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Legumi e frutta secca: come commercializzarli

Il consumo dei legumi e della frutta secca, in quest’anno di Covid-19, ha fatto registrare un buon sostanziale aumento dei loro consumi. La “chiusura” ha stimolato il ritorno al buon mangiare e soprattutto la riscoperta culturale della preparazione del cibo. Tutti hanno imparato a fare il pane, hanno ripreso a cucinare i legumi ed anche l’utilizzo della frutta secca per la preparazione dei dolci. Tutto ciò ha provocato l’aumento della domanda di prodotto con il risultato che ha stimolato molti produttori a vendere in maniera diretta le loro produzioni, ma soprattutto in e-commerce. Ceci, lenticchie, fave, mandorle, ecc. grazie a questa riscoperta, stanno registrando una buona vendita.
Ma quali sono le norme per confezionare e vendere questi prodotti.

D. Lgs. 18/05/2001, n. 228 – Orientamento e modernizzazione del settore agricolo

Premettiamo che il riferimento legislativo al riguardo è il D. Lgs. 18/05/2001, n. 228 – Orientamento e modernizzazione del settore agricolo -, n. 57 Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O. e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 4 (Esercizio dell’attività di vendita) del medesimo decreto che così recita:

“1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s’intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.

6. Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998”.

Successivamente, il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con l’art. 30 bis) ha parzialmente modificato il predetto art. 4 sostituendo il secondo periodo del comma 2 con la seguente disposizione: “Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività”. La sede, quindi, non deve necessariamente avere destinazione commerciale; mentre per i locali è, comunque, richiesto il requisito dell’agibilità tecnica ex art. 24 D.P.R. 380/2001.

Attività di vendita

Riguardo l’esercizio dell’attività di vendita per lo street food agricolo, così come ribadito precedentemente: gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e¨ soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.

Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione.

La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.

La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s’intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

Qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

Attività di trasformazione e commercializzazione di legumi e frutta secca

Per quanto attiene l’esercizio di laboratori di produzione, preparazione, trasformazione e confezionamento, di sostanze alimentari, l’attività è subordinata ad autorizzazione sanitaria. Il rilascio dell’autorizzazione è condizionato dall’accertamento dei requisiti igienico-sanitari, impiantistici e funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

E’ obbligatorio acquisire l’autorizzazione sanitaria per ogni opificio ove si produca, si prepari o si confezioni una sostanza alimentare, nonché per i depositi all’ingrosso delle sostanze alimentari stesse.

La Corte di Cassazione Penale, ha interpretato le norme nel senso che, poiché esse predispongono una garanzia per la salute e l’igiene pubblica, chiunque, in qualsiasi modo operi con le sostanze alimentari, dovrà essere munito di autorizzazione sanitaria. Ciò determina la necessità dell’ottenimento dell’autorizzazione per qualsiasi soggetto che operi in attività commerciale con sostanze alimentari, sia che le prepari, semplicemente manipolandole (salumiere), sia che le confezioni (droghiere), sia che si limiti a consegnare prodotti preconfezionati che abbia in deposito nei suoi locali.

Autorizzazione sanitaria (sostanze alimentari)

L’organo competente all’emanazione dell’autorizzazione sanitaria è il Comune, attraverso le ASP “aziende sanitarie provinciali” che dipendono dall’Assessorato regionale della Salute. Ciascuna delle ASP è a sua volta suddivisa in distretti ospedalieri e territoriali. Il Comune, attraverso l’ufficio preposto (SUAP – sportello unico per le attività produttive), chiede alla competente ASP locale di effettuare l’istruttoria tecnica, sulla base della quale poi procederà o meno (a seconda del risultato della stessa istruttoria) alle ulteriori fasi del procedimento autorizzatorio. Il parere della ASP è un parere tecnico di natura sanitaria, ed è sostanzialmente vincolante per il Comune, il quale non può metterlo in discussione se non in casi di illogicità manifesta.

Il parere, rilasciato dall’ASP al Comune, fa parte integrante del provvedimento commerciale per l’esercizio dell’attività.
L’iter è il seguente:

1. Presentazione della domanda – Nell’ambito della richiesta di nulla osta per l’esercizio dell’attività commerciale, il titolare dell’esercizio di generi alimentari presenta al Comune apposita domanda di rilascio del parere d’idoneità igienico-sanitaria, con allegata la documentazione necessaria. Il Comune provvede all’inoltro della domanda all’ASL competente per la successiva verifica della attività.

