Bonus ristorazione anche agli agriturismi: come fare domanda

Durante l’iter di conversione del decreto legge n. 104 del 2020 nella legge n. 126 del 13 ottobre è stato esteso il “bonus ristorazione”, di cui all’articolo 58 del “decreto-legge agosto”, anche agli agriturismi con codice ATECO prevalente 56.10.12. (“Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole”).

A questo fondo denominato “Fondo filiera per la ristorazione”, potranno accedere oltre ai ristoranti, gli agriturismi, anche le mense e chi svolge attività di catering su base continuativa (ossia coloro che forniscono pasti presso ospedali, scuole, industrie), ma anche i banqueting per eventi e gli alberghi che somministrano cibo.

Coloro che hanno avviato l’attività con decorrenza gennaio 2019, potranno beneficiare del bonus ristorazione anche in assenza dei requisiti innanzi indicati. La legge di conversione è intervenuta anche sui commi 7 e 8 del medesimo articolo 58.

Al fine di ottenere il bonus ristorazione, i soggetti interessati (quindi anche gli agriturismi) dovranno presentare: istanza secondo modalità che saranno fissate con un Decreto del MIPAAF; il contributo verrà erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti dei prodotti alimentari e agricoli di territorio effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6  settembre 2011, n. 159.

Il saldo del contributo verrà versato a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che va attuata con modalità tracciabile. Il bonus filiera ristorazione sarà erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.

E’ stata predisposta una piattaforma denominata «piattaforma della ristorazione», alla quale l’interessato dovrà registrarsi, ma ci si potrà recare anche presso sportelli fisici del concessionario convenzionato al quale verrà conferita la gestione delle pratiche.

La nuova disposizione prevede che le verifiche siano effettuate a campione sui beneficiari del contributo secondo modalità che verranno fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro i prossimi 30 giorni, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle  finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato.
Mentre il nuovo comma 8, che ha ad oggetto i casi in cui il contributo viene indebitamente percepito, nella sua nuova formulazione, prevede un inasprimento della sanzione; oltre alla restituzione del doppio del contributo non spettante, infatti, si fa un espresso rimando anche all’art. 316-bis [Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato], stabilendo che l’ammontare della sanzione amministrativa di cui al secondo comma dello stesso articolo, venga nel caso di siffatta percezione indebita, elevata a 8.000 euro.