NormePac

La Nuova Pac 2021-2027: scompare il greening, a rischio i titoli con pagamento a superficie

Con la presentazione delle nuove proposte legislative inerente la rimodulazione della politica europea 2021-2027 (PAC) al Parlamento e al Consiglio di Bruxelles si è dato inizio ad una rivoluzione che ha già innescato un animato dibattito in tutti i 27 Stati membri dell’U.E.     

L’intenzione della Commissione è quella di rivoluzionare l’attuale assetto, ma alla vigilia delle elezioni europee sembra difficile che ci possano essere grossi capovolgimenti, è plausibile invece, che si tenterà il tutto per tutto per salvare capre e cavoli.

Diverse le novità che sono state messe in campo. Innanzi tutto gli Stati membri potranno assumere un ruolo decisivo nell’applicazione, con la redazione di un “piano strategico sulla Pac” attraverso i nuovi pagamenti diretti, le misure di mercato e i Psr, scompare anche il greening, il pagamento ridistributivo obbligatorio, ed esiste anche la possibilità dell’abolizione dei titoli. Pare che la Pac 2021-2027 sarà decisa per il 50% a Bruxelles e la restante metà a livello nazionale.

Per il momento tutto resta da discutere e da approvare, ma le prime bozze dimostrano già un chiaro orientamento. Ma andiamo per ordine.

La nuova articolazione

La proposta di regolamento classifica i pagamenti in due categorie e sei tipologie:

  • pagamenti disaccoppiati: sostegno al reddito di base, sostegno complementare ridistributivo, sostegno complementare per i giovani agricoltori, regimi per il clima e l’ambiente (eco-schema);
  • pagamenti accoppiati: sostegno accoppiato al reddito.

Quattro sarebbero invece i pagamenti facoltativi:

  • Sostegno complementare per i giovani agricoltori.
  • Regimi per clima e ambiente (detto “eco-schema”).
  • Sostegno accoppiato al reddito.
  • Aiuti forfettari ai piccoli agricoltori.

Rispetto all’attuale programmazione ci sono diverse novità:

  • la soppressione del pagamento greening, i cui impegni sono in parte inclusi nelle condizionalità;
  • l’inserimento di regimi volontari per il clima e l’ambiente (eco-schema);
  • la non obbligatorietà del pagamento ambientale (eco-schema) e del pagamento per i giovani agricoltori.

Il pagamento di base

Agli “agricoltori veri e propri” (genuine farmers), gli Stati membri devono obbligatoriamente concedere un pagamento per il sostegno di base al reddito sotto forma di un pagamento annuale disaccoppiato per ettaro.

Questo pagamento potrà essere erogato secondo tre modalità:

  • Pagamento annuale uniforme per ettaro, cioè legato alla superficie senza titoli. In tal caso tutti i titoli attuali scadranno il 31 dicembre 2020.
  • Pagamento annuale per ettaro differenziato per territorio, ma uniforme per gli agricoltori di uno stesso territorio.
  • Attribuzione del sostegno sulla base dei titoli all’aiuto. Ma con una convergenza dei titoli storici.

Il valore unitario dei nuovi titoli assegnati dal 2021 viene calcolato partendo dal valore dei titoli all’aiuto della domanda Pac 2020 e aggiungendo il valore del pagamento greening. Viene poi applicata una convergenza per avvicinare il valore dei titoli al valore medio nazionale. Così nel 2026 il valore dei titoli non potrà essere inferiore al 75% del valore unitario medio.

