Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, anche per l’agricoltura
C’è un Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali che può essere usato anche per l’agricoltura.
A cosa serve
Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Quali vantaggi
A tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta alle seguenti condizioni:
1. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati
(allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento)
2021
- 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
2022
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Dal 2023 al 2025
- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
2. Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0
(allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.
- Dal 2021 al 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.
- 2024: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.
- 2025: 5% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.
Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
3. Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento)
diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A
- 2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
- 2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
4. Altri beni strumentali immateriali
diversi da quelli ricompresi nel citato allegato B:
- 2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
- 2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
A chi si rivolge
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Il credito d’imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Come si accede
Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Normativa
- Risposta n. 265 del 19.04.2021 dell’Agenzia delle Entrate – Articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n.160. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
- Risposta n. 542 del 12.11.2020 dell’Agenzia delle Entrate – Articolo 1, commi 184-197, della Legge n.160 del 2019. Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Valutazione beni strumentali che rientrano tra quelli indicati nell’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Risposta n. 544 del 12.11.2020 dell’Agenzia delle Entrate – Articolo 1, commi 184-197, della Legge n.160 del 2019. Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Valutazione beni strumentali che rientrano tra quelli indicati nell’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Risposta n. 586 del 15.12.2020 dell’Agenzia delle Entrate – Articolo 1, comma 189 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
- Circolare n. 4/E del 30.03.2017 dell’Agenzia delle Entrate-MiSE – Industria 4.0 – Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “ super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento”
- Circolare n. 177355 del 23.05.2018 del MiSE – Agevolazione agli investimenti in beni strumentali per la trasformazione tecnologica e digitale, di cui all’art. 1, commi 9-11, della legge n. 232 del 2016: c.d. “iper ammortamento” – Ulteriori chiarimenti concernenti l’individuazione dei beni agevolabili e il requisito dell’interconnessione
- Circolare n. 48610 del 1.03.2019 del MiSE – Agevolazione agli investimenti in beni strumentali per la trasformazione tecnologica e digitale, di cui all’art. 1, commi 9-11, della legge n. 232 del 2016 e ss.mm.ii. (c.d. “iper ammortamento”) – Applicazione della disciplina nel settore della sanità – Ulteriori chiarimenti
- Circolare n. 295485 del 1.08.2018 del MiSE – Agevolazione agli investimenti in beni strumentali per la trasformazione tecnologica e digitale, di cui all’art. 1, commi 9-11, della legge n. 232 del 2016: c.d. “iper ammortamento” – Ulteriori chiarimenti concernenti il requisito dell’interconnessione per taluni beni del primo gruppo dell’allegato A
- Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti
- Risposta n.394 dell’8.06.2021 dell’Agenzia delle Entrate – Articolo 1, commi 1051 e ss. della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Credito d’imposta investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma 4.0 (beni riconducibili nelle voci degli allegati A e B alla legge n. 232/2016)
- Risposta n.189 del 17.03.2021 dell’Agenzia delle Entrate – Articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n.160. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
- Risposta n.286 del 23.04.2021 dell’Agenzia delle Entrate – Articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Parere tecnico del Mi.S.E. in merito alla classificazione delle “casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante”
- Commi da 1051 a 1058 della legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, Supplemento Ordinario n.46.
- Commi da 185 a 197 della legge di bilancio 2020
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017, Supplemento Ordinario n. 62 (commi 29-36)
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 dicembre 2016, Supplemento Ordinario n. 57 (commi 8-11)
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015, Supplemento Ordinario n. 70 (commi 91-94).