Legge di Bilancio 2018 ai commi 502-505 dell’articolo unico prevede che all’attività di enoturismo si applichino le disposizioni fiscali di favore previste per l’agriturismo (art. 5 L. 413/1991), definita come: “L’insieme delle attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione: le visite nei luoghi di coltura, di produzione e di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine”.

In particolare, il regime forfettario dell’Iva, previsto all’art. 5 comma 2 della L. 413/1991, si applica solo per i produttori agricoli di cui agli artt. 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2016.

Con un successivo decreto saranno definite le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica.
Attenzione: si ricorda che l’attività enoturistica è esercitata previa presentazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Dopo l’enoturismo, anche l’oleoturismo fa parte dell’esercito delle attività connesse in agricoltura. A stabilirlo è la nuova legge di Bilancio 2020 articolo 1 commi 513 e 514.

Le attività connesse sono attività che non rientrano in quelle principali, ma che sono considerate agricole per connessione soggettiva, in quanto esercitate dall’imprenditore agricolo e/o connessione oggettiva, in quanto funzionari all’esercizio dell’attività agricola che deve risultare prevalente. Le attività connesse all’agricoltura, sono le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali (3° comma art. 2135 c.c). Per attività agricole connesse si intendono quelle attività complementari e accessorie alla produzione agricola principale, allo scopo di valorizzare i prodotti propri.

L’attività agricola connessa può essere considerata tale quando si verificano due condizioni:
Requisito soggettivo: – L’attività connessa deve essere esercitata dallo stesso soggetto che esercita l’ attività agricola principale;
Requisito oggettivo: – L’attività connessa deve avere coerenza rispetto all’attività agricola principale utilizzando prevalentemente attrezzatura normalmente presente nella gestione dell’attività agricola.
Quindi, dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 502 a 505 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) – relative all’attività di enoturismo  si applicano anche alle attività di “oleoturismo”. La disciplina richiamata prevede:
• la determinazione forfetaria del reddito imponibile, ai fini IRPEF, con un coefficiente di redditività del 25 per cento;
• il regime forfettario dell’IVA che consiste nella riduzione dell’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell’IVA afferente agli acquisti e alle importazioni.

L’entrata dell’oleoturismo tra le attività agricole connesse apre nuove opportunità allo sviluppo e all’integrazione dei due comparti, inoltre dà ossigeno a questo martoriato comparto.

Riferimenti legislativi e articoli di riferimento:
• D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo;
• Ministero dell’Interno, circolare del 14.12.2012
• Art. 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
• Art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
• Art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
• Art. 148 (ex art. 111) del Tuir (Testo unico imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, da ultimo modificato dal D. Lgs. 344/2003)
• Art. 71, comma 6, D. Lgs. 59/2010, modificato dall’art. 8, comma 1, lett. e) D. Lgs. 147/2012.
• Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018)
• Ministero dello Sviluppo Economico, con la risoluzione n. 10711 del 13 gennaio 2017
• Art. 2135 c.c.
• Risoluzione n. 93182 del 13 marzo 2017 Oggetto: D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera b) – Requisiti professionali – Coadiutore in agriturismo – Richiesta parere
• Ministero dello Sviluppo Economico n. 59196 del 9 febbraio 2018
https://www.passiamo.it/quesito-somministrazione-alimenti-e-bevande-in-azienda-agricola/
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• https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Produttore-agricolo-e-street-food/
https://job.fanpage.it/nell-agriturismo-l-attivita-agricola-deve-essere-prevalente/
Sicilia Agricoltura – 23 Gennaio 2018 Mario Liberto -Enoturismo come l’agriturismo ai fini fiscali: a dirlo la Legge di stabilità 2018.