Il superamento e mantenimento dei titoli

Con la nuova Pac 2021-2027, l’Ue offre la possibilità anche all’Italia di superare il regime dei titoli all’aiuto per passare al pagamento annuale uniforme per ettaro ammissibile, attualmente in vigore nei Paesi dell’Est Europa. Gli agricoltori presentano annualmente la domanda con le superfici ammissibili e ricevono un pagamento uniforme ad ettaro, senza la necessità di possedere i titoli. Oppure, lo Stato membro può continuare a concedere il sostegno al reddito di base sui valori base dei titoli all’aiuto. Al riguardo, la proposta di regolamento impone un processo di convergenza dei titoli storici, i quali scadranno il 31 dicembre 2020 mentre i nuovi titoli verranno riassegnati nel 2021  però sulla base dell’anno di riferimento 2020.  A questo nuovo valore unitario dei titoli all’aiuto dovrà essere sommato il relativo pagamento greening per l’anno di domanda 2020. In sintesi il nuovo valore dei titoli all’aiuto è determinato sommando il valore storico dell’aiuto (2020) più il pagamento percepito per il greening. I titoli rimangono differenziati sulla base del loro valore storico, ma con l’applicazione di una convergenza per avvicinare il valore dei titoli al valore medio nazionale. Si ribadisce che nel 2026 il valore dei titoli non potrà essere inferiore al 75% del valore unitario medio, pertanto per favorire questo obiettivo, viene diminuito il valore unitario dei titoli all’aiuto più elevati; viene anche precisato che lo Stato membro la diminuzione del valore dei titoli più elevati non possa superare il 30%.  In sintesi, se lo Stato membro decide la riduzione, il valore dei titoli rimarrà differenziato tra un valore massimo definito dallo Stato membro e il valore minimo pari al 75% del valore medio.

Sostegno complementare redistributivo

E’ previsto inoltre che ogni Stato membro dovrà pagare agli agricoltori che operano in piccole e medie aziende un pagamento obbligatorio calcolato come importo aggiuntivo per ettaro o per scaglioni di ettari. Sembra che nella realtà italiana parrebbe che tale pagamento si tradurrebbe in un importo di ben pochi euro, davvero insignificante per l’azienda a cui è diretto.

I soldi per finanziare tale pagamento dovrebbero arrivare dal capping, cioè,  la nuova proposta della Commissione prevede la riduzione dei pagamenti per le aziende che percepiscono alti livelli di pagamenti diretti.

RiduzioneDa EuroA Euro
   0%0 
– 25%60.00075.000
-50%76.00090.000
-75%90.000100.00
-100%> 100.000 
   

 

L’ammontare dei pagamenti da sottoporre al capping è tuttavia detratto dai costi del lavoro e questo consente alle aziende di alleggerire la penalizzazione, a patto che abbiano manodopera

Lo scopo di questo pagamento è la ridistribuzione del sostegno dalle aziende agricole di grandi dimensioni a quelle piccole e medie. Questo pagamento è la risposta alla ricorrente critica alla Pac per cui il 20% degli agricoltori riceve l’80% dei pagamenti ovvero i pagamenti sono legati a terreni concentrati nelle mani di una minoranza di agricoltori; a tale fine la Commissione vorrebbe promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno.

Il sostegno per i giovani agricoltori

Il pagamento per i giovani agricoltori è facoltativo, annuale e disaccoppiato per ettaro; tuttavia il sostegno ai giovani rimane una priorità per gli Stati membri, che devono riservare il 2% della dotazione dei pagamenti diretti per sostenere questa categoria. Pare che l’Italia non vorrebbe attuarlo.

I regimi per il clima e l’ambiente

Gli Stati membri possono adottare un sostegno volontario tramite un pagamento annuale per ettaro destinato agli agricoltori che si impegnano a osservare determinate pratiche agricole benefiche per clima e ambiente. Da premettere che l’Italia da sei anni ha incentivato, a ragione, minima lavorazione, sodo, cover crops, agricoltura di precisione e via dicendo. Gli Stati membri definiscono le condizioni di accesso ai “regimi ecologici” nei loro piani strategici sulla Pac ed anche l’elenco delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente.

Il sostegno accoppiato

Il sostegno può essere concesso come pagamento annuale per ettaro o per capo animale ammissibile a una serie di produzioni già avviati dell’ attuale Pac: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta in guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio d’oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, cicoria e canna da zucchero, ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida e altre colture no-food che forniscono prodotti che potenzialmente potrebbero sostituire i materiali fossili (esclusi gli alberi), a favore di comparti che sono importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali, per affrontare le difficoltà, migliorando la competitività, la loro sostenibilità o la loro qualità. Il sostegno accoppiato può essere concesso sino a un importo massimo del 10% del massimale per i pagamenti diretti. La percentuale da destinare al sostegno accoppiato può essere aumentata del 2% purché la percentuale eccedente il 10% sia destinata alla produzione delle colture proteiche.