Norme

Normativa sull’uso dei prodotti fitosanitari, chiarezza sui rapporti tra contoterzisti e azienda agricola

Finalmente si fa chiarezza sulle richieste da parte delle Regioni sui rapporti tra i contoterzisti e le aziende agricole circa la normativa sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari nel rispetto dì quanto stabilito dal d. ligs. 150/2012 e dal PAN.

Il Comitato tecnico scientifico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, come risulta dal verbale della riunione del 1 8 febbraio u.s., si  è espresso, ricollegandosi “alla ratio della direttiva 2009/128/CE e della normativa nazionale di recepimento, che deve essere rispettato nell’individuazione delle soluzioni più idonee a rispondere a specifiche esigenze territoriali”.

Prioritariamente è stato chiarito che il contoterzista è considerato un utilizzatore professionale, i cui obblighi sono dettagliatamente indicati all’articolo 36, comma 4 dei d. lgs. 150/2012 ed al paragrafo A. 1. 15 del PAN.

Inoltre, a ciascuna fase della gestione del prodotto fitosanitario (ritiro, trasporto, stoccaggio, miscelazione, distribuzione, smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze dei prodotti) deve essere preposto un soggetto in possesso di un valido certificato di abilitazione all’acquisto ed all’utilizzo dei prodotti tuo sanitari.

Pertanto, nel caso in cui l’azienda agricola intenda delegare ad un soggetto terzo (contoterzista) le attività connesse all’uso di prodotti fitosanitari, tale delega potrebbe riguardare alcune fasi del processo di gestione dei prodotti fitosanitari, oppure l’intero processo che va dal rito del prodotto presso il rivenditore allo smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze.

Nel primo caso l’azienda deve essere assicurare la presenza almeno di un soggetto (lo stesso titolare dell’azienda  oppure un suo familiare, un dipendente, ecc..) in possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (ed. patentino). Su sale soggetto cade la responsabilità di tutte le fasi di gestione del prodotto non espressamente delegate al contoterzista.

Nel secondo caso, invece, in azienda può non essere presente alcun soggetto in possesso di patentino c, pertanto, tutte le fasi sono di esclusiva responsabilità del contoterzista.

E” utile precisare che anche le fasi relative allo smaltimento dei contenitori vuoti e delie rimanente, nonché dello stoccaggio (inteso come possesso e gestione del magazzino) devono rimaner» nella piena responsabilità del delegato.

Per quanto attiene agli aspetti legati alla fatturazione ed al pagamento dei prodotti fitosanitari, fermo restando quante stabilito dal PAN, si rimanda a quanto espressamente riportato nel contratto per l’esecuzione dei servissi di ritiro, trasporto, stoccaggio, distribuzione e smaltimento dei prodotti medesimi, tra l’azienda agricola e il contoterzista.

In ogni caso, l’azienda che ricorre alla delega deve assicurarsi che il soggetto delegato sia in possesso di un valido certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e che svolga l’attività oggetto di delega nel rispetto di tulle le prescrizioni contenute nel d.lgs. n.150/2012. ari, 16 e nel PAN.

Sì segnala in particolare la necessità che ti delegato fornisca informazioni al titolare dell’azienda sul trattamento effettuato sia per la tutela degli addetti a lavorazioni successive al trattamento fitosanitario (tempi di rientro nell’arca, uso di dispositivi di protezione personale ecc.) che per la salute del consumatore (intervallo di sicurezza). Al riguardo, si richiama quanto riportalo nel citalo capitolo A 1.5 del PAN.

Infine, per quanto non espressamente disciplinato dalle norme, si ritiene necessario esplicitare nel  contratto tutti gli adempimenti in capo a ciascuno dei contraenti.

La predetta interpretazione allenta la tensione per la rapida e corretta applicazione del PAN, il Piano d’Azione Nazionale entrato in vigore alla fine dello scorso anno per regolamentare l’utilizzo degli agrofarmaci in agricoltura, ignorato da gran parte delle Regioni che non si curano di attivare i corsi di formazione richiesti dalla legge per l’ottenimento dei patentini abilitativi.