2. Istruttoria – L’ASL verifica l’idoneità igienico-sanitaria dei locali e degli impianti, in relazione alla tipologia di alimenti messi in commercio. E’ inoltre necessaria, ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 327/80, un’autorizzazione sanitaria anche per il trasporto di sostanze alimentari.

L’ASP deve inoltre accertare che i predetti locali siano:
1) costruiti in modo tale da garantire una facile e adeguata pulizia;
2) sufficientemente ampi, cioè tali da evitare l’ingombro delle attrezzature e l’affollamento del personale;
3) rispondenti ai requisiti razionali sotto il profilo igienico-sanitario, con valori microclimatici atti ad assicurare condizioni di benessere ambientale anche in relazione alle peculiari esigenze di lavorazione; aerabili, naturalmente o artificialmente, sia per prevenire eventuali condensazioni di vapore, sia per evitare lo sviluppo di muffe; con sistema di illuminazione, naturale o artificiale, tale da prevenire, in ogni caso, la contaminazione delle sostanze alimentari;
4) con pareti e pavimenti le cui superfici siano in rapporto al tipo della lavorazione che viene effettuata, facilmente lavabili e disinfettabili;
5) muniti di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori ed altri animali o insetti;
6) adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati, secondo quanto indicato nella pianta planimetrica allegata alla domanda di autorizzazione.
Per i depositi di cereali e di prodotti ortofrutticoli non trasformati potrà derogarsi a quanto previsto dal precedente n. 4). Per particolari esigenze di taluni prodotti, quali i formaggi e i salumi, i vini, gli aceti, i liquori e le acquaviti, l’autorità sanitaria competente potrà prescrivere requisiti diversi da quelli di cui ai precedenti punti 3) e 4) limitatamente ai locali di conservazione, di stagionatura e di invecchiamento.
Gli stabilimenti e i laboratori di produzione devono essere inoltre provvisti: di impianti, attrezzature ed utensili riconosciuti idonei sotto profilo igienico-sanitario e costruiti in modo da consentire la facile, rapida e completa pulizia.

HACCP

I titolari degli stabilimenti o laboratori di produzione che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 48 del D.P.R. 3031956, concernente norme sull’igiene del lavoro, sono tenuti ad effettuare le notifiche prescritte dalla suddetta norma. HACCP Il responsabile della gestione, in particolare, avvalendosi anche di laboratori autorizzati, deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti, e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi di vari principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). E’ importante il rispetto della normativa prevista dal D.Lgs.155/97, concernente l’igiene dei prodotti alimentari.

Libretto di idoneità sanitaria

Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, compresi il conduttore dell’esercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nell’esercizio stesso, destinato anche temporaneamente od occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall’ufficiale sanitario.

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

La SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati.
La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc.
Ricorrendo tali presupposti, alle imprese è sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività, corredato anche della scheda anagrafica del medesimo imprenditore.
Detto questo è assodata la semplificazione della procedura che la SCIA ha permesso, è chiaro che in seguito ci saranno tutti i controlli del caso da parte degli uffici ed organi di controllo preposti, e che quindi la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all’occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici. La compilazione dei campi nei modelli e l’aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l’attività.
E’ importante sottolineare che ogni pubblica amministrazione destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci, cioè non veritiere.
Tecnicamente, la SCIA è un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere compilata utilizzando gli schemi della modulistica che può cambiare da comune a comune, in base anche legislazioni regionali. La modulistica regionale è finalizzata a coprire le più svariate tipologie di attività economica, dal comparto commerciale, a quello artigianale fino alle attività turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere.

