Imprese agricole e attività connesse, l’Inps indica le regole per l’inquadramento previdenziale
Con una recente circolare (la 94/2019) l’Inps ha chiarito quali sono le regole per l’inquadramento previdenziale di società, cooperative e organizzazioni nel settore agricolo. In particolare, i chiarimenti riguardano i produttori che svolgono, in connessione o meno con l’attività principale, attività diverse dalla coltivazione dei fondi, dalla selvicoltura e dall’allevamento di animali. L’Inps fornisce, inoltre, precisazioni in merito alle imprese non agricole che assumono alle proprie dipendenze operai agricoli.
L’Inps, comunque, premette che tutti i datori di lavoro, qualunque sia la forma giuridica e la struttura economica con la quale operano (ditta individuale, società, società cooperativa, consorzi, organizzazione di produttori), che svolgono in via principale una delle attività che lo inquadrano come imprenditore agricolo (primo comma dell’articolo 2135 del codice civile), sono tenuti, per gli operai assunti alle proprie dipendenze, all’assolvimento degli obblighi relativi alla contribuzione agricola unificata.
Ci sono però imprenditori che svolgono, in connessione o meno con l’attività principale, ulteriori attività, quali la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione di prodotti agricoli. Quindi le precisazioni dell’Inps si rendono necessarie in virtù dell’evoluzione organizzativa delle strutture produttive che operano nel mercato agricolo e che non sempre hanno una definizione tale da essere immediatamente riconoscibili quali soggetti da inquadrare nella previdenza agricola.
Tra le precisazioni della circolare, quella relativa alle attività “dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, o di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”. Lo svolgimento di tali attività, comporta correttamente l’inquadramento nel settore dell’agricoltura.
Tuttavia, nella definizione della connessione giuridica, sussistono ulteriori ipotesi in cui la normativa di riferimento ha sancito l’attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo anche a quei soggetti che svolgono una delle attività connesse del processo produttivo in modo svincolato dalle attività principali della coltivazione, dell’allevamento e della silvicoltura.
Per le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi “si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.
È evidente, in tali casi, che i soci, in quanto produttori agricoli, devono avere l’iscrizione alla gestione previdenziale agricola per l’attività principale esercitata, con conseguente obbligo di denuncia aziendale e dichiarazione di manodopera occupata oppure l’iscrizione alla gestione autonoma dei coltivatori diretti o degli IAP, ove ne ricorrano i requisiti.
Pertanto, ricorrendo la condizione che tutti i soci delle cooperative e dei loro consorzi rivestano la qualifica di imprenditori agricoli, le cooperative devono ritenersi inquadrabili nel settore dell’agricoltura e tenute alla contribuzione unificata per gli operai dipendenti.
Per le cooperative di trasformazione che in prevalenza acquistano i prodotti rispetto a quelli creati in proprio in azienda vanno considerate come imprese del commercio o dell’industria. Ricorre quindi l’obbligo dell’inquadramento nel settore dell’agricoltura quando l’attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione sia svolta in quantità prevalente su prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci. Ne consegue che, ai fini dell’inquadramento nel settore agricolo, nella compagine sociale devono essere presenti uno o più soci produttori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale.
Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. Ai fini dell’inquadramento nel settore dell’agricoltura occorre quindi che la società sia costituita da imprenditori agricoli e che le attività connesse siano svolte con i prodotti ceduti dai soci stessi.
Per quanto riguarda le organizzazioni di produttori agricoli devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie: società di capitali aventi ad oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative e loro consorzi; società cooperative agricole e loro consorzi; società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
In tutte le tipologie di imprese esaminate si tratta, come è evidente, di realtà produttive che effettuano parte delle fasi del processo produttivo aziendale, quali le cosiddette attività connesse e quelle di servizi destinati ai soci.
Esistono, infine, imprese che, pur non rivestendo, per la natura dell’attività economica esercitata, la qualifica di imprese agricole, assumono alle proprie dipendenze lavoratori che, agli effetti delle norme di previdenza e assistenza, sono assicurati come lavoratori agricoli dipendenti. Gli operai addetti a tale attività sono pertanto assicurati come lavoratori agricoli dipendenti.