Anticipo dei fondi Pac in situazioni di crisi, lo prevede il decreto Sostegni bis

I fondi PAC potranno essere anticipati nel caso di situazioni di crisi di natura meteorologica, sanitaria e fitosanitaria. Lo prevede il decreto Sostegni Bis.

Anticipo fondi PAC, le novità nel decreto Sostegni Bis

Introdotta dunque una tutela a favore degli agricoltori in difficoltà a causa di condizioni avverse. Potrà essere corrisposta entro il 31 luglio di ogni anno e fino al persistere delle crisi dovute ad eventi meteorologici e condizioni sanitarie e fitosanitarie di disagio un’anticipazione dei fondi PAC. Si tratta dei fondi previsti dalla Politica Agricola Comune europea.

Tali anticipazioni non costituiscono aiuto di Stato, e pertanto comprendono dei tassi di interesse che, però, sono compensati attraverso una sovvenzione diretta che è un aiuto di Stato.

Alcuni casi specifici: gli eventi meteorologici degli ultimi anni

Ma non solo. In vista dei più recenti eventi meteorologici eccezionali, all’interno del decreto sono stati inseriti degli aiuti alle aziende che hanno subito danni. Si tratta nello specifico delle imprese agricole che non avevano una copertura assicurativa nei casi di gelo, brina e grandine nel corso degli eventi eccezionali di aprile, maggio e giugno 2021. Lo stesso vale per coloro che non avevano un’assicurazione e che hanno subito danni a causa del maltempo verificatosi il 21 e 22 novembre 2020 in Calabria.

Per loro gli aiuti previsti dal decreto legislativo 102/2004:

  1. contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate il contributo può essere elevato fino al 90%;

  2. prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

    1. 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate;

    2. 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell’ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento inerenti all’impresa agricola;

  3. proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all’articolo 7;

  1. agevolazioni previdenziali, di cui all’articolo 8.