Quando occorre presentare e a chi presentare la SCIA

La SCIA deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell’attività; trattandosi di dichiarare consapevolmente e responsabilmente il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi, è evidente che la tempistica di presentazione della SCIA è rapportata alla concreta configurazione dell’attività.
Le istanze dovranno essere inoltrate al SUAP (sportello unico per le attività produttive) ubicate in ogni comune Art. 10 articolo sostituito dall’art. 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente. Lo sportello unico per le attività produttive è uno strumento di semplificazione amministrativa che mira a coordinare tutti gli adempimenti richiesti per la creazione di imprese, al fine di snellire e semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione italiana e i cittadini.
In base al D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, la SCIA deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica/dematerializzata, e quindi non può più essere presentata in forma cartacea (neanche in caso di invio per posta o per fax). Le SCIA presentate in forma cartacea saranno considerate irricevibili e inefficaci; non verranno trattate dagli uffici del SUAP, né produrranno alcun effetto giuridico.
La presentazione può avvenire anche attraverso modalità assistita tramite:
un intermediario di fiducia
– ricorrendo alla propria Associazione di Categoria;
– ricorrendo al proprio Professionista;
– anche autonomamente
– tramite la Posta Elettronica Certificata, nella c.d. modalità – PEC to PEC – FIRMA DIGITALE cd

Dopo la presentazione della SCIA

La SCIA complete e correttamente presentate al SUAP vengono trasmesse agli enti di controllo (ad esempio ASP, ARPA etc.) per le verifiche di rispettiva competenza. In tal modo, l’intervento dei suddetti enti si sposta da un’azione di verifica preventiva su attività e strutture non ancora avviate (come avveniva in passato, ad esempio con il rilascio finale dell’autorizzazione sanitaria) ad una verifica successiva, su aziende e imprese che si trovano già in esercizio in ragione del fatto che è avvenuta la presentazione di una SCIA ricevibile e quindi efficace.

SCADENZA/RINNOVI
Le autorizzazioni sono rilasciate a tempo indeterminato. Tuttavia, quando varia l’ubicazione dello stabilimento o del laboratorio o del deposito all’ingrosso delle sostanze alimentari, oppure quando muta la tipologia delle sostanze alimentari di cui è autorizzata la produzione, preparazione, confezionamento e detenzione, occorre chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione.

SANZIONI
L’esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all’ingrosso di sostanze alimentari, senza la prescritta autorizzazione sanitaria, è punito con l’ammenda da euro 154,00 a euro 774,00. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che svolgono attività di produzione, commercio e vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell’art. 4 della L. 283/62 – fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate – contravvenendo a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della L. 283/62 sono puniti con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da euro 309,00 a euro 30.987,00.

L’indicazione d’origine della frutta con guscio

L’indicazione d’origine della frutta con guscio trasformata (es. tostata) – come quella dei legumi trasformati (es. essiccati o cotti) e della generalità dei prodotti alimentari, al di fuori di alcune loro categorie (1) – rimane, in linea di massima, facoltativa.
Il regolamento (UE) 2018/775, in vigore dall’1.4.20, introduce tuttavia l’obbligo di indicare l’origine o provenienza dell’ingrediente primario (>50%) al ricorrere di due condizioni:
• l’etichetta del prodotto riferisca alla sua produzione e/o confezionamento in un determinato Paese, (2) e
• l’ingrediente primario abbia un’origine o provenienza diversa rispetto a quella del Paese succitato.
Ingrediente primario: l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa’. (3)
Si noti bene che l’indicazione della diversa origine o provenienza dell’ingrediente primario – laddove obbligatoria, ai sensi del reg. UE 2018/775 – deve venire collocata nello stesso campo visivo e con visibilità analoga (caratteri di altezza non inferiore al 75%) alla notizia sul Paese e/o luogo di origine del prodotto. Tale indicazione può venire offerta, alternativamente, mediante:
• indicazione del Paese di origine o provenienza dell’ingrediente primario (sua pure, con l’espressione generica ‘UE’, ‘non UE’ o ‘UE e non UE’
• dicitura ‘con ingrediente… di origine diversa’.
Gli alimenti venduti sfusi o preincartati, in Italia, sono invece soggetti alle sole informazioni obbligatorie previste dal decreto legislativo 231/17.
La frutta con guscio non sgusciata né altrimenti trasformata – al di fuori delle operazioni di cernita, pulitura ed eventuale confezionamento – soggiace invece alla disciplina prevista per gli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi. (4) I quali possono venire commercializzati soltanto se è indicato il Paese di origine (inteso quale Paese di coltivazione).
La dichiarazione nutrizionale in etichetta non è obbligatoria – qualora i prodotti comprendano ‘un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti’ – in entrambi i casi di:
– alimenti non trasformati,
– alimenti la cui unica trasformazione sia consistita nella maturazione del prodotto. (5)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale
Ord. Min. Salute del 3 aprile 2002, in G.U. 17 maggio 2002 n. 114.
Circ. Min. Sanità del 7 agosto 1998, n. 11, Applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, riguardante l’igiene dei prodotti alimentari.
D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155, Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari.
D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
L. 30 aprile 1962, n. 283, Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Al comma 6 sono citati non solo tartufi e funghi spontanei, ma anche noci, nocciole, mandorle sgusciate (ricordiamo che per il prodotto in guscio vige l’obbligo di etichettatura di origine), pinoli, pistacchi, etc., che pertanto avrebbero l’obbligo dell’indicazione della provenienza.
Il Ministero sta verificando con i servizi della Commissione se tutti i prodotti citati al comma 6 siano soggetti all’obbligo di etichettatura di origine, visto che per alcuni vi sono delle perplessità (ad esempio le banane essiccate, oppure i capperi freschi, le arance secche e lo zafferano).
Inoltre va individuato l’organismo che dovrà fare i controlli su questi prodotti che non hanno una norma di commercializzazione, né generale né specifica, ma che devono essere etichettati con l’origine (luogo di coltivazione o raccolta). L’obbligo di etichettatura per i prodotti ortofrutticoli porta trasparenza nel settore e permette al consumatore acquisti consapevoli.
Il chiarimento dei servizi della Commissione è fondamentale per il settore della frutta in guscio, sia per i prodotti sgusciati, ma anche per pinoli e pistacchi (sgusciati ed in guscio), oggetto di forti importazioni.

Per esercitare l’attività di commercio all’ingrosso occorre presentare la pratica presso la competente Camera di Commercio e nel caso di commercio all’ingrosso nel settore alimentare occorre presentare la segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) al settore Attività Produttive che consente di iniziare subito l’attività, dopo aver accertato il possesso di alcuni requisiti soggettivi, ovvero il possesso dei requisiti morali (art. 71, co. 1, d.lgs. 59/2010), l’assenza di pregiudizi ai sensi della legge antimafia (requisiti richiesti al legale rappresentante nel caso in cui si tratta di un’attività svolta in forma societaria). Non servono più requisiti professionali per svolgere l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari (ex-Rec, oggi SAB).
Entrando nello specifico, il commercio all’ingrosso di frutta secca rientra allo stesso modo nella normativa generale del commercio all’ingrosso, seguendo le stesse regole, ma bisogna fare alcune precisazioni.

Legumi secchi

Etichette dei legumi secchi: quali obblighi ha il produttore agricolo? È necessario apporre anche l’origine del prodotto? Andiamo a vedere cosa dice il Regolamento dell’Unione Europea numero 1169/2011. Il consumatore ha sempre il diritto di conoscere alcune specifiche del prodotto che va ad acquistare. E queste norme valgono per tutti i tipi di legumi secchi, da fagioli borlotti a cannellini, da lenticchie a ceci.
Obbligatoriamente ci devono essere denominazione del prodotto, ingredienti, presenza di allergeni, peso netto, termine minimo di conservazione, il lotto di appartenenza e le informazioni sulle sedi di lavorazione e di confezionamento. Non è dunque obbligatorio inserire l’origine, in questo caso. L’eccezione arriva dai legumi di produzione biologica. Le etichette di questi ultimi devono essere maggiormente precise e contenere anche informazioni aggiuntive: la filiera agricola di produzione, europea o extraeuropea.
I produttori, per legge, devono scrivere sulle etichette il Paese d’origine e il luogo di coltivazione delle materie prime che sono state utilizzate. Queste le diciture che vanno utilizzate: “Agricoltura Ue” o “Agricoltura non Ue”. Alcune volte, ci possono essere entrambe le scritte e significa che le materie prime arrivano sia da Paesi all’interno dell’Unione Europea sia da Paesi che invece non ne fanno parte.
Ci sono alcune indicazioni da seguire perché vengano rispettati i principi esposti dal protocollo Haccp nella produzione e nella realizzazione dei legumi secchi; essiccazione, umidità e imballaggio devono essere accuratamente monitorati prima della commercializzazione. I produttori agricoli non hanno però alcun obbligo a inserire anche queste informazioni sulle etichette. Alcune aziende, per maggiore trasparenza, aggiungono sul packaging dei legumi secchi informazioni e curiosità su produzione e lavorazione.

C’è differenza tra l’etichetta di un alimento piuttosto che di un altro. C’è differenza, eccome, tra l’etichetta di un vino e quella di un surgelato. Nel primo caso, infatti, deve essere chiaro il titolo alcolico; nel secondo caso, le modalità di conservazione devono essere indicate in modo obbligatorio. Le modalità di preparazione e il metodo di conservazione sono utilissime come indicazioni per il consumatore.
A volte è particolarmente utile anche avere indicazioni su come conservare l’alimento una volta che la confezione è stata aperta, ma queste indicazioni sono obbligatorie solo su alcune etichette, su alcune tipologie di prodotti. Sì, perché esistono le informazioni obbligatorie, prescritte dalla legge e dalle normative europee, e quelle facoltative, che possono essere inserite oppure no, a discrezione del venditore.
Quando scegliamo un prodotto alimentare, dall’etichetta cerchiamo subito di sapere tutto e più questi dati sono completi, più aiutano in una scelta ponderata e ben fatta: tabella nutrizionale, ingredienti, peso, descrizione dell’alimento, il suo nome, il produttore, da dove arrivano le materie prime. Sono tutte informazioni che orientano nella decisione finale di acquistare o meno proprio quel surgelato invece di un altro. L’etichetta dialoga proprio con noi, è la carta d’identità di un prodotto. Sta a noi saperla leggere e a chi la fa, sta invece la capacità di inserire tutto ciò che può essere utile e che permette poi di preferire una marca piuttosto che un’altra.
Quindi, quando ci troviamo in un supermercato, prendiamoci un attimo di tempo in più per leggere l’etichetta con attenzione e cura. Servirà alla nostra conoscenza e, soprattutto, alla nostra salute. Non è solo il prezzo che deve determinare la nostra attenzione, visto che di offerte ormai ce ne sono tante e tutti i giorni, ma soprattutto ciò che c’è scritto sulla confezione.

Prodotti preconfezionati:
Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell’acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio stesso.
La normativa in vigore per i prodotti preconfezionati è la: “Legge 25 ottobre 1978, n. 690” In attuazione della direttiva 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati), Modificata con la Direttiva 2007/45/CE.
Come sopra specificato la Normativa in vigore prevede il divieto di immettere nel mercato, quindi in vendita prodotti preconfezionati con un errore relativo alla quantità nominale dichiarata superiore a due volte l’errore di tolleranza prestabilito per legge.
Per il venditore, il rischio è la denuncia per frode in commercio, che in caso di condanna comporta la perdita dei requisiti morali previsti dall’art. 5, comma 2, D. Leg.vo 114/1998.

Riferimenti:

Riferimenti legislativi e articoli di riferimento:
• D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo;
• Ministero dell’Interno, circolare del 14.12.2012
• Art. 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
• Art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
• Art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
• Art. 148 (ex art. 111) del Tuir (Testo unico imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, da ultimo modificato dal D. Lgs. 344/2003)
• Art. 71, comma 6, D. Lgs. 59/2010, modificato dall’art. 8, comma 1, lett. e) D. Lgs. 147/2012.
• Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018)
• Ministero dello Sviluppo Economico, con la risoluzione n. 10711 del 13 gennaio 2017
• Art. 2135 c.c.
• Risoluzione n. 93182 del 13 marzo 2017 Oggetto: D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera b) – Requisiti professionali – Coadiutore in agriturismo – Richiesta parere
• Ministero dello Sviluppo Economico n. 59196 del 9 febbraio 2018
https://www.passiamo.it/quesito-somministrazione-alimenti-e-bevande-in-azienda-agricola/
https://terraevita.edagricole.it/wp-content/uploads/sites/11/2018/10/TV-2018-31_P26_Esperto_Boanini.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=1&art.codiceRedazionale=17G00134&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-10&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0
• https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Produttore-agricolo-e-street-food/
https://job.fanpage.it/nell-agriturismo-l-attivita-agricola-deve-essere-prevalente/
Sicilia Agricoltura – 23 Gennaio 2018 Mario Liberto -Enoturismo come l’agriturismo ai fini fiscali: a dirlo la Legge di stabilità 2018.